Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
Promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizione di carattere finanziario e autorizzazioni di spesa
ARTICOLO 1
Fondi di sviluppo urbano e territoriale
1. L’Amministrazione regionale riconosce agli strumenti di ingegneria finanziaria un ruolo fondamentale per il potenziamento e lo sviluppo del sistema imprenditoriale, nonché una forma innovativa utile ad innescare processi virtuosi che coinvolgono partenariati pubblici e privati. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, alla costituzione e partecipazione a:
a) fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;
b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti.
2. Al fine di favorire l’accesso degli enti locali agli strumenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), può essere utilizzata per la costituzione di un fondo incentivante e premiale.
ARTICOLO 2
Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale
1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all’articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
ARTICOLO 3
Norme in tema di accertamento delle entrate e riprogrammazione della spesa
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 dello Statuto speciale, così come sostituito dal comma 834 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), ancorché in assenza dell’adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall’anno 2010, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari.
2. Le risorse liberate di cui alla programmazione comunitaria 2000-2006 sono ricondotte, al fine di accelerarne l’utilizzo, in appositi capitoli nell’ambito dell’UPB S01.03.010 per essere destinate, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione di concerto con gli Assessori interessati, a interventi ammissibili dal quadro comunitario di sostegno.
3. La Regione favorisce, con forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale, la partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche regionali ai piani, ai programmi e ai progetti di rilievo internazionale promossi da organismi nazionali, dall’Unione europea e da altre organizzazioni internazionali. Le modalità di supporto alla partecipazione sono disciplinate dalla Giunta regionale, che individua annualmente le aree prioritarie d’intervento, le modalità, i criteri di attuazione e la quota di finanziamento. Per tale finalità, a valere sulle disponibilità recate dal fondo per lo sviluppo e la competitività di cui all’UPB S01.03.010, è destinata una quota valutata in euro 1.000.000 annui.
4. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2012 dall’articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2011, è anticipata all’anno 2011.
5. Gli stanziamenti recati dalle UPB S04.06.005 e S04.09.003 in conto residui e in conto competenza per l’anno 2011, possono essere utilizzati per lo scorrimento, rispettivamente, delle graduatorie dei bandi 2009 "LITUS" e "Premio per i programmi integrati per il paesaggio".
ARTICOLO 4
Autorizzazioni di spesa
1. Nell’ambito delle politiche di valorizzazione degli ecosistemi costieri e della gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 2.500.000 per l’acquisizione al patrimonio regionale di immobili costieri; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali). Il patrimonio acquisito è trasferito alla competenza dell’Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna (UPB S01.05.002).
2. È autorizzata la vendita con evidenza pubblica dell’immobile dell’ex hotel Esit di Alghero, di proprietà del demanio regionale, con vincolo di destinazione d’uso alberghiero. Il ricavato è utilizzato per la costruzione del nuovo istituto statale professionale alberghiero di Alghero, con annesso convitto. L’Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
3. A valere sulle risorse recate dall’UPB S04.10.001 è autorizzata, nell’anno
2011, la spesa di euro 3.800.000 per il completamento dei progetti pilota relativi al riuso turistico e al marketing delle borgate marine di Fertilia e San Giovanni di Sinis di cui al programma di interventi approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 28/3. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) è rideterminata in euro 9.200.000.
4. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 41, comma 13, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.03.001, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2011, una spesa valutata in euro 60.000 annui.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15), è autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, a favore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, l’ulteriore spesa di euro 400.000; a decorrere dall’anno 2014 la spesa è valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.02.001).
6. Per le finalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra l’Università della Sardegna), è autorizzata, nell’anno 2011, l’ulteriore spesa di euro 6.000.000 (UPB S02.01.009).
7. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 250.000 da destinare all’Università di Sassari per la Facoltà di architettura in Alghero (UPB S02.01.009). Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta di pari importo.
8. Per le finalità di cui all’articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), a favore dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari è autorizzata, nell’anno 2011, l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 (UPB S02.01.012). Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 è ridotta di pari importo (UPB S02.01.005).
9. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per interventi in opere da destinare al settore della cultura; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S05.04.005).
10. Per la sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare è autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro 100.000 (UPB S02.01.001).
11. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 200.000 a favore del Comune di Oristano per la realizzazione di un’aula protetta per l’ascolto dei minori all’interno del palazzo del Tribunale (UPB S07.10.001).
12. A valere sulle disponibilità recate dall’UPB S05.03.005, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 è destinata per la prosecuzione dell’inserimento in struttura dei minori in esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, fino all’individuazione di una azione alternativa, in favore dei comuni che non possono far fronte, attraverso le disponibilità ordinarie, ai relativi oneri. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce i criteri di finanziamento sulla base del maggior rapporto fra i soggetti sottoposti ai provvedimenti giudiziari e la popolazione residente.
13. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 250.000 a favore del Comune di Alghero per l’organizzazione dell’evento mondiale "Sardegna marathon 2011" (UPB S05.04.001).
14. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2011, è autorizzata, per l’anno 2011, a valere sulle disponibilità recate dall’UPB S05.01.001, l’ulteriore spesa di euro 2.000.000.
15. A valere sulle disponibilità recate dal Fondo sanitario regionale è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 per le prestazioni sanitarie integrative ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
16. È autorizzata la concessione di un contributo di euro 100.000, per l’anno 2011, a favore delle associazioni organizzatrici dei campionati italiani ed europei per disabili affetti da sindrome di Down tenutisi a Cagliari nel mese di giugno 2011 (UPB S05.04.001).
17. Per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.03.009, la spesa di euro 500.000. Le somme sussistenti in conto residui destinate alle medesime finalità possono essere utilizzate anche per soddisfare richieste riferite all’esercizio 2011.
18. A valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona di cui all’UPB S05.03.007 è autorizzata, nell’anno 2011, a favore di comuni province e/o della Caritas, la spesa di euro 500.000 per fronteggiare l’emergenza umanitaria derivante dall’eccezionale flusso migratorio proveniente dal nord Africa. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali.
19. È autorizzata, a valere sulle risorse disponibili in conto del fondo di garanzia etica di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0683), una spesa valutata in euro 1.000.000 per la concessione di un contributo per la copertura degli interessi passivi derivanti dalla postergazione, di numero dodici rate, se mensili, o numero due rate se semestrali, del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa a favore di soggetti che hanno subito una consistente riduzione del reddito, nelle annualità 2010 e 2011, per i provvedimenti conseguenti alle crisi aziendali, quali la cassa integrazione, la messa in mobilità o il licenziamento, e che versano in condizioni di grave disagio economico. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità e le condizioni per la concessione del contributo, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa).
20. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale ed incrementare la partecipazione dei giovani ad un’esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva, è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 600.000. Tale somma è trasferita al Fondo nazionale del servizio civile secondo le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), con vincolo di destinazione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati all’albo regionale approvati ma non finanziati dallo Stato (UPB S05.03.001).
21. I contributi da erogare agli organismi di cui all’articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), affluiscono in apposito capitolo del bilancio regionale (UPB S05.03.005).
22. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.03.006 è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 100.000 a favore dell’Associazione onlus "Ut unum sint" di Nuoro per il completamento del centro sociale della Parrocchia Beata Maria Gabriella destinato all’assistenza e al ricovero dei detenuti in affido.
23. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport d’intesa con l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, è autorizzata a stipulare convenzioni con il Segretariato generale della Giustizia amministrativa aventi a oggetto la concessione in uso gratuito di locali da adibire a centri deputati alla formazione dei giudici amministrativi e allo svolgimento di altre attività di alta formazione di interesse della Regione; la relativa spesa è valutata in euro 50.000 annui (UPB S01.03.009).
24. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione della Presidenza del Tribunale amministrativo della Sardegna, a favore dei giovani di cui al presente comma (UPB S02.01.013).".
25. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente acque della Sardegna (ENAS) un contributo di euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S07.07.002).
26. Alle imprese metalmeccaniche aventi sede legale ed operativa in Sardegna che nel processo produttivo si avvalgono di nuove tecnologie e propri brevetti, a valere sul fondo per lo sviluppo e la competitività (UPB S01.03.010), è riconosciuta una premialità nelle procedure per l’assegnazione delle risorse finalizzate all’internazionalizzazione delle imprese. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore dell’industria, sono stabilite le modalità attuative degli interventi.
27. A valere sulle disponibilità recate dall’UPB S06.03.020 una quota pari ad euro 1.000.000 per l’anno 2011 è destinata al completamento dei piani per gli insediamenti produttivi esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.
28. È autorizzata, nell’anno 2011, la concessione di un contributo straordinario di euro 900.000 a favore dei Comuni di Alghero, Iglesias e Sassari per le case per anziani dette "Casa serena"; il contributo è ripartito in parti uguali (UPB S05.03.005).
29. È autorizzata, nell’anno 2011, l’ulteriore spesa di euro 2.600.000 al fine di garantire alla Presidenza della Regione e agli Assessorati la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale indispensabili per assicurare un’efficace diffusione delle azioni programmate nei diversi ambiti di intervento.
30. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), è così sostituito:
"3. Con deliberazione della Giunta regionale sono annualmente definite le percentuali della spesa pubblicitaria da diffondere attraverso le emittenti televisive private locali, le emittenti radiofoniche private locali e la stampa periodica locale.".
31. Nell’articolo 8, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), le parole "valutato in euro 35.000" sono sostituite dalle seguenti: "determinato in euro 50.000 a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S03.03.005.".
32. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), è destinata ad un’anticipazione finanziaria, a titolo di finanziamento soci oneroso, delle spese sostenute per l’anno 2010, complessivamente pari a euro 19.260.000, e di quelle da sostenere per il programma dell’anno 2011, secondo le modalità stabilite dall’articolo 3 e dalle relative direttive di attuazione (deliberazione della Giunta regionale n. 29/36 del 29 luglio 2010). A tal fine è disposta la costituzione di un fondo presso la SFIRS Spa.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è riconosciuta la sussistenza del componente positivo di reddito connesso alle spese sostenute per l’anno 2010, per l’attuazione dei programmi di attività già predisposti e avviati per il 2010 e per il 2011 da parte delle società di gestione aeroportuale, finalizzate al potenziamento e allo sviluppo del trasporto aereo quale Servizio di interesse economico generale (SIEG).
34. È autorizzata, nell’anno 2011, a valere sulle disponibilità recate dall’UPB S01.03.002, la spesa di euro 40.000 a favore del Comitato organizzativo e scientifico regionale per le celebrazioni in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia, costituito presso la Presidenza della Regione, per la promozione delle iniziative volte alla partecipazione della Regione alle stesse celebrazioni.
35. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, l’importo di euro 50.000.000 relativo all’annualità 2011 è rideterminato in euro 13.400.000 e l’importo di euro 25.000.000 relativo all’annualità 2012 è rideterminato in euro 61.600.000.
36. Gli importi di cui ai successivi interventi sono ridotti nella misura accanto indicata:
a) legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura):
1) articolo 5, euro 8.327.000 (UPB S06.04.009);
2) articolo 8, euro 3.204.000 per l’anno 2011, euro 1.113.000 per l’anno 2012 (UPB S06.04.013);
3) articolo 9, euro 200.000 (UPB S06.04.001);
4) articolo 11, euro 500.000 (UPB S06.04.013);
b) legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 1, euro 400.000 (UPB S06.04.009).
37. Nella legge regionale n. 1 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella tabella C, rubrica "06 Agricoltura LR 3/06 - Disposizioni in materia di pesca", UPB S06.05.003 - cap. SC06.1407, l’importo di "euro 1.000" relativo all’annualità 2011 è soppresso;
b) nella tabella C, rubrica "11 Pubblica istruzione, LR 31/84, Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate" UPB S02.01.001 - cap. SC02.0008, l’importo di "euro 2.000" è sostituito con quello di "euro 1.900";
c) nella tabella D, rubrica "03 Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - LR 1/06 - art. 12 - LR 7/07 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica" UPB S02.04.004 - cap. SC01.1022, l’importo di "euro 34.000" relativo all’annualità 2011 è modificato in "euro 20.500". Nello stesso riferimento legislativo è aggiunto: "UPB S02.04.019 - cap. NI" nell’annualità 2011 è aggiunto l’importo "euro 13.500".
ARTICOLO 5
Misure urgenti a favore delle amministrazioni locali, delle popolazioni e delle aziende insediate nelle aree del poligono interforze di Quirra
1. La Regione provvede al finanziamento di misure urgenti a favore delle amministrazioni locali, delle popolazioni e delle aziende insediate nelle aree del poligono interforze di Quirra o in altre aree prossime al poligono o che comunque abbiano subito direttamente o indirettamente le limitazioni conseguenti alle attività di indagine in corso.
2. Lo stanziamento a tal fine previsto è così costituito:
a) a valere sulle risorse recate dall’UPB S06.04.006 è autorizzata per l’anno 2011 una spesa fino a euro 500.000 destinata ad anticipare gli indennizzi da concedere alle aziende colpite dal provvedimento anti-pascolo sull’area interessata;
b) a valere sulle risorse recate dall’UPB S01.03.010 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 1.500.000, di cui 300.000 necessari per interventi di approfondimento di indagine ambientale ed epidemiologica, per una campagna di rilancio e di compensazione dell’immagine e dell’economia delle aree interessate direttamente o indirettamente dai limiti e condizionamenti imposti dalle autorità che stanno provvedendo all’accertamento di eventuali danni e pericoli ambientali o sanitari.
3. Alla definizione dei criteri di spesa dei fondi provvede la Giunta regionale, previa intesa con tutti gli enti locali territoriali interessati.
4. Al fine di promuovere una valutazione con metodo contro fattuale dell’impatto socio-economico delle servitù militari nei comuni della Sardegna, a valere sulla UPB S01.03.010, è autorizzato lo stanziamento, per l’anno 2011, di euro 200.000. La valutazione è effettuata secondo le procedure e modalità di affidamento previste dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna).
ARTICOLO 6
Attività di sostegno al processo di riforma del Servizio idrico integrato
1. A garanzia delle azioni a sostegno del nuovo Piano industriale del gestore del Servizio idrico integrato, quali il consolidamento dei debiti del gestore stesso in essere alla data del 30 giugno 2010, volte ad assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed al riequilibrio, nel breve periodo, del ciclo economico e finanziario della gestione, è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 50.000.000 (UPB S04.03.012).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di venti giorni, decorso il quale si intende acquisito, disciplina l’utilizzo della somma di cui al comma 1 con l’approvazione di azioni mirate:
a) alla costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
b) alla partecipazione al capitale sociale, in forma diretta o indiretta, anche mediante contributi, delle amministrazioni locali già socie o di nuovo ingresso.
3. Conseguentemente all’adozione della deliberazione di cui al comma 2, l’Autorità d’ambito territoriale ottimale (ATO) e il gestore adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire puntuali e costanti verifiche sulle attività del gestore, finalizzate al risanamento finanziario della società.
ARTICOLO 7
Fondazione "Stazione dell’Arte" di Ulassai
1. Al fine di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica contemporanea, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), e in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione regionale, a decorrere dall’anno 2011, è autorizzata, a favore della Fondazione "Stazione dell’Arte" di Ulassai, la concessione di un contributo annuo di euro 80.000 per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.01.003).
2. Per la concessione del contributo lo statuto della fondazione prevede obbligatoriamente:
a) che nella composizione del consiglio direttivo sia previsto un rappresentante della Regione;
b) la presentazione nel mese di gennaio, all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di una relazione annuale, di previsione e di consuntivo, di merito e finanziaria.
3. Il contributo di cui al comma 1 può essere sospeso per gravi e reiterate violazioni delle norme statutarie.
4. Il rappresentante della Regione è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, pettacolo e sport.
Capo II
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica
ARTICOLO 8
Modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino di sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108), si applicano nella Regione, salvo quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11.
ARTICOLO 9
Ammodernamento e ampliamento dei punti vendita esclusivi esistenti
1. I possessori e/o concessionari di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica presenti nel territorio regionale possono ampliare la superficie autorizzata esistente fino alla misura massima del 100 per cento, purché in conformità con le vigenti disposizioni comunali e purché la superficie complessiva dell’esercizio non superi la misura massima di 70 metri quadri.
2. Per gli interventi di ristrutturazione nonché di modernizzazione tecnologica di cui al comma 1 i possessori e/o concessionari possono fruire delle agevolazioni di cui alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio).
3. I possessori e/o concessionari di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica sono autorizzati alla vendita dei seguenti prodotti, purché la superficie di vendita a essi destinata non superi il 30 per cento di quella complessivamente autorizzata:
a) generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;
b) pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
c) biglietti per l’accesso al trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali;
d) articoli di cancelleria e cartoleria, moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate alle pubbliche amministrazioni, moduli per contratti, tessere e schede prepagate per servizi vari.
ARTICOLO 10
Punti vendita non esclusivi
1. Possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali i cui esercizi abbiano una superficie minima pari a 1.500 metri quadri;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle strade statali e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, con esclusione di altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), nonché dall’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), con esclusione degli esercizi di vicinato e, pertanto, i cui esercizi abbiano una superficie minima pari a 250 metri quadri;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, i cui esercizi abbiano una superficie minima pari a 120 metri quadri;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
ARTICOLO 11
Piani comunali di localizzazione dei punti vendita esclusivi
1. La Regione emana entro novanta giorni gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni adottano i piani di localizzazione dei punti di vendita entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e li riformulano a seguito dell’emanazione, da parte della Regione, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Qualora i comuni non provvedano nel termine di cui al comma 2, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, provvede alla nomina di commissari ad acta.
Capo III
Interventi nei settori produttivi
ARTICOLO 12
Interventi in materia di attività produttive
1. Al fine della ricapitalizzazione e della copertura perdite delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, è autorizzata nell’esercizio 2011 l’ulteriore spesa di euro 5.000.000, da ripartire per euro 1.000.000 a favore di IGEA Spa e per euro 4.000.000 a favore di Carbosulcis Spa (UPB S06.03.024).
ARTICOLO 13
Politiche di sviluppo
1. La Regione pone a fondamento delle politiche di sviluppo l’approccio territoriale e assicura, nell’attuazione dei programmi, il coinvolgimento diretto del partenariato istituzionale, economico e sociale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) garantire idonee procedure di concertazione con gli attori locali al fine di condividere l’individuazione delle priorità di intervento;
b) assicurare la concentrazione delle risorse e l’integrazione degli strumenti di intervento in modo da favorire l’azione combinata sui fattori di svantaggio territoriale e di eventuale crisi;
c) privilegiare le azioni di creazione e potenziamento delle imprese locali e la qualificazione e riqualificazione del capitale umano;
d) assicurare che gli interventi infrastrutturali siano direttamente connessi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale.
2. I progetti di sviluppo locale, a seguito della concertazione territoriale, sono formalizzati mediante accordi di programma sottoscritti dall’Amministrazione regionale e dal partenariato istituzionale locale.
3. Per le attività di animazione territoriale e assistenza tecnica finalizzate allo sviluppo locale e per quelle di orientamento, promozione e assistenza tecnica finalizzate alla creazione e allo sviluppo d’impresa in ambito regionale, la Regione si avvale della società in house Sardegna impresa e sviluppo - BIC Sardegna Spa.
4. Nell’ambito dei programmi definiti dalla Regione o dagli enti locali la società di cui al comma 3 può assumere il ruolo di soggetto attuatore anche attraverso protocolli di collaborazione con le amministrazioni locali e le agenzie locali nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione e con oneri a carico degli stessi programmi.
5. I progetti e le attività realizzate dal soggetto attuatore in esecuzione dei programmi sono sottoposti al controllo della Regione.
ARTICOLO 14
Trasferimento di funzioni
1. Ai fini dell’attuazione del protocollo d’intesa stipulato in data 20 dicembre 2010 tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), Sviluppo Italia Sardegna Spa in liquidazione e la Regione autonoma della Sardegna per l’esercizio delle funzioni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego), anche al fine di incrementare lo sviluppo del sistema produttivo isolano tramite l’erogazione di servizi finalizzati alla creazione e al consolidamento d’impresa, all’attrazione degli investimenti nel territorio regionale e all’assistenza tecnica nella pubblica amministrazione, la società in house BIC Sardegna acquisisce, con carattere d’urgenza, dalla società Sviluppo Italia Sardegna, società per azioni controllata da Invitalia Spa, il ramo d’azienda necessario all’esercizio delle predette funzioni e secondo l’attuale articolazione operativa regionale costituita dai contratti di lavoro del personale dipendente a tempo indeterminato vigenti al momento della cessione, dalle attività previste nel protocollo d’intesa e nei relativi contratti di servizio.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato, a decorrere dall’anno 2011, a favore del BIC Sardegna l’ulteriore contributo valutato in euro 500.000 annui (UPB S01.04.002).
Capo IV
Disposizioni in materia di ambiente e agricoltura
ARTICOLO 15
Disposizioni in materia ambientale
1. Per garantire il funzionamento del meccanismo premialità-penalità e lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l’anno 2011 e la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.05.001).
2. È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 152 del 2006), e successive modifiche. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.05.002).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 1.500.000 per garantire la gestione da parte dell’Assessorato della difesa dell’ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali (UPB S05.01.013).
4. La Regione è autorizzata al cofinanziamento, nell’anno 2011, di euro 79.000 a favore della Agenzia energetica di Sassari per la realizzazione del progetto comunitario "Patto fra le isole dell’Europa" sul tema energia sostenibile e i piani di azione a sostegno di un patto tra le isole d’Europa (UPB S04.07.007).
5. Per la bonifica e l’implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva e la formazione degli utenti istituzionali del Sistema informativo regionale ambientale, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 per l’anno 2011 e in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.07.005).
6. È autorizzato, nell’anno 2011, lo stanziamento di euro 2.000.000 da destinare al Servizio di piena dell’Ufficio del genio civile di Nuoro, finalizzato agli interventi di messa in sicurezza del bacino imbrifero del Rio Cedrino e per la sistemazione dei canali di dreno (UPB S04.03.003 - cap. SC04.0339).
7. Al fine di assicurare le attività di recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre da parte delle province, nonché per la conservazione della fauna marina ad opera degli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, in attuazione delle disposizioni previste all’articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), e all’articolo 5, comma 19, della legge regionale n. 3 del 2009 è autorizzata, per l’anno 2011 e successivi, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province ed ai suddetti enti. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.08.016).
8. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali e investimenti in genere nell’ambito dei parchi regionali e nazionali, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2011 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.08.002).
9. È autorizzata per l’anno 2011 la spesa complessiva di euro 5.000.000 da destinare, quanto a euro 4.950.000, a interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 50.000 per la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori. Per le medesime finalità è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, la spesa di euro 10.000.000 da ripartire sulla base di un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.06.006).
10. Per le finalità di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è autorizzata, per l’anno 2011, l’ulteriore spesa di euro 1.500.000 (UPB S04.03.005).
11. Per l’attuazione dell’accordo di collaborazione tra la Regione autonoma della Sardegna e il Ministero dell’interno, sottoscritto dal Presidente della Regione in data 12 luglio 2010, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2011, una spesa valutata in euro 600.000 annui (UPB S04.08.013).
12. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)), le parole: "o a canna rigata" sono sostituite dalle seguenti: "o a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
13. Per l’adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture necessarie per la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 650.000. Tali stanziamenti possono essere utilizzati per l’acquisizione delle aree di sedime delle postazioni di avvistamento della rete regionale di avvistamento, anche mediante espropriazione di pubblica utilità, per la realizzazione e l’adeguamento infrastrutturale delle stesse postazioni, nonché per l’acquisizione dei beni e servizi necessari per il regolare funzionamento delle medesime postazioni (UPB S04.08.012).
14. La Regione adotta e applica all’intero territorio regionale le linee guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse, approvate con ordinanze del 12 aprile 2010, n. 5, e del 16 dicembre 2010, n. 29, dal commissario delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese; con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, sono emanate le direttive tecniche di attuazione.
15. Nell’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali, comunali e alle ASL risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per gli interventi di bonifica dell’amianto su immobili o infrastrutture pubbliche e di aree di smaltimento di amianto in fibre libere;
la misura del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento. Il contributo è concesso nei limiti degli stanziamenti iscrittiin bilancio.";
b) nel comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l’ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammessa a finanziamento ma, comunque, non è superiore ad euro 12.000. Tutte le spese di cui ai precedenti periodi relative alla progettazione e comprensive di piano di lavoro, di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza sono liquidate fino ad un massimo del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l’intervento complessivo.".
16. Nella legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Organizzazioni o associazioni di volontariato civile)1. È considerata organizzazione o associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i "Gruppi comunali di protezione civile", che svolge o promuove, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi previsti nell’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), nonché relativa attività di formazione e addestramento.";
b) l’articolo 18 è abrogato.
17. L’Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, istituisce un coordinamento delle autorità pubbliche locali e regionali competenti in materia di tutela, bonifica e ripristino ambientale, anche ai fini della più efficace prevenzione degli incidenti ambientali e per i conseguenti necessari tempestivi interventi di contenimento dei danni. A tale coordinamento sono invitati, in via permanente, le prefetture, la Protezione civile, le autorità marittime, i comandi regionali delle forze armate e delle forze dell’ordine.
Al coordinamento, ove ritenuto necessario, partecipano le associazioni territoriali e regionali del volontariato sardo per la protezione civile e le compagnie barracellari. Al fine della necessaria operatività, i componenti delle compagnie barracellari e delle associazioni che svolgono attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni sono sottoposti, a carico del sistema sanitario regionale, agli accertamenti obbligatori di idoneità.
18. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana direttive in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in conformità del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e successive modifiche ed integrazioni.
19. La legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna, soppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), è così modificata:
a) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3, dopo la parola: "promuove" è inserita la parola: "anche";
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 3, è inserita la seguente:
"g bis) gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica (ex URF articolo 101 della legge regionale n. 23 del 1998).";
c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Compiti del direttore generale)
1. Il direttore generale svolge le funzioni e i compiti di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.".
20. Per consentire l’attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e implementare la filiera della raccolta differenziata e del recupero, anche tramite accordi di programma, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 60.000 per l’anno 2011, e di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.05.001).
21. Per l’attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 38, della legge regionale n 3 del 2008, le risorse sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.0763 (UPB S06.03.029), in deroga a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio 2011.
ARTICOLO 16
Disposizioni in materia di governo del territorio
1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quale contributo all’ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2010, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (UPB S04.02.001).
2. È autorizzato nell’anno 2011 un contributo di euro 400.000, da destinare agli enti competenti al controllo e monitoraggio dell’attuazione del Programma d’azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, per il necessario svolgimento delle attività di controllo senza soluzione di continuità (UPB S04.02.001).
3. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l’anno 2011 per la realizzazione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio ed alla verifica dell’efficacia del "Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea", di cui all’articolo 22, comma 17, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S04.02.002).
4. Per la redazione dei piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti di cui all’articolo 3 della direttiva medesima (UPB S04.02.001).
5. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti competenti alla realizzazione delle opere previste dai piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale di cui al comma 4 (UPB S04.02.002).
6. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da destinare a contributi agli enti locali per la gestione del PAI nell’ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio (UPB S04.03.004).
7. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture degli enti locali di cui alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26
(Interventi urgenti conseguenti alle alluvioni del 1999), il termine di quarantacinque giorni previsto nel comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2011 è prorogato al 31 dicembre 2011.
ARTICOLO 17
Disposizioni in materia di agricoltura
1. Le disposizioni dell’articolo 2, comma 36 della legge regionale n. 3 del 2009 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la sclassificazione è dichiarata con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. L’utilizzo dei terreni è coerente con la programmazione urbanistica comunale.
2. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 (Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli), è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 1.000.000; le agevolazioni sono erogate ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (UPB S06.04.017).
3. Il contributo già erogato a favore del Consorzio di bonifica del Cixerri a’ termini dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 si considera sin dall’origine destinato all’abbattimento dei costi diretti e indiretti attinenti l’attività istituzionale dell’ente, sostenuti per le annualità dal 2002 al 2008.
4. Ai fini della corresponsione delle indennità previste al comma 2 dell’articolo 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), è autorizzata, per l’anno 2011, a favore delle cooperative agricole affittuarie di terreni del monte dei pascoli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell’assetto agro-pastorale), una spesa non superiore a euro 500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dall’UPB S06.04.004. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, determina le relative modalità e i criteri di erogazione.
5. A valere sulle risorse recate dal capitolo SC04.0193 (UPB S04.02.003) e per le finalità previste dall’articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2005, una quota pari a euro 2.000.000 dello stanziamento iscritto nell’anno 2011 è destinata al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale; la relativa erogazione può avvenire anche in difetto dell’avvio della procedura di esproprio forzato.
6. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), possono essere portati a compimento i piani di ricomposizione e riordino fondiario in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale; resta ferma la necessità di acquisire il parere di cui al comma 18 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva uno specifico piano volto a individuare ulteriori interventi di riordino fondiario.
7. Al fine del compimento della procedura di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e sue modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni. È fatta salva la possibilità da parte degli interessati di presentare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale sia indicato anche in che modo essi sono venuti in possesso delle particelle immobiliari che hanno in godimento, allegando nel caso alla suddetta dichiarazione tutti gli eventuali atti anche informali mediante i quali hanno acquisito la proprietà delle particelle.
8. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 2 bis (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande)
1. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare della Sardegna. In caso di obiettiva indisponibilità di alcune produzioni in ambito regionale e di loro effettiva necessità nell’uso comune dell’ospitalità, è consentito l’impiego di produzioni di altra provenienza rispetto a quelle indicate all’articolo 2, comma 2, lettera b). La Giunta regionale disciplina le relative modalità di applicazione.
2. È consentito l’utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.
3. La trasformazione della carne e del latte di produzione propria per uso familiare e per la somministrazione dei pasti negli agriturismo è consentita, in deroga alle vigenti norme, nei locali polivalenti (cucine) previsti in dette strutture, previo controllo e autorizzazione delle autorità competenti e nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) per i prodotti caseari fino a 50 litri di latte/giorno;
b) per gli insaccati fino a 800 chili di carne/anno.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 si intendono acquisite qualora l’autorità competente non provveda entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.".
9. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), l’installazione e l’esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas e biometano, richiesti da:
a) soggetti IAP iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio;
b) giovani imprenditori agricoli come individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38);
c) società agricole, come individuate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38);
ed aventi le seguenti caratteristiche:
1) capacità di generazione massima inferiore a 1 MW;
2) operanti in assetto di filiera corta;
sono assoggettati alla disciplina prevista dalla procedura abilitativa semplificata prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Capo V
Modifiche legislative
ARTICOLO 18
Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti
1. Nel primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’amministrazione regionale), le parole: "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "fino a sei dodicesimi" e le parole: "rate mensili superiori a 24" sono sostituite dalle parole: "rate mensili non superiori a 48".
2. Alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 la parola: "complessiva" è sostituita dalla parola: "minima";
b) dopo il comma 2 dell’articolo 12 è inserito il seguente:
"2 bis. Le farmacie rurali con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti restano aperte per una durata minima di trenta ore settimanali.".
3. Le provvidenze di cui al secondo alinea dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas;
alla relativa spesa, valutata in euro 100.000 annui, si fa fronte mediante le
disponibilità recate dall’UPB S05.03.007.
4. Nel comma 16 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2011, l’importo di "euro 1.200.000" è sostituito dal seguente: "euro 1.250.000".
5. Nell’ambito delle attività formative a gestione diretta da parte dei Centri regionali di formazione professionale l’avvio del percorso formativo costituisce titolo giuridico idoneo ai fini dell’impegno contabile dell’intero finanziamento attribuito per la gestione del corso la cui durata non può eccedere l’esercizio successivo.
6. Nella rubrica del titolo della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57 (Concessione di un contributo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell’Unione autonoma partigiani sardi (UAPS)), e negli articoli 1, 2 e 4 della predetta legge dopo la parola: "(UAPS)" sono aggiunte le seguenti: "e alle sedi sarde dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI)".
7. Nella legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 5 e 6 dell’articolo 6 sono abrogati;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
"4 bis. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un’indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.";
c) all’articolo 24, nella rubrica, le parole: "Ente delle risorse idriche
della Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna";
nel comma 1 del medesimo articolo le parole: "Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna (ENAS)".
8. Nel comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, le parole "entro il termine perentorio del 31 maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, che costituisce autorizzazione alla concessione del finanziamento".
9. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), dopo la parola "organizzative", sono aggiunte le parole "e benefici finanziari".
10. La lettera e) del comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006, è abrogata.
11. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Una sezione dell’albo regionale dello sport è riservata alle società professionistiche isolane con sede in Sardegna e una alle associazione affiliate alla federazione sportiva riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Entrambe le sezioni sono gestite direttamente dalla Regione.";
b) all’articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2 bis. L’iscrizione all’albo regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999.";
c) l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente:
"Art. 11 bis (Contributi e priorità per le unioni di comuni)
1. L’Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il comitato di cui all’articolo 6 e su proposta dell’unione dei comuni, predispone annualmente un programma di interventi per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento di impianti sportivi da destinare a uso sovra comunale.
2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste
dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 11 sono innalzate, rispettivamente del 90, 75 e 60 per cento dei costi globali.";
d) il comma 7 ter dell’articolo 27 è abrogato;
e) dopo il comma 6 dell’articolo 31 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Per le squadre partecipanti alle coppe europee, è prevista una premialità pari al 50 per cento del contributo assegnato nel precedente esercizio finanziario.".
f) l’articolo 38 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI)
1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, pari al 6 per cento dello stanziamento dell’UPB S05.04.001, a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal comitato regionale del CONI, nonché di quelle realizzate in collaborazione con la Regione.
2. Il programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo sono approvati dalla Giunta regionale sul proposta dell’Assessore competente.
3. È autorizzata un’anticipazione sul contributo in misura non superiore al 60 per cento.".
12. Nella legge regionale n. 24 del 1999, dopo il comma 2 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nei territori colpiti da eventi calamitosi alluvionali, appositamente dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’ente è soggetto attuatore degli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, di rimboschimento e rinsaldamento e delle opere strumentali connesse all’attività di sistemazione idraulico-forestale dei boschi, dei rii e degli sbarramenti sugli stessi. A tal fine l’ente acquisisce in concessione a titolo gratuito, per un periodo non superiore a trenta anni, le aree pubbliche o private interessate e vi insedia propri cantieri specificamente finalizzati, salvo il ricorso alle procedure di realizzazione delle opere previste dal comma 2.".
13. Alla lettera c) del comma 5, dell’articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), dopo le parole "ed i servizi" sono aggiunte le seguenti "ivi comprese le associazioni culturali dilettantistiche sportive, onlus anche non iscritte al registro delle imprese delle camere di commercio".
14. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), il periodo: "; tali disposizioni non si applicano ai contributi assegnati agli enti locali, per i quali permangono le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 9 agosto 2002, n. 15" è abrogato.
15. A decorrere dall’anno 2011, il contributo di cui all’articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni è concesso a favore della ASL n. 8 di Cagliari.
16. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera f), del comma 1 dell’articolo 52, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";
b) nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 53, dopo le
parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";
c) all’articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 6, in fine, è inserito il seguente periodo: "Competono alle amministrazioni provinciali tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui all’articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell’inquinamento.";
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 166 del 2009.".
17. Nell’ambito delle competenze loro attribuite ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le province destinano una quota non inferiore al 3 per cento del fondo loro spettante a’ termini dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, alle associazioni pro-loco.
18. A decorrere dall’anno 2012 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi, di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, relativi allo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa è valutata in euro 900.000 annui (UPB S05.04.003).
19. Nel comma 10 dell’articolo 60 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), dopo le parole "quali cofinanziamento regionale" sono inserite le seguenti: "e quelle correlate a entrate comunitarie e statali riscosse".
20. I soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che intendono accedere all’esenzione IRAP ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), trasmettono alla direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all’esenzione. La mancata trasmissione della comunicazione entro i termini previsti comporta la decadenza dall’esenzione. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, disciplina le modalità per la presentazione delle comunicazioni di cui al presente comma e delle comunicazioni previste dall’articolo 2, commi 11 e 12, della legge regionale n. 1 del 2009.
21. Nella legge regionale n. 19 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le modifiche dello statuto di mero recepimento di disposizioni normative sono approvate con decreto del Presidente della Regione.";
b) il comma 3 dell’articolo 20 è soppresso.
22. A decorrere dall’anno 2012, una quota fino al 3 per cento del fondo unico di competenza dei comuni, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2001, n. 2 (legge finanziaria 2007), è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).
23. Nella legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4 dell’articolo 5 l’espressione: "nella misura dell’80 per cento della spesa sostenuta" è sostituita con l’espressione: "fino al 95 per cento della spesa sostenuta";
b) dopo il comma 4 dell’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai consorzi
di bonifica mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. Al fine dell’individuazione della misura del 40 per cento di tale contributo, i consorzi di bonifica provvedono alla determinazione delle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili effettivamente sostenute escludendo le spese contabilizzate e/o rendicontate ai fini dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo o in ogni caso al fine dell’ottenimento di qualsivoglia altro finanziamento pubblico da chiunque erogato.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuate le risorse da destinare alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis e alla finalità di cui agli articoli 6 e 46, comma 2, i relativi criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti, nonché la possibilità da parte dell’Amministrazione di provvedere all’erogazione di un’anticipazione sul contributo concesso, a esclusione degli interventi che i consorzi stessi eseguono sulla base di programmi autorizzati, per l’esecuzione dei quali sono previsti pagamenti in base a stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della legge regionale n. 5 del 2007.";
c) il comma 3 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
"3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire tali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell’autoconsumo.";
d) l’articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2008, è sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Riscossione del contributo irriguo in via transitoria)
1. I criteri per la determinazione dell’importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall’annualità 2006.
2. La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall’annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all’articolo 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all’articolo 10 ed in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono determinare contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008 e nella misura massima di 260 euro per ettaro per le annualità dal 2009 in poi e comunque in misura non superiore all’ammontare massimo del contributo irriguo eventualmente determinato dai consorzi di bonifica e del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 9. I consorzi di bonifica possono stabilire che i pagamenti in acconto di cui al periodo che precede sono da intendersi a saldo qualora entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale non provveda a determinare i criteri di cui all’articolo 10.
4. Qualora risulti che siano stati emessi i relativi ruoli e gli stessi non siano conformi ai principi e criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, i ruoli sono modificati o ritirati in sede di autotutela, fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all’effetto interruttivo della prescrizione.".
24. Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il periodo da "Tale spesa" a "S06.05.003)." è sostituito dal seguente: "Tale spesa è ripartita dalla Giunta regionale, assumendo come parametri di riferimento il capitale sociale versato dai soci, l’ammontare degli affidamenti garantiti, i nuovi affidamenti rilevati dall’ultimo bilancio approvato, la struttura territoriale dell’organizzazione.".
25. Le borse di studio di cui all’articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2009, sono estese anche a favore dei laureati in farmacia.
26. Le borse di studio di cui all’articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2009 sono da considerarsi contributi alle università della Sardegna per la frequenza delle scuole di specializzazione in favore dei laureati medici e non medici. A tal fine i criteri di attribuzione previsti dall’articolo 1, commi 5 e 6, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle università della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), si intendono estesi anche al personale non medico e ai farmacisti.
27. Nel comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009 le parole: "in scienze infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "in professioni sanitarie".
28. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione favorisce, con forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale, la partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali edeconomiche regionali ai piani, ai programmi e ai progetti di rilievo internazionale promossi da organismi nazionali, dall’Unione europea e da altre organizzazioni internazionali. Le modalità di supporto alla partecipazione sono disciplinate dalla Giunta regionale, che individua annualmente le aree prioritarie d’intervento, le modalità, i criteri di attuazione e la quota di finanziamento. Per tale finalità, a valere sulle disponibilità recate dal fondo per lo sviluppo e la competitività di cui all’UPB S01.03.010, è destinata una quota valutata in euro 1.000.000 annui.".
29. Nell’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle disciolte comunità montane per le quali è in corso, da parte della gestione commissariale, l’assegnazione definitiva dei beni, del personale e dei procedimenti agli enti destinatari di cui all’articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.";
b) nel comma 2 sono soppresse le parole: "In quest’ultimo caso".
30. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2010, dopo le parole: "peste suina" sono aggiunte le seguenti: "o nei comuni nei quali sia stata riscontrata la presenza di focolai di peste suina".
31. Nella legge regionale n. 1 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 3 l’importo di euro "10.000.000" è sostituito dal seguente: "2.000.000";
b) dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis (Misure di sostegno dei piccoli comuni)
1. La presente disposizione ha lo scopo di promuovere e di sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni. Ai fini della presente disposizione sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto all’ultimo censimento;
c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d). In questi casi gli interventi previsti fanno riferimento alle frazioni.
2. Non sono comunque considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti nei quali si registra un’elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con importanti aree urbane.
3. Per favorire il riequilibrio anagrafico è concesso alle famiglie residenti in un piccolo comune un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo.
4. Per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni;
b) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria
attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006.
5. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire le somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere estese, attraverso una procedura negoziata territorializzata concordata con i partenariati pubblico-privati locali, anche nei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti compresi in una delle tipologie descritte alle lettere a), b), c), d), e) del comma l, nei quali non si registra un’elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con importanti aree urbane.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, definisce l’elenco dei piccoli comuni e le modalità attuative degli interventi, individuando in particolare le tipologie di attività economiche ammesse ai benefici e l’entità dei contributi. La deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per il parere delle competenti Commissioni consiliari, da esprimersi entro un mese dalla data di assegnazione, decorso il quale se ne prescinde.
8. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, cui si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono valutati in complessivi euro 8.000.000 annui a decorrere dall’anno 2012 in ragione di:
a) euro 1.000.000 per i contributi previsti nel comma 3 (UPB S05.03.005);
b) euro 2.000.000 per i contributi previsti nella lettera a) del comma 4 (UPB S05.03.010);
c) euro 5.000.000 per i contributi previsti nella lettera b) del comma 4 (UPB S06.03.011).";
c) al comma 2 dell’articolo 6, dopo le parole: "competenti per materia", sono inserite le seguenti: "previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde,".
32. In deroga alla normativa regionale e comunale, nei piani di lottizzazione e nei piani di zona già convenzionati è consentito in tutto o in parte convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza realizzate o da realizzare, di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, in volumetrie residenziali, a condizione che le unità abitative così realizzate siano cedute a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), o dalla legge regionale n. 3 del 2008 in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le cessioni di legge ovvero che esse avvengano entro sessanta giorni all’entrata in vigore della presente legge.
33. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunto dopo il 12 il numero 13.
34. Le varianti al Piano di assetto idrogeologico (PAI) presentate dai comuni per l’approvazione dell’Amministrazione regionale sono esaminate entro trenta giorni dalla richiesta del comune conseguente a conforme domanda di rilascio di concessione edilizia di proprietari di aree edificabili poste all’interno di piani di lottizzazione approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni che hanno già inoltrato proposta di variante al PAI, entro trenta giorni dalla richiesta degli aventi titolo, producono conforme richiesta agli uffici competenti dell’Amministrazione regionale che, a tal fine, prescinde dall’ordine preordinato per l’esame istruttorio.
35. Costituiscono oggetto di classificazione del regime demaniale civico i terreni soggetti ad uso civico siti in località Oddoene nel Comune di Dorgali, che abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi.
36. I consorzi fidi operanti nel settore della cooperazione partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 7, commi 47 e 48, della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni.
37. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali in materia al fine di accelerare lo sviluppo dei Confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), anche mediante fusioni e al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati che possano essere nell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o al fine di promuoverne il consolidamento nel caso di Confidi già iscritti, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta, può autorizzare i Confidi medesimi che operano nell’intero territorio regionale ad imputare a riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati dalla Regione successivamente alla data del 30 giugno 2007.
38. Le risorse trasferite a riserve patrimoniali sono soggette, in particolare, ai limiti e ai vincoli stabiliti ai sensi dell’articolo 13, commi 18 e 33, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.
39. Nella legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 47 è aggiunto il seguente:
"3 bis. È abrogato l’articolo 11 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Provvedimenti urgenti e inderogabili)";
b) dopo l’articolo 25 è introdotto il seguente:
"Art. 25 bis (Finanziamenti straordinari)
1. Per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità riferite all’affidamento di minori e di anziani disposti dall’autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati, l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale è autorizzato ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano sulle disponibilità recate dalla UPB S05.03.005 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi".
40. I comuni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi alluvionali del 10-12 ottobre 2010 sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, a presentare gli atti completi di rendicontazione relativi ai lavori di somma urgenza realizzati, entro il termine perentorio del 31 luglio 2011.
41. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni, il termine di ventiquattro mesi previsto dal comma 23 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, entro il quale avviare gli interventi di recupero dei centri storici di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
42. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 6, commi 19 e 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), la Regione e gli enti regionali non possono, salvo quanto previsto dall’articolo 2447 del Codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, non quotate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
43. Le acquisizioni di partecipazioni in società non ancora partecipate dalla Regione e dagli enti regionali sono soggette a preventiva autorizzazione normativa nonché alle prescrizioni di cui al comma 42 con i criteri nello stesso previsti. A medesima autorizzazione normativa preventiva sono, altresì, soggette le costituzioni di nuove società.
44. Il comma 17 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2011 è così sostituito:
"17. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono rideterminate in euro 6.549.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 ai fini dell’attuazione del comma 9 dell’articolo 6. Al relativo riparto provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sulla base dei criteri previsti dal vigente accordo collettivo.".
45. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3) della lettera d) del comma secondo dell’articolo 1 il periodo da"Il contributo" a "di cui all’articolo 5." è soppresso;
b) nell’articolo 2 quater è abrogato l’inciso "fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto nell’articolo 2 quinquies".
c) l’articolo 2 quinquies è sostituito dal seguente:
"Art. 2 quinquies
1. Al fine di recepire i principi recati dall’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nel Consiglio regionale della Sardegna sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare in qualunque momento per la conservazione, in luogo dell’indennità di cui all’articolo 1, primo comma, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Qualora l’eletto venga collocato in aspettativa dalla pubblica amministrazione di appartenenza in data antecedente all’immissione nella carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), ogni onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza per tale periodo è a completo carico del Consiglio regionale.
4. Nell’ipotesi che venga esercitata l’opzione di cui al comma 1, le contribuzioni relative al conseguimento del diritto a percepire l’assegno vitalizio in favore dei consiglieri regionali gravano sulle voci previste alle lettere a), b), c), e), f) e h) dell’articolo 1, secondo comma, della presente legge. Qualora quanto dovuto per tali voci non consenta la necessaria capienza contributiva, il consigliere regionale integra in via diretta la residua parte di contribuzione.
5. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della immissione in carica degli eletti ai sensi dell’articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948; di questa il consigliere regionale dà comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti adempimenti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali a partire dalla elezione della XIV legislatura consiliare.".
46. Nell’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma 4, dopo le parole "piano urbanistico comunale" sono aggiunte le seguenti: "entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al comma 1";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dall’articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Dalla data di adozione del piano di cui al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).".
47. Nell’articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 1 del 2011, l’UPB S03.01.003 è modificata con l’UPB S05.03.007.
Capo VI
Disposizioni in materia di personale e di superamento del precariato
ARTICOLO 19
Disposizioni in materia di personale iscritto all’ordine dei giornalisti
1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2009 sono da intendersi come di seguito:
a) che non si determina alcuna risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro in essere tra l’Amministrazione regionale, quella degli enti o agenzie e i dipendenti iscritti all’ordine dei giornalisti che abbiano chiesto l’inserimento nel contingente di cui al comma 2 dell’articolo 11;
b) che ai medesimi dipendenti si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) a far data dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del citato articolo 11, ivi compreso l’articolo 10 del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e si provvede conseguentemente all’attribuzione delle qualifiche rispettivamente di vice capo redattore se in possesso di un’anzianità di attività giornalistica inferiore a dieci anni e superiore ai cinque, di capo redattore se in possesso di un’anzianità di attività giornalistica superiore;
c) che i predetti dipendenti mantengono la previdenza integrativa dei fondi presso i quali risultano iscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009; a favore degli stessi si provvede alla ricongiunzione previdenziale presso l’Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI), senza alcun onere aggiuntivo a carico dei medesimi; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.02.002);
d) nelle more della definizione del contratto integrativo aziendale previsto dal CNLG agli stessi dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti di cui agli articoli 86 (servizio mensa) e 99 (retribuzione di rendimento) del contratto di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali.
ARTICOLO 20
Interpretazione autentica, modifiche e integrazioni dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 così come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è da intendersi come segue:
"Il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, stabilisce che l’Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 3, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali che prevedano l’assunzione a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell’idoneità all’espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prevedono l’assorbimento degli idonei entro un triennio dalla loro approvazione da effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. I predetti programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione interpretativa, modificativa e integrativa, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.".
2. Il comma 1 quater dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, è così modificato:
"1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell’ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all’anzianità anagrafica anche ai fini dell’accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall’articolo 7, comma 1, della presente legge. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l’esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.".
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è inserito il seguente:
"3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento della quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso.".
ARTICOLO 21
Superamento del precariato
1. Al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), ancora impegnati in attività socialmente utili, l’Amministrazione regionale, attraverso l’Assessorato competente in materia di lavoro, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma nell’ambito del quale siano previste le misure da adottarsi.
2. Per il perseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, il programma può anche finanziare specifiche iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto di società in house della Regione.
3. Il programma tiene conto dell’attuale collocazione territoriale dei lavoratori interessati, avuto prioritariamente riguardo agli attuali enti utilizzatori che possono, secondo le vigenti norme, continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio.
4. Alla spesa prevista per l’attuazione del presente articolo, valutata in euro 1.500.000 per l’anno 2011, e di euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le disponibilità recate al fondo regionale per l’occupazione di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.06.004).
ARTICOLO 22
Disposizioni a favore delle cooperative di giornalisti disoccupati o in cassa integrazione e/o mobilità
1. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti de minimis, è autorizzata, a favore delle cooperative editrici costituite da giornalisti disoccupati o che si trovino in cassa integrazione e/o in mobilità, per la produzione di quotidiani, la spesa complessiva di euro 900.000, in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per gli interventi di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed f), della legge regionale n. 22 del 1998 (UPB S03.02.003).
2. L’Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le agenzie, all’atto dell’affidamento di servizi e forniture relative alla pubblicità istituzionale che prevedano l’acquisizione di spazi di comunicazione presso testate giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche, acquisiscono idonea certificazione relativa all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e a specifico accordo intercorso tra gli editori, l’ordine dei giornalisti e l’associazione della stampa, che garantisca adeguati livelli retributivi e i diritti previdenziali e professionali a favore dei collaboratori impiegati.
Capo VII
Disposizioni varie e norme finali
ARTICOLO 23
Disposizioni in tema di distribuzione dei farmaci e di erogazione di servizi da parte delle farmacie
1. In attuazione dell’articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010 e della determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 2 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 261 dell’8 novembre 2010, l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private e con le associazioni di categoria dei distributori farmaceutici intermedi, al fine di garantire che i farmaci di cui alla menzionata determinazione dell’AIFA siano distribuiti, utilizzando i distributori intermedi presenti sul territorio regionale, attraverso le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico della Regione, secondo le modalità indicate negli accordi medesimi.
In attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e, segnatamente dell’articolo 2, nonché in attuazione del decreto del Ministero della salute del 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009), l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale favorisce e garantisce lo svolgimento, da parte delle farmacie pubbliche e private, delle prestazioni e dell’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale. A tal fine, l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la disciplina delle modalità di erogazione dei servizi da parte delle farmacie. Con gli accordi di cui al presente articolo possono essere, altresì, definite ulteriori forme di collaborazione con le farmacie convenzionate.
ARTICOLO 24
Interventi vari
1. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi educativi nei servizi pubblici e nel privato sociale con l’apporto di competenze specialistiche i cui requisiti siano accertati, e al fine di consentire alle istituzioni pubbliche e private di disporre di un apposito strumento di conoscenza delle professionalità presenti sul territorio, la Regione istituisce il Registro regionale dei dottori specialisti e magistrali dell’area pedagogica; per l’iscrizione al registro è pubblicato un apposito bando.
2. Dopo il comma 30 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2009, sono inseriti i seguenti:
"30 bis. I titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), che hanno la residenza o la sede legale in uno dei comuni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000, punto 7), possono chiedere, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il trasferimento della licenza presso il comune ove hanno la residenza o la sede legale. I requisiti richiesti per avvalersi della presente disposizione devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2010.
30 ter. Alla domanda è allegato l’originale della licenza per la quale è richiesta la conversione. Il comune provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, contestualmente, restituisce la licenza all’ente che l’ha rilasciata. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di attuazione della presente disposizione i comuni trasmettono all’Assessorato regionale dei trasporti il numero delle licenze totali in carico.".
3. Ai fini della promozione, valorizzazione e sviluppo socio-economico dei territori della Sardegna, i collegamenti ferroviari esercitati su linee di scartamento ridotto e qualificati come "Trenino verde" sono individuati quali servizi turistici di linea di livello regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, sono individuati i collegamenti ferroviari, definiti i contenuti dei relativi programmi di esercizio e stabilita la politica tariffaria unitamente ai criteri e modalità di erogazione delle risorse finanziarie. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua valutata in euro 4.000.000 per l’anno 2011 e in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni successivi (UPB S07.06.001).
4. Il termine di cinque anni, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ai soli fini della decadenza del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, è calcolato al netto della sospensiva o annullamento, se riformato in secondo grado, dichiarato dal giudice amministrativo.
5. Gli oneri previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti collocati, a decorrere dal 1° luglio 2004, in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 40 della legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modificazioni, qualora non siano coperti mediante la contribuzione figurativa di cui all’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sono interamente a carico dell’Amministrazione regionale per tutto il periodo di aspettativa, nella misura rispettivamente prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del datore di lavoro e per la quota a carico del lavoratore, in aggiunta al trattamento spettante ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), e successive modificazioni. L’Amministrazione regionale provvede al versamento delle relative somme agli enti previdenziali di appartenenza. Alla relativa spesa si fa fronte a valere sulle risorse recate dall’UPB S01.01.002.
6. In attesa dell’approvazione del Piano sanitario regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, è autorizzata a disporre per una sola volta l’accreditamento istituzionale di strutture sanitarie pubbliche e private. L’accreditamento è autorizzato esclusivamente nelle ASL, nel cui ambito territoriale si abbia un rapporto posti letto per mille abitanti inferiore alla media regionale.
7. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2010, il periodo "ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola" è soppresso.
8. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2010, è autorizzata, nell’anno 2011, l’ulteriore complessiva spesa di euro
8.817.000, di cui euro 4.591.000 ad integrazione dell’annualità 2010 ed euro 1.113.000 dell’annualità 2012.
9. La Regione e gli enti del settore regionale allargato destinano, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), alle cooperative sociali di tipo B una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. A tal fine, anche allo scopo di agevolare la corretta attuazione della norma e la sua verifica, possono essere individuate specifiche categorie di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al presente comma. La Regione e gli enti del settore regionale allargato valorizzano ove utile ed opportuno negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e della realizzazione di opere di lavori pubblici le clausole sociali di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
ARTICOLO 25
Composizione della Consulta regionale della disabilità
1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2, della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della consulta regionale della disabilità), sono sostituite dalle seguenti:
"b) tre rappresentanti delle associazioni regionali con sedi operative in almeno 3 province della Sardegna o di altre associazioni presenti in almeno 5 province della Sardegna con soci aventi diritto di voto attivo e passivo, eletti dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 6, scelti tra persone con disabilità o loro familiari;
c) tre rappresentanti di diverse ed altre associazioni dei disabili, operanti a livello territoriale subregionale, eletti dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 6, scelti tra le persone con disabilità o loro familiari; all’elezione non hanno diritto elettorale di voto passivo le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b);".
ARTICOLO 26
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 126.384.000 per l’anno 2011, in euro 60.094.000 per l’anno 2012, in euro 59.199.000 per l’anno 2013 e in euro 21.580.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2011 e in quello per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S01.01.002
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto
2011 euro 10.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2011 euro 500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.02.003
Altre spese per il personale
2011 euro 1.050.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.02.004
Spese per il personale effettuate nell’interesse dell’Amministrazione regionale
2011 euro 750.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi
2011 euro 600.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.02.006
Spese di funzionamento - Parte corrente
2011 euro 140.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.03.001
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale
2011 euro 350.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.03.003
Funzionamento organismi d’interesse regionale
2011 euro 260.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.03.006
Spese per l’organizzazione e la partecipazione a incontri
2011 euro 150.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2011 euro 295.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.03.010
Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA
2011 euro 36.600.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2011 euro 390.000
2012 euro 20.000
2013 euro 20.000
UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali
2011 euro 740.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.04.003
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale - Spese per investimenti
2011 euro 30.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.04.004
Relazioni con il pubblico e comunicazione interna
2011 euro 220.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2011 euro 850.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2011 euro 150.000
2012 euro 1.300.000
2013 euro 1.300.000
UPB S02.01.001
Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S02.01.009
Formazione universitaria
2011 euro 2.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S02.02.004
Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative
2011 euro 35.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S02.04.004
Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - spese correnti
2011 euro 13.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000
UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.03.003
Tutela e difesa del suolo - Spese correnti
2011 euro 410.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.03.011
Servizio idrografico - Parte corrente
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.03.012
Servizio idrografico - Investimenti
2011 euro 10.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.07.005
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2011 euro 150.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.07.007
Spese per l’attività dell’autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l’educazione ambientale - Spese correnti
2011 euro 110.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - Investimenti
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.10.003
Edilizia abitativa. Parte corrente
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2011 euro 80.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S05.03.004
Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2011 euro 300.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.02.006
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - Spese correnti
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.03.001
Incentivazioni alle attività artigiane
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane
2011 euro 1.145.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.03.008
Sostegno alle attività commerciali - Investimenti
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.001
Finanziamenti agli Enti e Agenzie regionali, ai Consorzi frutticoltura, SAR e alla Consulta agricola - Parte corrente
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.004
Interventi per favorire l’accesso al mercato finanziario e agli investimenti delle imprese agricole
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - Parte corrente
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.009
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti
2011 euro 5.400.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.012
Spese per l’attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.013
Finanziamenti per interventi strutturali nel settore agro-zootecnico
2011 euro 3.204.000
2012 euro 1.113.000
2013 euro ---
UPB S06.04.014
Interventi per lo sviluppo dell’infrastrutturazione diffusa nel territorio
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - Spese correnti
2011 euro 4.100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.021
Consorzi di bonifica - Investimenti
2011 euro 1.300.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.05.003
Investimenti a favore della pesca
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l’occupazione - Spese correnti
2011 euro 265.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.06.006
Credito di imposta per le imprese
2011 euro ---
2012 euro 8.000.000
2013 euro 8.000.000
UPB S07.07.004
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 15.754.000
2012 euro 21.230.000
2013 euro 16.280.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011:
voce 2: 2011 euro 6.940.000
2012 euro 6.090.000
2013 euro 2.840.000
voce 3: 2011 euro 8.814.000
2012 euro 15.140.000
2013 euro 13.440.000
UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2011 euro 20.370.000
2012 euro 12.050.000
2013 euro 13.500.000
mediante riduzione della voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale
n. 1 del 2011.
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare
2011 euro 11.816.000
2012 euro 15.831.000
2013 euro 19.549.000
in aumento
UPB S01.03.002
Promozione e pubblicità istituzionale
2011 euro 2.600.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze
regionali
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell’Amministrazione
regionale
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000
UPB S01.02.003
Altre spese per il personale
2011 euro 2.831.000
2012 euro 2.831.000
2013 euro 6.549.000
UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio
regionale
2011 euro 2.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S02.01.009
Formazione universitaria
2011 euro 6.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S02.01.012
Diritto allo studio universitario - ERSU - Investimenti
2011 euro 2.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S02.01.013
Formazione integrata
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000
UPB S02.04.019 (NI) Tit. II
Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - investimenti
2011 euro 13.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Spese
correnti
2011 euro 80.000
2012 euro 80.000
2013 euro 80.000
UPB S03.02.001
Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l’editoria e l’informazione
2011 euro 300.000
2012 euro 300.000
2013 euro 300.000
UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2011 euro 2.400.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 1.000.000
UPB S04.02.002
Spese per la tutela delle acque - Investimenti
2011 euro 2.550.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro ---
UPB S04.03.003
Tutela e difesa del suolo - Spese correnti
2011 euro 2.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - Investimenti
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000
UPB S04.03.005
Protezione civile - Spese correnti
2011 euro 1.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.03.012
Servizio idrografico. Investimenti
2011 euro 50.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.05.001
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti
2011 euro 4.060.000
2012 euro 3.020.000
2013 euro 3.020.000
UPB S04.05.002
Investimenti nell’ambito della gestione dei rifiuti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
UPB S04.06.006
Investimenti nell’ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati
2011 euro 5.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000
UPB S04.07.005
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2011 euro 100.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
UPB S04.07.007
Spese per l’attività dell’autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l’educazione ambientale - Spese correnti
2011 euro 79.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - Investimenti
2011 euro 100.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
2011 euro 650.000
2012 euro 650.000
2013 euro 650.000
UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi - Spese correnti
2011 euro 600.000
2012 euro 600.000
2013 euro 600.000
UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000
UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000
UPB S05.02.001
Istituto zooprofilattico e osservatorio veterinario - Parte corrente
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2011 euro 600.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2011 euro 1.900.000
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000
UPB S05.03.007
Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000
UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2011 euro ---
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - Spese correnti
2011 euro 350.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2011 euro ---
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000
UPB S05.04.005
Strutture teatrali
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.03.009
Sostegno alle attività commerciali - Spese correnti
2011 euro 30.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.03.011 (NI)
Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema dei servizi
2011 euro ---
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000
UPB S06.03.024 (DV)
Gestione partecipate RAS
2011 euro 5.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.008
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - spese correnti
2011 euro 7.704.000
2012 euro 1.113.000
2013 euro ---
UPB S06.04.017 (NI)
Regolazione catastale dei terreni agricoli e usi civici
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2011 euro 4.000.000
2012 euro 7.000.000
2013 euro 7.000.000
UPB S07.07.002
Finanziamenti a favore degli Enti strumentali competenti in materia di risorse idriche e per il servizio idrico integrato - Parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 13.000.000
2013 euro 13.000.000
UPB S07.10.004
Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
3. Le spese previste per la attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
ARTICOLO 27
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2011 (Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013)
1. Nel bilancio della Regione per l’anno 2011 e in quello pluriennale per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E121.001
Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato
2011 euro 60.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB E362.016 (NI)
Rimborso oneri servizi di trasporto pubblico ferroviario
2011 euro 4.047.000
2012 euro ---
2013 euro ---
in diminuzione
UPB E121.002
Imposte sui consumi
2011 euro 20.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB E121.003
Compartecipazione IVA
2011 euro 40.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.03.010
Interventi da realizzarsi mediate strumenti di programmazione negoziata e PIA
2011 euro 500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio
regionale
2011 euro 650.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2011 euro 300.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.06.002
Trasferimenti agli enti locali - Investimenti
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
STRATEGIA 02
UPB S02.01.001
Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti
2011 euro 400.000
2012 euro ---
2013 euro ---
mediante riduzione del capitolo SC02.0008
STRATEGIA 03
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
mediante riduzione della voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011.
STRATEGIA 06
UPB S06.04.009
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti
2011 euro 3.327.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.010 (soppresso)
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - Investimenti
2011 euro ---
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l’occupazione - Spese correnti
2011 euro 130.000
2012 euro ---
2013 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l’obbligo di pagare
2011 euro 5.020.000
2012 euro ---
2013 euro ---
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.02.006
Spese di funzionamento - Parte corrente
2011 euro 400.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze
regionali
2011 euro 20.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2011 euro 650.000
2012 euro ---
2013 euro ---
STRATEGIA 03
UPB S03.02.002
Interventi per manifestazioni tradizionali e dell’identità sarda
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---
STRATEGIA 04
UPB S04.05.002 (DV)
Investimenti per la gestione dei rifiuti e per il revamping dei
termovalorizzatori
UPB S04.08.009
Interventi per favorire la forestazione - Investimenti
2011 euro 827.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2011 euro 500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale. Parte corrente
2011 euro 2.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
per incrementare i seguenti capitoli:
SC05.0909 euro 500.000
SC05.0911 euro 2.500.000
STRATEGIA 06
UPB S06.03.025
Spese correnti per l’imprenditoria femminile
2011 euro 130.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.009
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti
2011 euro ---
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000
STRATEGIA 07
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2011 euro 4.047.000
2012 euro ---
2013 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.001
Fondo riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2011 euro 5.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
ARTICOLO 28
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, 30 giugno 2011