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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 5 dicembre 2011 n 32
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA La seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15


1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 (Funzioni delle province) della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), dopo le parole: “alla stipula e alla revoca delle convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.

ARTICOLO 2
Modifiche e integrazioni all’articolo 23 della l.r. 15/2002


1. All’articolo 23 (Organismi attuatori) della l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’alinea del comma 1, dopo le parole:
“apposite convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”;
b) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: “privati”, le parole: “senza fine di lucro” sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso gli stessi;”;
d) le lettere c), d) ed e) del comma 1 sono soppresse;
e) all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett.a), della legge regionale 2 novembre 2006, n.32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), dopo le parole: “le convenzioni sono stipulate”, sono inserite le seguenti: “e gli atti unilaterali d’obbligo sono sottoscritti”;
f) all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett.a), della l.r. 32/2006, dopo le parole: “ accreditamento e di certificazione”, le parole: “delle strutture e dei relativi organismi”, sono sostituite dalle seguenti: “degli organismi formativi”;
g) la lettera c) del comma 2, come modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. b), della l.r. 32/2006, è sostituita dalla seguente:
“c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale.”;
h) al comma 3, dopo le parole: “le convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.

ARTICOLO 3
Modifica della rubrica dell’articolo 24 della l.r. 15/2002


1. La rubrica dell’articolo 24 (Accreditamento delle strutture formative) della l.r. 15/2002 è sostituita dalla seguente: ”Accreditamento degli organismi formativi”.

ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 25 della l.r. 15/2002


1. L’articolo 25 della l.r.15/2002, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della l.r. 32/2006, è sostituito dal seguente:
“Art. 25(Elenco regionale degli organismi formativi)
1. E’ istituito, presso il Servizio formazione professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1 dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, lì 5 dicembre 2011



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