Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
Art. 1
Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008
1. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), é sostituito, senza previsione di incremento della spesa, con il seguente:
"8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.".
2. All'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Giunta regionale, in sede di valutazione delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, può utilizzare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).".
Art. 2
Disposizioni in materia di proroga di termini e di trattamento di diaria per missioni e trasferte
1. Nell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2011".
2. Nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), le parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2011" sono sostituite dalle parole "entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009".
3. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, che rinvia all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e con riferimento altresì all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, vanno ricompresi sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni.
4. Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettiva, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio.".
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 si applicano anche agli operatori di tutela ambientale (ex disinfestatori) che hanno prestato servizio presso le amministrazioni provinciali.
Art. 3
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2011
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 (Misure per favorire l'accesso al credito), della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è aggiunto il seguente:
"4 bis. Per far fronte agli oneri e interessi, scaturenti dal perfezionamento degli accordi con il sistema bancario e creditizio, anche con istituti diversi dalla SFIRS Spa, per operazioni di cessione dei crediti d'impresa inerenti la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta, l'istituto della delega, o dell'affidamento con atto convenzionale, l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie, derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti delle somme disponibili risultanti nel quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, assumendoli a proprio carico.".
Art. 4
Modifiche al comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012
1. Al comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "nella provincia".
Art. 5
Disposizioni in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007 in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, costituisce titolo di impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, la pubblicazione dei relativi bandi.
Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1995
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:
"1 bis. I gruppi consiliari possono altresì stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d'opera intellettuale per oggetti determinati, da adottarsi in forma scritta, la cui durata non può superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti.".
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).