REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:
‘3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.’.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole ‘Giunta regionale’ sono inserite le seguenti: ‘previo parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana’.
ARTICOLO 2
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie
1. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente:
“5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.”
2. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole ‘Enalcaccia’ è aggiunto il seguente periodo: ‘È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l’Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano).
3. Al comma 5 dell’articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole ‘cani da ferma’ sono inserite le parole ‘, da cerca e da seguito’.
ARTICOLO 3
Disposizione transitoria
1. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico - venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L’esercizio venatorio all’interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d’incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 4
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 agosto 2011.