Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali
1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dal turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore della presente legge.
4. L’articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è abrogato; al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) le parole "comunali e", ovunque ricorrono, e le parole "il sindaco e" sono abrogate.
5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1, sono considerati gli abitanti risultanti dall’ultimo dato ISTAT riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di convocazione dei comizi elettorali.
ARTICOLO 2
Razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica regionale dell’ordinamento degli enti locali di cui all’articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, negli enti locali della Sardegna si applicano l’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29, la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane.
Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), e la disciplina di cui alla presente legge.
2. Le funzioni attribuite al prefetto dall’articolo 16, comma 28, del decreto legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sono esercitate dalla Regione.
3. Le funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni tenuti all’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti.
4. In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e sottoscrizione delle liste per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna, di cui all’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), e successive modificazioni, e di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l’elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.
5. Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall’onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.
6. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai fini dell’inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta salva la continuità territoriale, è sufficiente l’assenso della metà più uno dei comuni costituenti.".
8. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
ARTICOLO 3
Centrale unica di committenza
1. Negli enti locali della Sardegna l’articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012.
2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 4
Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri
1. Nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all’affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all’aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
5. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell’interramento o dell’affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all’affidamento, di consegna dell’urna cineraria al comune in caso di decesso dell’affidatario o di rinvenimento dell’urna da parte di terzi.
6. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
8. Le ceneri già custodite al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).