Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
Art. 1
Autorizzazione al pagamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di assicurare il pagamento degli ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli in deroga, agli aventi diritto è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 30.000.000 a valere sulle disponibilità sussistenti nel Fondo regionale per l'occupazione (UPB S06.06.004). Non si applica per la spesa così autorizzata il limite di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti), per il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
2. La Regione opera, nell'ambito della convenzione con l'Istituto nazionale di previdenza sociale, con trasferimenti a favore del medesimo istituto che provvede al pagamento dei benefici ai destinatari finali, anche a titolo di anticipazione delle somme allo scopo destinate dallo Stato.
Art. 2
Proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è prorogato di dodici mesi.
Art. 3
Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2012
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), dopo le parole "della legge regionale n. 3 del 2008" è aggiunto il seguente periodo: "e compreso il personale professionalizzato dei CSL della Provincia di Carbonia-Iglesias.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).