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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 24 luglio 2012 n 19
Servizio farmaceutico e veterinario
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
Obiettivi


1. La Regione Puglia sostiene il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, coerentemente a quanto indicato dalla normativa dell’Unione Europea (UE) e statale in merito agli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti all’allevamento degli animali e alle loro produzioni.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione interviene con specifici programmi di attività zootecnica, inerenti:
a) lo sviluppo dei servizi di assistenza tecnica a favore delle aziende zootecniche;
b) il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale e la salvaguardia delle razze autoctone di rilevante valore genetico;
c) l’utilizzo di moderni sistemi d’identificazione del bestiame, anche al fine di arginare il fenomeno dell’abigeato, e di etichettatura dei prodotti zootecnici rispondenti a requisiti di qualità superiore;
d) l’attuazione di misure rivolte a garantire una maggiore sicurezza igienico-sanitaria degli animali e delle produzioni zootecniche destinate all’alimentazione umana;
e) la diffusione di nuove tecniche di gestione degli allevamenti e di produzione biologica.
3. Le specie animali a cui la presente legge fa riferimento sono quelle allevabili nell’ordinario esercizio dell’attività imprenditoriale agricola e le cui produzioni sono destinate o meno a usi alimentari, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità.
4. Ogni azione di seguito prevista è attuata compatibilmente con il rispetto delle condizioni necessarie a garantire il benessere degli animali allevati.
5. Le attività di cui al comma 2 devono essere accessibili a tutti gli allevatori, in quanto destinatari finali delle stesse.

Art. 2
Beneficiari dei programmi di attività zootecnica


1. Il perseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 1 avviene attraverso la realizzazione dei programmi di attività zootecnica, le cui iniziative sono proposte dai soggetti beneficiari riconosciuti dalla presente legge:
a) le associazioni degli allevatori pugliesi giuridicamente riconosciute;
b) i consorzi e le cooperative di allevatori pugliesi;
c) gli organismi e gli enti specificamente delegati dalla Regione Puglia per la gestione delle aziende zootecniche appartenenti al patrimonio regionale;
d) le università e altri centri di ricerca;
e) gli allevatori singoli o associati e le società aventi come oggetto sociale l’attività di allevamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare dei contributi economici previsti dalla presente legge devono proporre le iniziative da inserire nei programmi di attività zootecnica, relativi all’anno successivo, entro e non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. Le proposte sono inoltrate al Servizio Agricoltura della Regione Puglia per la relativa approvazione.

Art. 3
Osservatorio zootecnico regionale


1. E’ istituito l’Osservatorio zootecnico regionale con lo scopo di fornire alla Regione e agli allevatori pugliesi un valido strumento di supporto e di indirizzo per l’orientamento produttivo, la diversificazione commerciale, la concentrazione dell’offerta, la competitività delle produzioni zootecniche, il monitoraggio e la gestione dei dati di mercato.
2. Il responsabile dell’Osservatorio è il dirigente del Servizio competente o suo delegato. Inoltre, ne fanno parte un componente per ciascuna delle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, in rappresentanza degli allevatori, un delegato per le altre categorie di beneficiari previsti all’articolo 2, il dirigente dell’ufficio produzioni animali o suo delegato. Qualora fosse necessario affrontare problematiche riferibili ad altre Aree o altri uffici della Regione Puglia, ne fanno parte, limitatamente agli argomenti in essere, gli incaricati delle strutture pertinenti.
3. Il responsabile e i componenti dell’Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta regionale e l’incarico ha una durata di tre anni. L’Osservatorio zootecnico regionale si avvale di un segretario, nominato su indicazione del dirigente del Servizio competente.
4. L’Osservatorio zootecnico regionale, per la cui attività non sono previsti oneri di spesa per la Regione, si riunisce semestralmente e ogni qualvolta si presenti la necessità e si avvale delle strutture organizzative dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale, per i seguenti compiti:
a) monitorare le attività zootecniche, al fine di fornire elementi utili di valutazione, per meglio conoscere i prezzi di mercato delle relative produzioni ed elaborare dati e informazioni;
b) facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale, promuovendo iniziative rivolte alla competitività delle produzioni zootecniche regionali, in un quadro di maggiore concorrenza e opportunità di mercato, suggerendo approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
c) costituire organo di supporto per la Regione in ordine a tutte le attività afferenti alla presente legge e per la divulgazione agli utenti direttamente interessati.

Art. 4
Assistenza tecnica


1. La Regione concede contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale. Alla realizzazione del relativo Programma di assistenza tecnica rientrano le attività di seguito indicate:
a) programmazione e gestione di iniziative formative e divulgative a favore degli operatori del settore;
b) organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori;
c) attività non di routine di assistenza tecnica all’allevamento, fornita dalle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute, conformemente a quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e UE afferente l’istituzione di un sistema di consulenza aziendale finalizzata al rispetto delle norme in materia di:
1) benessere degli animali;
2) buone condizioni agronomiche e ambientali;
3) requisiti di sicurezza sul lavoro;
4) tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio agrario;
5) tutela del consumatore;
6) sistemi di certificazione.
2. I contributi previsti al comma 1, lettere a) e b), sono concessi, in seguito alla presentazione da parte delle associazioni allevatori della proposta di programma annuale, fino ai 70 per cento della spesa ammessa.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera c), sono concessi nella misura prevista dalla normativa vigente afferente l’utilizzo dei sistemi di consulenza, conformemente a quanto disciplinato dai programmi comunitari in materia.
4. La Regione approva il Programma di assistenza tecnica, definendo le modalità di attuazione e di concessione dei contributi entro i limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annualmente stanziate.

Art. 5
Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame


1. In attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e UE in merito ai compiti di tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei controlli funzionali del bestiame, essendo attività di supporto essenziale per la selezione delle razze, la Regione eroga annualmente i relativi contributi per l’attività svolta, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero competente, alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, che esplicano tali attività, come disposto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche e integrazioni, nonché con le risorse finanziarie all’uopo previste nel bilancio autonomo.
2. II contributo di cui al comma 1 è concesso sino al 100 per cento della spesa ammissibile per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e sino al 70 per cento della spesa ammissibile per i controlli funzionali.
3. La Regione definisce annualmente le modalità di attuazione e di erogazione del contributo.

Art. 6
Riproduzione animale


1. Fermo restando le attuali competenze dell’Ufficio regionale Incremento ippico in materia di riproduzione delle razze equine e asinine, nell’ambito delle attività di riproduzione delle razze delle altre specie di interesse zootecnico, finalizzate al sostegno, al miglioramento, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio genetico animale, la Regione provvede al rilascio delle concessioni per la gestione dell’attività riproduttiva pubblica e privata autorizzando il funzionamento di strutture idonee allo scopo:
a) centri di valutazione morfo-genetica e di performance test dei riproduttori;
b) centri di conservazione e produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e per la produzione e la raccolta di embrioni;
c) recapiti di materiale seminale ed embrionale;
d) centri di tutela e valorizzazione delle popolazioni autoctone.

2. I centri di cui alla lettera a) sono gestiti dalle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, giuridicamente riconosciute, che hanno esclusiva competenza sul territorio della Regione Puglia.
3. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) sono gestite dai soggetti autorizzati dalla Regione Puglia, ai sensi della vigente normativa di settore.


Art. 7
Interventi finalizzati


1. La Regione sostiene:
a) la crescita dei sistemi di allevamento biologico e/o eco-compatibile, mirati a uno sviluppo sostenibile della zootecnia pugliese, nel rispetto delle specificità pedologiche e ambientali e di utilizzazione delle risorse naturali rinnovabili;
b) l’acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la gestione degli animali e per la trasformazione dei prodotti derivanti dall’azienda zootecnica;
c) la sperimentazione di moderni processi di cambiamento tecnologico, anche con la collaborazione di enti specializzati nello studio e nella ricerca agro-alimentare delle produzioni zootecniche;
d) la realizzazione di strutture per allevamenti minori e alternativi, al fine di diversificare, ampliare e qualificare l’offerta zootecnica regionale;
e) la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali tipiche e di qualità, nell’ambito di un marchio identificativo del territorio di provenienza, ovvero alla costituzione di filiere locali e/o regionali, in grado di rappresentare un valido aiuto di sostegno alle aziende zootecniche;
f) la definizione di accordi commerciali tra allevatori e/o tra allevatori e industrie di trasformazione, mirati a valorizzare l’offerta dei prodotti zootecnici regionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse disponibili nel Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia, conformemente a quanto già in esso disciplinato.

Art. 8
Ricerca e sperimentazione


1. La Regione sostiene finanziariamente le attività di sperimentazione e di ricerca applicata nel settore zootecnico, svolte da Università, istituti di ricerca, organizzazioni di produttori, associazioni di allevatori e altri organismi specialistici, rivolte alla salvaguardia delle razze a rischio di estinzione, alla tutela dell’igiene e del benessere degli animali, alla protezione dell’ambiente e all’allevamento biologico, alla selezione e miglioramento genetico delle razze e popolazioni zootecniche autoctone, all’accertamento della genealogia.
2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce la divulgazione e l’accessibilità agli operatori del settore.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso compatibilmente alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e dello sviluppo.
4. Annualmente l’Osservatorio regionale zootecnico coordina i programmi e le attività non di routine di assistenza diretta all’allevamento, inerente alla ricerca e alla sperimentazione nel settore zootecnico.
5. La Giunta regionale, su proposta dell’Osservatorio zootecnico regionale, approva gli appositi programmi, indicando le modalità di esecuzione e le risorse finanziarie nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9
Adesione al sistema di qualità regionale “Prodotti di qualità Puglia”


1. Al fine di avviare un processo di qualificazione delle produzioni zootecniche su base regionale, la Regione favorisce l’adesione delle aziende zootecniche al Sistema di qualità “Prodotti di qualità Puglia” in seguito denominato (PQP) conformemente a quanto disposto dal Regolamento (CE) 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modiche e integrazioni.
2. La Regione promuove il Sistema di qualità PQP a favore delle aziende zootecniche che, in materia di sicurezza alimentare e di autocontrollo, attuano quanto disposto dal regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali) e successive modiche e integrazioni e garantiscono l’applicazione dei manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene delle produzioni alimentari.
3. Le aziende che aderiscono al Sistema di qualità PQP devono rispettare il Disciplinare di produzione o Schede tecniche che individuano i processi produttivi e gli elementi caratterizzanti la qualità del prodotto e/o del processo, da adottare per ogni singola specie o razza e per tipologia di prodotto.
4. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di ogni prodotto della filiera zootecnica la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
5. Gli organismi di controllo indipendenti accreditati dalla Regione per effettuare le verifiche sul sistema di qualità PQP provvedono a garantire:
a) il funzionamento del sistema di rintracciabilità per l’identificazione documentale dei materiali, dei processi e delle organizzazioni coinvolte;
b) la verifica periodica dell’efficienza operativa della rintracciabilità e del raggiungimento delle sue finalità;
c) la trasparenza dell’informazione ai consumatori sul prodotto e sul sistema produttivo.
6. La Regione determina i Disciplinari di produzione o Schede tecniche da adottare per ogni singola specie o razza e per tipologia di prodotto; definisce inoltre le modalità e le procedure per l’adesione al sistema di qualità PQP ed ogni altra attività di controllo.

Art. 10
Razze autoctone a rischio di estinzione


1. La Regione concede contributi agli allevatori singoli o associati che presentano programmi di attività zootecnica in ambito di biodiversità animale a sostegno delle razze animali locali minacciate dal rischio di estinzione, o a scarsa diffusione, allevate o che si intendono reintrodurre in aziende pugliesi:
a) le specie, le razze o le popolazioni animali originarie del territorio pugliese, tuttora allevate, la cui consistenza numerica non consente l’iscrizione ai libri genealogici;
b) le specie, le razze o le popolazioni animali, originarie del territorio pugliese, ma non più presenti, allevate in altre regioni o Paesi;
c) le specie, le razze o le popolazioni derivanti, per selezione, dalle precedenti che costituiscano interesse economico, scientifico o culturale in ambito rurale.
2. I contributi possono essere concessi per:
a) la copertura dei maggiori costi rivenienti dalla specificità della razza e dell’allevamento;
b) il mancato reddito degli allevatori derivante dalle peculiarità commerciali della razza e/o specie;
c) l’acquisto dei riproduttori.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse disponibili nel PSR della Regione Puglia, conformemente a quanto in esso disciplinato.

Art. 11
Zone svantaggiate e montane


1. Per l’attività svolta in zone montane o con svantaggi naturali, rispetto ad altre zone, gli agricoltori possono ricevere un’indennità a titolo compensativo del minor reddito percepito. Alle zone montane o con svantaggi naturali (zone svantaggiate e montane), appartengono le zone indicate nel regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n.1698/2005 (Reg. del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):
a) zone di montagna, caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro;
b) zone minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l’ambiente naturale;
c) zone con svantaggi specifici e nelle quali è opportuno che l’attività agricola sia continuata.
2. La concessione dell’indennità è fissata per UBA/SAU ed è subordinata all’impegno, da parte degli allevatori, di adottare tecniche agricole e di gestione degli animali che obbediscono a precise condizioni di tutela ambientale e a pratiche di allevamento estensive, per almeno un triennio.
3. La Regione dispone annualmente le modalità di attuazione dei programmi e di erogazione del contributo, nell’ambito delle disponibilità di spesa.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con le risorse disponibili nel PSR della Regione Puglia, conformemente a quanto già in esso disciplinato.


Art. 12
Abrogazioni


1. L’articolo 38 (Assistenza tecnica alle azioni zootecniche) della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002), è abrogato.

Art. 13
Norma finanziaria


1. Per l’anno 2012 sono finanziate le attività previste e rientranti nella programmazione annuale relativa alla Unità previsionale di base (UPB) 01.01.07 del bilancio regionale, in particolare:
a) per le attività previste all’articolo 4 (Assistenza tecnica) si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilità presenti sul capitolo di spesa n. 111140, denominato “Contributi per assistenza tecnica per azioni zootecniche”;
b) per le attività previste all’articolo 5 (Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame), i fondi necessari al finanziamento dell’attività dei controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori (APA-ARA) sono assegnati dalla Regione, in applicazione della legge 15 gennaio 1991 n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n.280 (Modifiche ed integrazioni alla l. 15 gennaio 1991, n. 30 recante Disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall’articolo 7 (Modifiche all’articolo 47) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), nei limiti delle disponibilità di risorse rivenienti in applicazione del comma 3 dell’articolo 77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, introitati sul capitolo di entrata n. 2041120 denominato “Assegnazioni fondi per funzioni delegate dal ministero per la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.lgs. n. 143/98 DPCM 11 maggio 2001” e corrispondente al capitolo di spesa n. 114157, denominato “Spesa per l’esercizio delle funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei Libri Genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.lgs. n. 143/97 - DPCM 11/05/2001”. Per l’esercizio finanziario 2012 le risorse finanziarie relative alle attività in oggetto sono integrate con quanto stanziato dalla Regione sul capitolo del bilancio autonomo 111125, denominato “Contributo per l’attuazione del programma regionale sui controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne svolti dalle associazioni degli allevatori. L. 30/1991 (d.lgs. 143/97). Art. 14 , l.r. 14/2011 Assestamento bilancio 2011)”;
c) per le attività previste all’articolo 6 (Riproduzione animale), di pertinenza dell’Ufficio Incremento ippico, si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilità di competenza ascritte al capitolo di spesa n. 4920, denominato “Spese di partecipazione per attività istituto Incremento ippico. (l.r. 56/79 e l.r. 9/93); le restanti attività del predetto articolo non comportano nuove e maggiori spese;
d) per le attività previste dall’articolo 7 (Interventi finalizzati), dall’articolo 10 (Razze autoctone a rischio di estinzione) e dall’articolo 11 (Zone svantaggiate e montane) si provvede al relativo finanziamento tramite e conformemente a quanto già disciplinato con il vigente PSR 2007/2013 della Regione Puglia;
e) per le attività previste all’articolo 8 (Ricerca e sperimentazione) si fa fronte entro i limiti di disponibilità delle risorse già introitate dalla Regione, sin dall’esercizio finanziario 2009, sui capitoli di entrata n. 2032103 denominato “Trasferimento statali per interventi in agricoltura. D.lgs. 143/97 e l. 499/99” e 2032110 denominato “Trasferimento fondi dallo Stato per attuazione programmi interregionali. (Leggi 578/96 - 135/97 e 423/98), corrispondenti al capitolo di spesa n. 111154, denominato “Spese per l’attuazione del Programma interregionale di assistenza tecnica nel settore zootecnico L. 578/96 e DM 50604/97” e sul capitolo di entrata 2041106 denominato “Assegnazione fondi per interventi strutturali di prevenzione e sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia delle scrapie negli allevamenti ovini. Art. 68, comma 4, legge 289/2002”, corrispondenti al capitolo di spesa n.111146, denominato “Spesa per interventi strutturali di prevenzione e sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia della scrapie negli allevamenti ovini. Art. 68, comma 4, legge 289/2002”, fino a esaurimento degli stanziamenti ancora disponibili.
2. Per gli esercizi finanziari 2013 e successivi, relativamente alla UPB 01.01.07, la Regione finanzia le attività a carico del bilancio autonomo nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali. Per gli interventi connessi ai finanziamenti, a valere sul bilancio vincolato, gli stessi sono effettuati entro i limiti delle disponibilità comunicate dall’ente finanziatore.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 luglio 2012



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