Art. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Art. 2.
Proroghe di contratti
1. Nelle more della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 marzo 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24:
a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all’articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 7.780 migliaia di euro, di cui:
a) 275 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
b) 4.003 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
c) 2.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
d) 875 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);
e) 434 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
f) 93 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).
3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 7.780 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 – U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.
4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, le parole ‘31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle parole ‘31 dicembre 2012’.
Art. 3.
Consorzi di bonifica
1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati a continuare ad avvalersi fino al 31 marzo 2012, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente articolo l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 356 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011- 2013, U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.
Art. 4.
Disposizioni finali
Note
Note all’art. 2, comma 1:
— L’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.”, così dispone:
«Proroga di contratti. – 1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:
a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all’articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:
a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);
e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
f ) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).
3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all’allegata tabella “A”.
4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 ed all’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».
— Il comma 28 dell’articolo 9 e i commi 24-bis e 24-ter dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, così rispettivamente dispongono:
«Art. 9 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
– 28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».
«Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali. – 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.».
Nota all’art. 2, comma 1, lett. a):
L’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante “Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.”, così dispone:
«Contratti di diritto privato. – 1. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:
“6. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all’ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.”.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.
3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:
a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b) all’80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.
3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.
4. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole “già dichiarati dissestati” sono sostituite dalle parole “dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell’ultimo quinquennio”.
5. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:
“8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.”.
6. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.
7. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l’impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all’interno dell’ente beneficiano dell’estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
8. Per l’espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l’organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell’autorizzazione finanziaria disposta dall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l’Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.».
Note all’art. 2, comma 1, lett. b), lett. c), lett. d) e lett. e):
— L’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, recante “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.”, così dispone:
«Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato. – 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall’applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell’U. P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
3. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l’anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
4. Nelle more dell’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all’articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.
5. Per l’esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l’importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell’articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.
6. A decorrere dall’1 gennaio 2010, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.
7. Per assicurare la continuità dell’azione tecnico-amministrativa dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento regionale dell’ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell’attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:
a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del D.Dirig. reg. 28 giugno 2002, n. 450 del dirigente generale del medesimo Dipartimento;
b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;
c) 18 unità di personale di cui all’avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;
d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico – PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;
e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.
8. Per le finalità del comma 7, per l’esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».
— L’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così dispone:
«Misure urgenti di sostegno all’occupazione. – 1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell’Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.
2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.
3. Tabella A
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l’utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.
7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010, l’utilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.
8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.
9. Per le finalità previste dall’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio – 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 – capitolo 321312).
10. Le linee guida dell’amministrazione approvate con delib. G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell’Assemblea regionale.
11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.».
Note all’art. 2, comma 1, lett. f):
— L’articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004.”, così dispone:
«Disposizioni in materia di attività socialmente utili. – 1. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:
a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall’articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell’affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU – di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali – per l’esternalizzazione dei servizi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell’entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.
b) contratti quinquennali di diritto privato;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d) assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
e) assunzioni ai sensi dell’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. La selezione dei lavoratori per l’accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.
4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall’articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Categoria D 5.600
Categoria C 4.600
Categoria B 2.600
Categoria A 2.800
Totle personale del comparto non dirigenziale 15.600
6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).».
— L’articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.”, così dispone:
«Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili. – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:
“2. La selezione dei lavoratori per l’accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24”.».
— L’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante “Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.”, così dispone:
«Garanzie occupazionali.
1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza tecnica nell’ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale “Assistenza tecnica e azioni di sistema” (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
2. Al fine di garantire i servizi prestati dall’Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell’anno 2006 agli operai di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell’Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell’esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell’UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. A decorrere dall’1 gennaio 2006, i contratti stipulati dall’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l’Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall’esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l’anno 2006 prioritariamente finalizzate all’erogazione di servizi di pubblico interesse per l’erogazione di servizi all’utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l’anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell’area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell’applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell’anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.
4. I servizi ispettivi dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all’articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l’applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l’ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l’ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.
6. L’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l’erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall’ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’articolo 9-octies del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.».
— L’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante “Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.”, così dispone:
«Personale precario presso le Aziende di turismo, l’Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti. – 1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l’incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l’Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.
2. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.
3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l’attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l’Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall’Amministrazione regionale. ».
Nota all’art. 2, comma 1, lett. g):
Il comma 13 dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, soppresso dall’art. 9, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, così disponeva:
«Istituzione dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. – 13. Per assicurare la necessaria continuità dell’azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l’emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all’art. 2 dell’O.M. 28 giugno 2002, n. 3224, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.».
Nota all’art. 2, comma 4:
L’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Proroga contratti del personale CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI. – 1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione da effettuare secondo le disposizioni previste dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28, e nell’articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare sino al 31 dicembre 2012 i rapporti di lavoro a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni previste dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano ai processi di stabilizzazione di cui al comma 1.».
Note all’art. 3, comma 1:
— I commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, così rispettivamente dispongono:
«Art. 17 – Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti. – 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.».
— Per il comma 28 dell’articolo 9 e per i commi 24-bis e 24-ter dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, vedi nota all’articolo 2, comma 1.
— L’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante “Norme per il personale dell’assistenza tecnica, dell’ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.”, così dispone:
«1. A decorrere dall’1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d’opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l’articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.».