Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi di corretta gestione, di tutela degli interessi degli iscritti e del contenimento dei costi, disciplina la riforma della previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell’Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge prevede:
a) la disciplina applicabile ai dipendenti dell’Ammi¬nistrazione regionale assunti dal 1° gennaio 2012 e al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assi¬stenza a favore dei dipendenti dell’Amministrazione re¬gionale (FITQ), secondo quanto disposto dal capo II;
b) la disciplina di riforma del FITQ, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’amministrazione regionale), per i dipendenti in ser¬vizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, secondo quanto disposto dai capi III, IV e V.
Capo II
Personale non iscritto al FITQ e personale assunto dal 1° gennaio 2012
ARTICOLO 2
Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare
1. Ai dipendenti dell’Amministrazione regionale che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al FITQ si applica la disci¬plina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
2. L’adesione al nuovo sistema è volontaria; in caso di mancata adesione il dipendente è iscritto all’INPS (ex gestione INpdAp) ai fini della corresponsione del TFR.
Capo III
Disposizioni sul funzionamento del FITQ
ARTICOLO 3
Nuova disciplina del FITQ
1. Le prestazioni del FITQ, istituito con la legge re¬gionale n. 15 del 1965, correlate ai contributi versati dal 1° gennaio 2012, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate esclusivamente con il metodo contributivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Le prestazioni di cui all’articolo 5 spettano ai dipendenti che hanno almeno 15 anni di iscrizione al FITQ al momento del collocamento in quiescenza; sono fatti salvi i diversi requisiti previsti agli articoli 9, 10, 11 e 12.
ARTICOLO 4
Entrate
1. Il FITQ è alimentato dalle seguenti entrate:
a) contributo a carico dell’Amministrazione regionale, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell’articolo 6 per l’erogazione del trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2012; il contri¬buto è calcolato con l’applicazione dell’aliquota di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo le modalità previste dal medesi¬mo comma 10;
b) contributo aggiuntivo a carico dell’Amministra¬zione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell’articolo 6, per l’erogazione del¬la rendita vitalizia di cui all’articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari allo 0,59 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell’arti¬colo 2120 del Codice civile;
c) contributo a carico dell’iscritto, finalizzato ad ali¬mentare la posizione individuale ai sensi dell’articolo 6, per l’erogazione della rendita vitalizia di cui all’articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari al 5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell’articolo 2120 del Codice civile;
d) somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
e) redditi derivanti dall’impiego dei capitali dispo¬nibili;
f) rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;
g) ogni altra entrata eventuale;
h) le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.
2. Fino al raggiungimento dell’equilibrio finanziario determinato dall’entrata a regime del sistema contributi¬vo di cui all’articolo 3, comma 1, e al fine di salvaguar¬dare le posizioni maturate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, nonché di far fronte a iscrizioni o ricono¬scimenti di anzianità pregresse non interamente coperti da contribuzione, disposti entro la data del 1° settembre 2011 a favore di specifiche categorie di personale da disposizioni di legge regionale, la Regione corrisponde al FITQ un contributo annuale.
3. Alla scadenza dei contratti vigenti alla data di en¬trata in vigore della presente legge, le percentuali di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere incrementate in sede di contrattazione collettiva regionale nei limi¬ti delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva del comparto.
ARTICOLO 5
Tipologia delle prestazioni
1. Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:
a) rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 7;
b) integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità, ai sensi dell’articolo 8;
c) una tantum ai sensi dell’articolo 9;
d) trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell’articolo 10;
e) anticipazioni ai sensi dell’articolo 11;
f) concessione facoltativa di piccoli prestiti ai dipen¬denti, ai sensi dell’articolo 12.
ARTICOLO 6
Posizione contributiva individuale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita una posizione contributiva individuale, per ciascun iscritto al FITQ, il cui ammontare è così determinato:
a) contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), versato a decorrere dal 1° gennaio 2012;
b) somma dei contributi di cui all’articolo 4, com¬ma 1, lettere b) e c), versati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
ARTICOLO 7
Rendita vitalizia
1. All’atto del collocamento in quiescenza, maturati i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, il montante di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), risultante nella posizione contributiva individuale, è rivalutato secon¬do gli indici di rivalutazione annua stabiliti dall’articolo 2120, comma 4, del Codice civile e trasformato in una rendita vitalizia, mediante l’applicazione dei coefficien¬ti di trasformazione della tabella A di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementa¬re).
2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, al momento del collocamento in quie¬scenza, è corrisposta una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 e dall’articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale), integrando l’importo della pensione di base teoricamente ricono¬scibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua come definita dal comma 2 dell’articolo 2120 del Codice civile in godimento alla stessa data, qualora il dipendente conti almeno quindici anni di effettiva iscrizione al FITQ; la predetta quota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di iscrizione al FITQ, successivo al quindicesimo, e fino a una anzianità massima di trentacinque anni.
3. Per la determinazione della rendita di cui al com¬ma 2 spettante ai dipendenti con meno di quindici anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011, la percen¬tuale del 50 per cento, calcolata secondo i criteri e i parametri di cui al medesimo comma 2, è proporzio¬nalmente ridotta in rapporto al numero di anni ottenuto sottraendo da quindici gli anni di effettiva iscrizione al FITQ alla medesima data.
4. La rendita determinata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivalutata secondo l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT, dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente al collocamento in quiescenza.
5. A domanda del dipendente il montante calcolato ai sensi del comma 1 è liquidato in forma di capitale secon¬do le modalità stabilite dal regolamento
di gestione.
ARTICOLO 8
Integrazione della pensione indiretta o di reversibilità
1. Ai superstiti dell’iscritto deceduto in attività di servizio o già in quiescenza spetta un’integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricor¬rano e finché sussistano i requisiti per l’erogazione del trattamento di base.
2. L’importo dell’integrazione ai superstiti è calcola¬to applicando alla rendita vitalizia che sarebbe spettata all’iscritto, ovvero in corso di erogazione, le aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall’INPS gestione ex INPDAP e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.
ARTICOLO 9
Riconoscimento una tantum
1. All’iscritto che lascia il servizio per infermità o collocamento a riposo per limiti di età, senza aver matu¬rato i quindici anni di iscrizione al FITQ, è corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione, una somma una tantum determinata dai contributi ver¬sati dal 1° gennaio 2012, dedotto il trattamento di cui all’articolo 10.
2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, agli iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011 è corrisposta una somma determinata nel modo seguente:
a) per una anzianità di iscrizione al FITQ da uno a dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 25 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell’articolo 2120 del Codice civile, in go¬dimento al 31 dicembre 2011;
b) per una anzianità di iscrizione al FITQ superiore ai dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 30 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sen¬si del comma 2 dell’articolo 2120 del Codice civile, in godimento al 31 dicembre 2011.
3. La somma delle quote determinate ai sensi dei commi 1 e 2 è rivalutata fino al 31 dicembre dell’anno precedente la cessazione, secondo l’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT.
4. In caso di decesso, la somma una tantum, ripartita secondo le previsioni dell’articolo 2122 del Codice ci¬vile, spetta nella stessa misura di cui ai commi 1, 2 e 3 ai superstiti dell’iscritto deceduto che non ha maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ.
ARTICOLO 10
Cessazione del rapporto di lavoro
1. Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto all’iscritto un trattamento di fine rapporto pari all’accan¬tonamento tempo per tempo effettuato dall’Amministra¬zione regionale dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’artico¬lo 4, comma 1, lettera a), secondo il sistema di calcolo stabilito per il TFR dall’articolo 2120 del Codice civile al netto di eventuali anticipazioni.
2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo della media delle retri¬buzioni annue, definite ai sensi del comma 2 dell’artico¬lo 2120 del Codice civile percepite nell’ultimo decennio precedente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscri¬zione al FITQ maturato alla medesima data, al netto di eventuali anticipazioni erogate prima del 31 dicembre 2011; al personale con meno di dieci anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011 la predetta somma è cal¬colata in misura pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue percepite nelle annualità precedenti al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ alla medesima data.
3. La somma di cui al comma 2 è rivalutata secondo l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT dal 1° gennaio 2012 fino al mese anteceden¬te alla cessazione.
4. Dal trattamento così determinato è portata in de¬trazione l’indennità eventualmente corrisposta per lo stesso periodo di iscrizione al FITQ allo stesso titolo dall’INPS ex gestione INPDAP, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di pre¬videnza e di quiescenza).
5. Il trattamento determinato ai sensi del presente ar¬ticolo, ripartito secondo le previsioni dell’articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura ai superstiti dell’iscritto deceduto.
ARTICOLO 11
Anticipazioni
1. L’iscritto può ottenere una o più anticipazioni a valere sul trattamento dovuto per la cessazione del rap¬porto ai sensi dell’articolo 10.
2. In ogni caso la misura complessiva delle antici¬pazioni non può superare l’80 per cento dell’importo determinato ai sensi dell’articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta e tenuto conto delle anticipazioni già erogate.
3. Le anticipazioni sono erogate nei seguenti casi:
a) per acquisto o costruzione della prima casa di abi¬tazione dell’iscritto e dei figli, comprese le somme ne¬cessarie per estinguere o rinegoziare i relativi mutui, e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione del¬la stessa, dopo quindici anni dall’iscrizione al fondo;
b) per spese sanitarie riguardanti l’iscritto, i propri figli e il coniuge, in qualsiasi momento e nella misura massima del 100 per cento della spesa sanitaria, in de¬roga a quanto disposto dall’articolo3, comma 2;
c) per spese relative all’istruzione universitaria o post universitaria dei figli dell’iscritto, svolta in Italia o all’estero, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2.
4. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti e secondo i criteri fissati per l’anno di erogazione dal Comitato amministrativo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965; hanno comunque priori¬tà le richieste presentate per ottenere la prima anticipa¬zione, salvo che si tratti di richieste per spese sanitarie.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato am¬ministrativo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione delle anticipazioni da erogare nell’anno successivo.
ARTICOLO 12
Piccoli prestiti
1. I piccoli prestiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), sono concessi in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 3, non possono superare l’impor¬to di euro 10.000 e sono recuperati in un numero di rate mensili non superiore a sessanta.
2. Sui piccoli prestiti è dovuto l’interesse annuo pari alla media trimestrale dei tassi euribor a tre mesi, mag¬giorato dello 0,50 per cento calcolato al 1° gennaio di ogni anno e le rate d’ammortamento sono determinate secondo il criterio a rate costanti.
3. In caso di cumulo con la prestazione di cui all’arti¬colo 11, la somma complessiva erogata non può comun¬que superare l’80 per cento dell’importo determinato ai sensi dell’articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della ri¬chiesta, tenuto conto delle anticipazioni già erogate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato am¬ministrativo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione dei piccoli prestiti da erogare nell’anno successivo.
Capo IV
Organi di amministrazione
ARTICOLO 13
Organi di amministrazione. Rinvio
1. Gli organi di amministrazione e la gestione del fondo sono disciplinati dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965, in quanto compatibili con la presente legge.
Capo V
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
ARTICOLO 14
Omogeneità nel comparto
1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del com¬parto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla giunta re¬gionale su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in parti¬colare, dei seguenti principi:
a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
b) determinazione della misura minima dei versa¬menti a carico del dipendente e dell’amministrazione di appartenenza come stabiliti dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell’amministrazione di appar¬tenenza secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3;
d) applicazione della disciplina di cui all’articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigo¬re della presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto.
ARTICOLO 15
Assegni in godimento. Pensioni privilegiate
1. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diret¬ta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.
2. Relativamente all’assegno integrativo della pen¬sione privilegiata, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nonché per i pro¬cedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e per i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, continua ad applicarsi l’arti¬colo 6 della legge regionale n. 15 del 1965.
ARTICOLO 16
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, ad ecce¬zione di quelli di cui all’articolo 4, comma 2, sono va¬lutati in euro 10.250.000 annui e fanno carico all’UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 15 del 1965, e successive modi¬fiche ed integrazioni, e iscritte in conto della medesima UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013.
2. Agli oneri di cui all’articolo 4, comma 2, si provve¬de con legge finanziaria a’ termini dell’articolo 4, com¬ma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
ARTICOLO 17
Abrogazioni
1. Sono abrogati in particolare gli articoli 2, 3, 4 - fatta salva l’applicazione ai sensi dell’articolo 7 della presente legge - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30 della legge regionale n. 15 del 1965 e tutte le modifiche ed integrazioni ad essi relative nonché tutte le disposizioni che regolano la materia comunque incompatibili con la presente legge; l’articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integra¬tive della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42) - fatta salva l’applicazione ai sensi dell’articolo 7 della presente leg¬ge; l’articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
ARTICOLO 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno succes¬sivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uffi¬ciale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, 22 dicembre 2011