Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna identifica come strumento strategico, nell’ambito dei precetti del¬lo sviluppo sostenibile e dei principi generali previsti dalla presente legge, la promozione e la realizzazione di un sistema di campi da golf di interesse turistico che consenta la qualificazione e la destagionalizzazione dell’offerta turistica, oltre che la sua diffusione in tutto l’ambito regionale.
ARTICOLO 2
Agevolazioni
1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e introduce specifiche agevolazioni finalizzate ad assicurarne la realizzazione attraverso:
a) la previsione di strumenti di semplificazione pro¬cedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;
b) l’introduzione di disposizioni speciali in materia di indici di edificabilità nei confronti delle amministra¬zioni comunali.
ARTICOLO 3
Destinatari
1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro for¬me associative;
b) società di capitali e consorzi di società anche con capitale misto pubblico/privato con sede legale in Sar¬degna;
c) associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.
ARTICOLO 4
Applicazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano:
a) agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da almeno diciotto buche, omologati dal¬la Federazione italiana golf, disegnati da progettisti di dimostrata esperienza e qualificazione internazionale, che siano classificabili come campi di prima categoria dotati delle seguenti caratteristiche minime:
1) superficie minima di 85 ettari, comprendente il campo da gioco e le aree di salvaguardia e di rispetto, di cui almeno il 15 per cento destinato ad aree naturali di rispetto ambientale integrale;
2) lunghezza delle linee del percorso di gioco non inferiore a 6.300 metri;
3) "par" non inferiore a 72;
4) impianto di irrigazione finalizzato al minor con¬sumo idrico, con riutilizzazione dei reflui o utilizzo di altre risorse autonome che garantiscano la totale auto¬sufficienza;
5) caduta "drive" con distanze di rispetto di almeno 40 metri;
6) certificazione Eco management and audit scheme (EMAS) o Golf environment organization (GEO);
b) agli interventi per la realizzazione di campi da golf di seconda categoria, con diciotto buche, che ab¬biano le caratteristiche dimensionali e tecniche definite per i campi di omologazione superiore a diciotto buche dalle norme deliberate, in data 21 luglio 2009, dal Con¬siglio federale dalla Federazione italiana golf ed atti ad ospitare competizioni di carattere nazionale;
c) agli interventi relativi alla realizzazione dei ser¬vizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operatività, nonché a quelli di realizzazione delle strutture ricettive alberghiere e residenziali ad essi connesse; le volumetrie destinate alle residenze non superano, comunque, il 60 per cento delle volumetrie complessive dell’intervento.
ARTICOLO 5
Norme generali1. I progetti per gli interventi di cui all’articolo 4 e gli ampliamenti di
quelli esistenti devono essere compati¬bili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggisti¬ci ed ambientali e pertanto le scelte progettuali devono valorizzare le peculiarità naturalistiche e geomorfologi¬che dei luoghi in cui si inseriscono, per consentire alle nuove strutture la maggiore integrazione possibile con le caratteristiche paesaggistiche preesistenti.
2. I progetti dei nuovi campi da golf e l’ampliamento di quelli già esistenti assicurano:
a) la compatibilità con la tutela dei luoghi e l’assenza di un diretto impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati;
b) la localizzazione degli impianti in ambiti territo¬riali tali da consentire l’accesso diretto a strade di livello provinciale o statale, con un’orografia idonea allo svi¬luppo del percorso e un dislivello tra il punto più alto del percorso e quello più basso non superiore a 50 metri e che garantisca una adeguata disponibilità di risorse idriche per usi domestici e irrigui tali da non incidere negativamente a carico dell’attuale sistema di distribu¬zione idrica, anche a fini agricoli;
c) la valorizzazione dell’ambiente naturale preesi¬stente e, per gli ampliamenti, l’aumento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;
d) l’armonizzazione degli interventi artificiali attra¬verso una movimentazione del suolo ridotta all’indi¬spensabile, salvo che essi interessino territori degradati in conseguenza di attività estrattive, di discarica o indu¬striali e la presenza di ampi spazi di vegetazione natura¬le privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;
e) la predisposizione di una impiantistica tecnologi¬ca finalizzata al risparmio energetico e a quello idrico, sia attraverso la previsione di impianti di riutilizzo delle acque reflue e del riciclo dell’acqua di irrigazione ecce¬dente, sia mediante la scelta di appropriate essenze per il tappeto erboso.
3. È vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrato il danneggiamento della biodiversità.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’en¬trata in vigore della presente legge, è autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse a campi da golf.
5. Per le finalità di cui al comma 4, si applica la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), con i termini ri¬dotti della metà.
6. Al fine di garantire un’adeguata distribuzione de¬gli interventi fra tutti i territori della Regione, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua gli ambiti territoriali funzio¬nalmente omogenei a costituire i circuiti locali del si¬stema del turismo golfistico della Sardegna, sulla base delle seguenti indicazioni:
a) ambito del territorio della Provincia di Sassari e della parte settentrionale della Provincia di Oristano;
b) ambito del territorio della Provincia di Olbia-Tempio e della parte settentrionale della Provincia di Nuoro;
c) ambito del territorio del Medio Campidano e della parte meridionale delle Province di Oristano e di Nuo¬ro;
d) ambito del territorio occidentale della Provincia di Cagliari e della Provincia di Carbonia-Iglesias;
e) ambito del territorio orientale della Provincia di Cagliari e della Provincia dell’Ogliastra.
ARTICOLO 6
Disposizioni speciali in materia di urbanistica
1. In considerazione della valenza strategica degli interventi previsti dalla presente legge è disciplinata, in deroga all’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, la zona territoriale omogenea speciale denominata "cam¬pi da golf e strutture residenziali e ricettive alberghiere connesse" secondo le seguenti disposizioni:
a) l’indice massimo di fabbricabilità territoriale è di 0,05 metri cubi per metro quadro, con il limite volume¬trico massimo di 75.000 metri cubi;
b) è obbligatoria la predisposizione di apposito pia¬no urbanistico attuativo senza alcuna cessione di aree ai comuni;
c) la volumetria a fini residenziali è utilizzata fino al limite massimo del 60 per cento del totale, e non sono realizzabili, totalmente o parzialmente, strutture alberghiere qualora, nel raggio di 10 chilometri dal li¬mite esterno del campo, da calcolarsi seguendo il più breve percorso pubblico stradale, già esistano strutture analoghe aventi una classificazione di almeno quattro stelle e la cui volumetria sia complessivamente pari o superiore alla metà di quella ammessa dal presente ar¬ticolo; nell’eventualità che i fabbricati alberghieri com¬presi entro tale raggio dispongano nel loro insieme di una volumetria inferiore a quella prevista dal presente articolo, è consentita la realizzazione di una cubatura complessivamente pari alla differenza tra quella mas¬sima consentita dalla presente legge e quella posseduta dal complesso degli edifici alberghieri ricadenti entro tale raggio; in deroga ai limiti volumetrici previsti dal presente comma, è comunque possibile la realizzazione di una struttura alberghiera di capacità complessiva non superiore ai 70 posti letto; per consentire alla Commis¬sione di cui all’articolo 11 di verificare la realizzazione delle volumetrie alberghiere sulla base dei limiti previ¬sti nel presente comma, nel progetto sono elencate, tra l’altro, le strutture alberghiere esistenti nel raggio dei 10 chilometri sopra indicati, unitamente alle relative volu¬metrie;
d) il 50 per cento dei volumi consentiti ha tipologia di villa unifamiliare, con superficie minima di 150 metri quadri e superficie minima del lotto pari a 2.000 metri quadri; il restante 50 per cento è della tipologia indicata dal soggetto proponente, ma comunque con una superfi¬cie non inferiore a 70 metri quadri per abitazione;
e) le altezze massime degli edifici sono contenute entro i 3,40 metri per le residenze e 7,5 metri per gli alberghi;
f) le strutture residenziali e ricettive alberghiere ottengono i certificati di abitabilità o di agibilità dopo l’avvenuta realizzazione della struttura golfistica;
g) le strutture alberghiere, ad eccezione delle tipo¬logie di albergo diffuso, devono possedere le caratte¬ristiche necessarie ad essere classificate almeno come quattro stelle.
2. È prevista, rispetto agli indici di cui al comma 1, un’ulteriore volumetria non superiore a 4.000 metri cubi per la costruzione della club house e di altri locali di servizio.
3. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf includa nel progetto il riutilizzo e il recupero di volumetrie preesistenti da destinare a fina¬lità ricettivo-alberghiera o di albergo diffuso site nello stesso comune o in comuni limitrofi al campo, ma di¬stanti dal mare almeno 3 chilometri, può aggiungere ai parametri di cui a comma 1 il 25 per cento delle volu¬metrie recuperate.
4. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf localizzi le residenze e le strutture ricet¬tivo-alberghiere fuori dagli ambiti costieri del Piano pa¬esaggistico regionale vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, è previsto un premio volume¬trico pari al 40 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, non cumulabile al premio previsto al comma 3.
5. Qualora il soggetto proponente presenti un pro¬getto per la realizzazione di un campo di prima catego¬ria, con le caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è previsto un premio volumetrico del 30 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, cumulabile con la premialità di cui al comma 4.
6. Per le richieste di ampliamento e di completa¬mento di campi da golf già esistenti, ma non a diciotto buche, le volumetrie di cui al presente articolo sono ri¬dotte del 50 per cento.
7. La mancata realizzazione degli interventi ammes¬si alle agevolazioni di cui alla presente legge alla sca¬denza del termine di conclusione dei lavori previsto dal comune determina l’automatica decadenza dai benefici previsti e i terreni riacquistano la preesistente destina¬zione urbanistica con i relativi indici volumetrici.
8. Le potenzialità edificatorie di cui al presente arti¬colo non sono cumulabili con quelle preesistenti nelle aree interessate dagli interventi, ma si sostituiscono ad esse.
ARTICOLO 7
Obblighi e disciplina delle violazioni
1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i proprietari dei beni immobili indicati all’artico¬lo 4 e coloro che vi subentrano si impegnano, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione autonoma della Sardegna, ad assi¬curare il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali:
a) per venti anni dalla data di inizio ufficiale dell’at¬tività golfistica;
b) per almeno dieci mesi l’anno, concordando con la Regione i periodi di chiusura per ferie o per manuten¬zioni straordinarie.
2. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica l’apposizione dei vincoli nei con¬fronti dei destinatari delle agevolazioni e dei proprietari dei beni indicati dall’articolo 4. In caso di successiva alienazione a favore di terzi, l’onere della verifica è po¬sto a carico di chi trasferisce la proprietà.
3. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio:
a) in caso di accertata violazione dell’impegno di cui al comma 1, lettera a), dichiara la decadenza dai bene¬fici volumetrici previsti dalla legge imponendo la resti¬tuzione dell’equivalente pecuniario pari alla differenza tra il valore di mercato che i terreni conseguono in vir¬tù dell’attribuzione dei benefici volumetrici di cui alla presente legge e il loro valore di mercato alla data di presentazione dei progetti di cui all’articolo8; l’impor¬to della sanzione decresce proporzionalmente col de¬correre del tempo e si azzera allo spirare del ventesimo anno;
b) in caso di accertata violazione dell’impegno di cui al comma 1, lettera b), irroga, per ogni giorno di chiu¬sura dell’impianto eccedente il periodo di due mesi, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro.
4. Le obbligazioni derivanti dai provvedimenti di cui al comma 3 sono solidali.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi di cui all’articolo 9, comma 4, quantifica, attraverso opportune stime, gli importi delle obbligazioni restitutorie di cui al comma 3, lettera a), applicabili a ciascun intervento.
6. È comunque vietato il cambio di destinazione d’uso dei terreni destinatari delle agevolazioni nei pri¬mi venti anni dalla data di inizio ufficiale dell’attività golfistica. Tale prescrizione si applica anche in caso di successiva alienazione a favore di terzi.
7. I nuovi campi da golf garantiscono un numero adeguato di ingressi ai turisti giocatori di golf.
8. Alla richiesta di ammissione alle agevolazioni è allegato un progetto di gestione che preveda e disciplini il criterio d’uso di cui al comma 7.
ARTICOLO 8
Presentazione dei progetti
1. I soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi campi da golf e all’ampliamento di quelli già esistenti presentano all’Assessorato regionale del turismo, arti¬gianato e commercio, richiesta di ammissione alle age¬volazioni previste dalla presente legge entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, corredata dalla seguente do¬cumentazione:
a) il progetto dell’impianto sportivo contenente tut¬te le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione sull’impatto pae¬saggistico ed ambientale, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le opera¬zioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che con¬senta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono;
b) i progetti preliminari di tutte le opere previste e di tutte quelle necessarie a rendere funzionale ed operati¬vo l’impianto sportivo, redatti seguendo le "Linee guida generali per una costruzione ecocompatibile dei percor¬si di golf italiani" emanate dalla Federazione italiana golf;
c) la relazione contenente in dettaglio gli aspetti tec¬nici ed economico-finanziari della realizzazione della struttura, del suo funzionamento per il periodo di durata del vincolo e delle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7;
d) l’assenso dei comuni interessati espresso median¬te delibera del consiglio comunale;
e) la relazione sulle previsioni di utilizzo delle risor¬se idriche necessarie per il mantenimento dei campi e delle relative fonti di approvvigionamento, con partico¬lare riferimento alla possibilità di utilizzo dei reflui de¬gli impianti di depurazione già presenti nelle vicinanze o da costruire ex novo;
f) il progetto dettagliato di un sistema di monito¬raggio dei livelli di contaminazione e di salinizzazione delle falde sotterranee, laghi e/o fiumi eventualmente presenti nelle vicinanze dei campi, certificato da sog¬getti pubblici o privati abilitati; la Regione si riserva in qualunque tempo la verifica sul suo funzionamento ed efficienza;
g) il favorevole parere tecnico della Federazione italiana golf;
h) l’elenco delle strutture alberghiere già esistenti nel raggio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 9
Adempimenti regionali
1. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro quindici giorni dal ricevimento del¬la documentazione di cui all’articolo 8 e verificatane la completezza, indice le conferenze di servizio istruttorie ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, per l’analisi delle doman¬de pervenute. Alle conferenze partecipano i soggetti proponenti, i dirigenti competenti dei comuni e delle province interessate dagli interventi, e per la Regione i componenti della Commissione di cui all’articolo 11. È, inoltre, invitata a partecipare la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente com¬petente. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni. All’esito dei lavori della conferenza e, in ogni caso, scaduto il termine dei novanta giorni, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di impatto ambientale (VIA), alla conferenza dei servizi partecipano i rappre¬sentanti dell’Assessorato regionale della difesa dell’am¬biente che si pronunciano sulla compatibilità ambienta¬le del progetto all’interno della medesima conferenza. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclu¬sione delle conferenze, i soggetti proponenti adeguano le proposte alle eventuali prescrizioni ed osservazioni in esse formulate.
2. Il provvedimento, adottato da parte della confe¬renza o dell’amministrazione procedente, è trasmes¬so dall’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio alla Commissione di valutazione di cui all’articolo 11 entro sette giorni da tale adozione. La Commissione regionale di valutazione, ricevuto il prov¬vedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:
a) coerenza complessiva del progetto sotto l’aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a ca¬rattere internazionale;
b) coerenza complessiva del progetto sotto l’aspetto economico-finanziario;
c) impatto ambientale, con particolare riferimento agli aspetti tossicologici e alla tipologia delle essenze da impiegare;
d) localizzazione proposta, con particolare riferi¬mento alla vicinanza alle grandi vie di comunicazione stradale e agli aeroporti;
e) minor utilizzo delle risorse idriche e idoneo siste¬ma di approvvigionamento;
f) qualità e quantità dell’utilizzo della cubatura re¬sidenziale, privilegiando le proposte con le volumetrie più contenute;
g) localizzazione della proposta valutata nell’ottica di conseguire l’obiettivo della distribuzione diffusa del¬le strutture negli ambiti di cui all’articolo 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate;
h) varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico;
i) riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali;
j) qualità architettonica dei singoli manufatti e otte¬nimento di certificazioni di risparmio energetico nazio¬nali ed internazionali.
3. La Commissione regionale di valutazione attribu¬isce un parametro di valutazione uguale per tutti i re¬quisiti previsti dal comma 2, con l’unica eccezione di quello previsto alla lettera g) al quale è attribuito un va¬lore doppio rispetto agli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).
4. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento fina¬le, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati e ritenuti idonei escludendo quelli non idonei, e trasmette gli atti all’As¬sessorato regionale del turismo, artigianato e commer¬cio.
5. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio ammette alle agevolazioni della presente legge i primi cinque progetti in graduatoria tra quelli risultati idonei per ciascuna area, per un massimo di cinque campi per ognuno degli ambiti individuati all’ar¬ticolo 5, comma 6.
ARTICOLO 10
Attuazione degli interventi
1. I progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge sono attuati previo espletamento della procedura prevista dall’articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazio¬ni, all’interno della quale è eventualmente espletata la procedura di intesa di cui all’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7. Per l’ap¬provazione delle varianti agli strumenti urbanistici i ter¬mini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà e la verifica di coerenza, di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finan¬ziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, da parte del competente Assessorato regionale, è espressa entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi i quali la verifica è da intendersi positivamente conclusa.
ARTICOLO 11
Commissione regionale di valutazione
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni pre¬viste dalla presente legge sono valutate da una Commis¬sione regionale di valutazione nominata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, composta da:
a) il direttore generale dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, o un suo delegato, che la presiede;
b) il direttore generale della Pianificazione urbani¬stica territoriale dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, o un suo delegato;
c) il direttore generale dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, o un suo delegato;
d) il direttore generale dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o un suo delegato;
e) due esperti in materia di realizzazione di campi da golf nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali scelto da una terna proposta dalla Federazione italiana golf;
f) il presidente regionale del CONI, o un suo dele¬gato;
g) i presidenti provinciali del CONI, o loro delegati.
2. Le decisioni della Commissione sono valide solo con la partecipazione di almeno sei componenti.
ARTICOLO 12
Divieto di cumulo dei benefici
1. La fruizione delle agevolazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con l’accesso a qualunque con¬tributo economico previsto dalla normativa regionale, statale e comunitaria.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uffi¬ciale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, 21 settembre 2011