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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 30 dicembre 2011 n 38
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


peromulga la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

ARTICOLO 1
Spesa a carattere pluriennale, risorse da Accordi di programma-quadro e disposizioni sul debito


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
2. Le risorse statali trasferite alla Regione Puglia nell’ambito dell’attuazione di interventi previsti dagli Accordi di Programma-quadro sono imputate al capitolo di entrata 2032334, di nuova istituzione, della UPB 04.03.23, denominato “Risorse statali per interventi previsti da Accordi di Programma-quadro”.
3. Al comma 2 dell’articolo 71 (Mutui e prestiti) della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), le parole: “25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione”.


TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni tributarie

ARTICOLO 2
Aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2012


1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:
a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,3 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,3 per cento;
c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 (Determinazione dell’imposta) del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4. Per l’esercizio finanziario 2012, una quota pari a 40 milioni di euro derivanti dal gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 è assegnata al bilancio autonomo.
5. Qualora il gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1, al netto della quota di cui al comma 4, sia insufficiente alla copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria come rideterminati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui al comma 174 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), detta copertura è assicurata, nel corso del 2012, dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione in parte libera ovvero, ove fosse insufficiente, da una pari riduzione degli stanziamenti e dell’impegnabilità di spesa di parte corrente del bilancio autonomo.
6. La riduzione di cui al comma 5 è adottata con provvedimenti della Giunta regionale entro il 31 maggio 2012 e comunicata al tavolo di verifica degli adempimenti di cui al comma 5.

ARTICOLO 3
Aliquote addizionale regionale IRPEF anno 2011 - Adeguamento alle aliquote giusto articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201


1. Al fine di riparametrare le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come aumentate nell’aliquota di base dal comma 1 dell’articolo 28 (Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale commissario ad acta 30 maggio 2011, n. 2 (Copertura disavanzo del Servizio sanitario regionale - anno 2010. Rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (GU) 31 maggio 2011, n. 125, adottato ai sensi del comma 174 e seguenti dell’articolo 1 della l. 311/2004, l’addizionale regionale all’IRPEF, di cui all’articolo 6 del d.lgs. 68/2011, è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni alla aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:
a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,3 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,3 per cento;
c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del d.p.r. 917/1986, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

ARTICOLO 4
Aliquota IRAP per l’anno 2012


1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 (Disposizioni varie), comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come richiamate nell’articolo 4 (Aliquota IRAP per l’anno 2011) della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), sono confermate per l’anno 2012.

ARTICOLO 5
Riversamento diretto delle somme a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale


1. La convenzione di cui all’articolo 10 (Gestione dei tributi regionali), comma 4, del d.lgs. 68/2011 prevede che, a decorrere dall’anno 2012, le somme derivanti dalle attività di liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al titolo I del d.lgs. 446/1997, sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale al reddito delle persone fisiche e relativi interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.

ARTICOLO 6
Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale


1. Il Servizio finanze della Regione può, nell’ambito delle attività preliminari all’accertamento della tassa automobilistica regionale, inviare avvisi bonari utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo e alla determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L’avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario relativo alla tassa automobilistica regionale per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
3. L’avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non è idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.
4. Il pagamento dell’avviso bonario comporta la riduzione a un terzo della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, nel quadro di generale ridefinizione delle attività di contrasto all’evasione/elusione e di efficientamento dei servizi, gli avvisi di accertamento in materia di tasse
automobilistiche regionali per versamenti omessi e/o tardivi e/o insufficienti o comunque risultanti irregolari in sede di controllo, emessi dalla Regione Puglia, sono notificati, per i contribuenti (persone fisiche, persone giuridiche e amministrazioni pubbliche) residenti nella Regione, a mezzo messo notificatore speciale regionale nominato dalla Regione, secondo la ritualità delle procedure previste, in quanto compatibili e applicabili, dagli articoli dal 137 al 140 del Codice di procedura civile.
6. Previa richiesta formale dell’affidatario del servizio di gestione delle tasse automobilistiche regionali, il Servizio finanze della Regione Puglia qualifica, abilita e nomina i soggetti di cui al comma 5, con competenza a operare sull’intero territorio regionale.
7. In ragione delle risorse impiegate nella procedura di cui al presente articolo, le spese di spedizione/notifica da contestare e addebitare al contribuente in sede di avviso di accertamento sono determinate e aggiornate in euro 12,60.

ARTICOLO 7
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi


1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:
a) conferiti in discarica;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:
a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;
c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della l. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo 3, comma 28, della l. 549/1995, nonché all’articolo 190 (Registro di carico e scarico) del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. E’ fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40, della l. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al d.lgs. 152/2006, con delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURP, sono predisposte le istruzioni per l’applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della l. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell’applicazione del
tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del d.lgs. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del d.lgs. 152/2006. Si intende per discarica quanto previsto dall’articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.).
5. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:
a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU) quando non sia possibile applicare la tabella di cui all’allegato 1 della presente legge, per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani è determinato a partire dall’aliquota massima di euro 25,82 (venticinque/82) a tonnellata, sulla base dei seguenti criteri di premialità:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal d.lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 198 (Competenze dei comuni), comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) levata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) levata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.
7. Gli indicatori di premialità sono definiti nell’allegato 1 alla presente legge.
8. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o dei Comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore. Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.
9. L’aliquota massima (aliquota di prima fascia) è applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità, il 40 per cento di raccolta differenziata.
10. Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs. 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera b) del comma 6.
11. Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 40 per cento è riconosciuto l’abbattimento del 55 per cento dell’aliquota massima (aliquota di seconda fascia). Ai medesimi comuni è riconosciuta altresì la riduzione del 40 per cento dell’aliquota di seconda fascia al raggiungimento degli indicatori di cui alle lettere a), b e c) del comma 6.
12. Ai Comuni che abbiano raggiunto nel periodo di riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal d.lgs 152/2006 si applica l’ammontare di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani pari a euro
5,17 per ciascuna tonnellata di rifiuto conferito qualora abbiano raggiunto gli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 (aliquota di terza fascia). Per l’anno 2013 è comunque riconosciuta una premialità pari al 15 per cento dell’aliquota massima a tutti i Comuni che abbiano realizzato la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.
13. Gli ATO o i Comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line. L’inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it/rifiutiebonifica, nell’area riservata agli ATO o ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l’accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli ATO o dei comuni costituiscono la base informativa di riferimento per la determinazione dell’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile.
14. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:
a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o Comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza;
b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.
15. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata determinato secondo le formule di cui all’allegato 2 della presente legge si devono considerare:
a) i rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera differenziata ed effettivamente avviati a idonei impianti di recupero;
b) i rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso idonei impianti di compostaggio;
c) le parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera separata, effettivamente destinate a recupero;
d) scarti dei processi di lavorazione dei flussi raccolti in modo differenziato.
16. Ogni anno gli ATO o i comuni singoli o associati, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica comunicazione all’Assessorato qualità dell’ambiente - Servizio ciclo rifiuti e bonifica, secondo lo schema di cui all’allegato 2 della presente legge, contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 13 e le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Tali comunicazioni devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1° settembre al 31 agosto al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell’anno solare successivo. Entro il 30 settembre di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° settembre - 31 agosto, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano all’Assessorato qualità dell’ambiente - Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica - le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all’impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica. Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione dell’aliquota da applicare e all’assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell’aliquota di tributo relativa all’anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica, applicano l’imposta dovuta da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell’anno solare successivo. Entro il 31 luglio è emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata e in ogni altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in vigore.
17. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l’importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di
cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.
Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17 (Oggetto), 18 (Termini di versamento) e 19 (Modalità di versamento mediante delega) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mercé convenzione con la struttura di gestione di cui all’articolo 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari) del d.lgs. 241/1997 e delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.
18. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), e successive modifiche, la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web predisposto dal Servizio finanze della Regione, contenente i seguenti dati:
a) denominazione della ditta e del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;
c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, per ATO o per Comune di provenienza, con l’evidenziazione della specifica aliquota applicata in base a quanto disposto dai commi da 4 a 16 del presente articolo;
d) indicazione dei versamenti effettuati.
19. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente del Servizio finanze della Regione, da pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono da considerarsi nulle.
20. All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede il Servizio finanze della Regione Puglia. Il personale del Servizio finanze della Regione Puglia e gli altri funzionari previsti dall’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, per l’assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l’attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione. I predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere trasmesso al Servizio finanze della Regione Puglia.
21. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle relative sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza a essi attribuita dai singoli regolamenti comunali. Possono essere utilizzati altresì i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni ex articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del d.lgs.152/2006. Il Servizio finanze della Regione Puglia provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e delle sanzioni. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento delle sanzioni indicate nell’atto di contestazione secondo le modalità di cui al comma 23, sesto periodo. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Servizio finanze della Regione oppure impugnare l’atto di contestazione dinanzi alle commissioni tributarie. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.
22. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale di constatazione. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3). La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali ovvero dai dati consuntivi a seguito dell’ordinanza di bonifica emanata dal sindaco del comune ai sensi del dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l’esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi 28 e 40, della l. 549/1995, si applica l’aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all’applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. La misura della sanzione amministrativa per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all’operazione. Per l’omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516. Per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal comma 18 si applica la pena pecuniaria da euro 51,65 a euro 309,87. Il ritardo superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l’accesso di cui all’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 agli aventi titolo a norma del comma 20 del presente articolo o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91 a euro 6.197,48. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli articoli 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (Irrogazione immediata) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 471/1997 e al d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 471/1997. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l’articolo 16 del d.lgs. 472/1997.
24. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L’ufficio dell’ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia.
25. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione.
Il credito dell’Amministrazione regionale per l’imposta, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
26 L’imposta è rimborsata quando risulti indebitamente o erroneamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Servizio finanze. L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.
27. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere al Servizio finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio;
entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.
28. Una quota pari al 10 per cento del tributo da riscossione spontanea, al netto delle somme rimborsate di cui al comma 26, è dovuta alle Province in ragione dell’ubicazione delle discariche autorizzate e degli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.
29. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, è istituito un apposito fondo pari al 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al netto delle somme di cui ai commi 26 e 28.
L’impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta regionale. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai Comuni maggiormente performanti per la gestione del
ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma e al comma 28. Con apposita delibera della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al periodo precedente. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”. Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del Settore produttivo soggetto al tributo.
30. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l. 549/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
31. Il comma 1 dell’articolo 19 (Tributo per il deposito dei rifiuti in discarica-Ecotassa) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009), è sostituito dal seguente:
“1 A partire dall’esercizio finanziario 2012, una quota annua pari a euro 400 mila della dotazione complessiva del capitolo 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l. 549/1995, articolo 3, comma 27” - UPB 09.05.01 - è destinata a garantire le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti nonché le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso il Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica.”.
32. Sono abrogati la legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e gli articoli 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica - Soggetti passivi) e 9 (Tributo speciale per il deposito in discarica - Determinazioni) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), a eccezione dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 che restano in vigore fino al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 8
Modifiche all’articolo 5 della l.r.19/2010


1. All’articolo 5 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) della l.r. 19/2010, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:


a) al comma 1, le parole: “Al fine di assicurare la copertura delle spese relative alle azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà di cui all’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)” sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: “i consumi di carburante” sono sostituite dalle seguenti: “il carburante erogato”;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Gli uffici dell’Agenzia delle dogane effettuano l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base dei controlli effettuati dalla stessa Agenzia, dalla Guardia di finanza, dal Servizio finanze della Regione Puglia e sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. La Regione Puglia, per il tramite del Servizio finanze, ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell’imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dell’Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici dell’Agenzia delle dogane, competenti per l’accertamento. All’effettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2 (Tutela del bilancio), comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dell’articolo 18 (Poteri e controlli) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.;
d) al comma 7, il periodo: “Non si applica l’indennità di mora prevista dall’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 504/1995” è soppresso;
e) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla predisposizione dei ruoli provvede l’Agenzia delle dogane che indica la Regione Puglia quale ente creditore.”;
f) al comma 9, le parole: “in caso di accertamento emanato dal Servizio finanze della Regione Puglia, l’ufficio dell’ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia” sono soppresse;
g) al comma 10, dopo le parole “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”, sono inserite le seguenti “e devono contenere l’indicazione della Regione Puglia quale ente creditore”;
h) al comma 12, le parole: “collegato per euro 15 milioni al capitolo di spesa 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (articolo 33 della l.r. 19/2006). Cofinanziamento regionale asse 3 P.O. FESR 2007-2013” dell’UPB 05.02.01 “Servizio programmazione e integrazione Servizi sociali” sono soppresse.


Capo II
Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 9
Iniziative a sostegno degli audiolesi


1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul capitolo 784010 “Fondo globale socio-assistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio CIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.

ARTICOLO 10
Interventi per la valutazione tecnico-procedurale ed economico- patrimoniale inerenti
le Società partecipate dalla Regione


1. Al fine di assicurare i necessari approfondimenti tecnico-procedurali ed economico-patrimoniali inerenti le società partecipate dalla Regione, anche con riferimento a processi di valorizzazione dell’esistente ai fini dell’attività strumentale propria della Regione, in esito alla dismissione e/o a situazioni di crisi aziendale, è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 6.3.1, dedicato capitolo n. 3980 denominato “Interventi per Studi di fattibilità e valutazione tecnico-finanziaria e patrimoniale delle Società partecipate dalla Regione e per la predisposizione di piani di ristrutturazione”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

ARTICOLO 11
Finanziamento interventi per il controllo e la certificazione di bilancio delle Aziende sanitarie


1. Al fine di consentire l’implementazione delle attività del servizio controlli - con riferimento al monitoraggio e controllo dei sistemi contabili e alla certificazione di bilancio delle Aziende sanitarie attraverso la definizione e l’aggiornamento degli strumenti contabili e per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo, la definizione di procedure e strumenti per la rendicontazione sociale, la messa a punto di un sistema di relazioni e reti, interne ed esterne, funzionali all’attività del servizio - è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 6.3.1, dedicato capitolo n. 3975 denominato “Spese per l’implementazione del controllo e la certificazione di bilancio delle Aziende Sanitarie”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

ARTICOLO 12
Interventi inerenti la verifica e il monitoraggio degli aspetti finanziari e contabili dei fondi di derivazione comunitaria


1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento informativo degli aspetti di finanza regionale con riferimento ai fondi di derivazione comunitaria, nell’ambito delle attività attribuite al servizio controlli con riferimento all’iscrizione dei fondi, alle variazioni in corso di programmazione, alle modifiche in materia di cofinanziamento, alla normativa in materia di patto di stabilità, alla rendicontazione finale dei fondi di derivazione comunitaria, nonché alla valutazione ex-post, è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 6.3.1, dedicato capitolo n. 3970 denominato “Interventi finalizzati inerenti il bilancio, la rendicontazione e la valutazione ex-post dei fondi di derivazione comunitaria”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

ARTICOLO 13
Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 (Aree tratturali prive di interesse archeologico) della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Ai soggetti di cui al comma 2, in caso di acquisto spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui al comma 3.
3 ter. Ai soggetti di cui al comma 2, in caso di acquisto di aree tratturali occupate da costruzioni effettivamente utilizzate, al momento della presentazione dell’istanza, in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui al comma 3, lettera b).
3 quater. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate da costruzioni al momento della presentazione dell’istanza, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo in caso di trasformazione edilizia; all’uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari all’atto della trascrizione.
3 quinques I destinatari delle agevolazioni di cui al comma 3 ter, in caso di trasformazione edilizia del bene nei cinque anni successivi all’acquisto sono tenuti al versamento di un’ulteriore somma pari alla differenza tra il prezzo di cui al comma 3 bis e quanto già versato; all’uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari all’atto della trascrizione.”.

ARTICOLO 14
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29


1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), come modificato dall’articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, dall’articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 e dall’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5, le parole: “il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”.

ARTICOLO 15
Utilizzazione risorse ex articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34


1. Le somme residue rivenienti dalla gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell’articolo 8 (Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli), comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia), per la concessione di aiuti in regime di “de minimis” in favore delle imprese agricole, restano destinate all’Agricoltura e possono essere utilizzate secondo criteri e priorità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente.

ARTICOLO 16
Contributo regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143


1. Allo scopo di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni già trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), nel bilancio di previsione autonomo per l’anno 2012 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con le dotazioni per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, a fianco di ciascuno indicate:
a) capitolo 112100, UPB 1.1.1, denominato “Contributo regionale per interventi di manutenzione ordinaria realizzati dai Consorzi di Bonifica - (d.lgs.143/97)” - euro 1 milione;
b) capitolo 112105, UPB 1.1.1, denominato “Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria realizzati dai Consorzi di Bonifica - (d.lgs.143/97” - euro 1 milione;
c) capitolo 115031, UPB 1.2.1, denominato “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell’acquacoltura e delle acque interne ai sensi del d.lgs. 143/97” - euro 600 mila;
d) capitolo 111113, UPB 1.3.2, denominato “Spese per la realizzazione del programma regionale delle attività di divulgazione e promozione commerciale - (d.lgs. 143/97)” - euro 4 milioni 759 mila.
2. La declaratoria del capitolo 111125, UPB 1.1.7, è sostituita dalla seguente: “Contributo per l’attuazione del programma regionale sui controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne svolti dalle associazioni degli allevatori - Legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale - d.lgs 143/97)”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione 100 mila.

ARTICOLO 17
Attività di controllo nel settore degli ortofrutticoli freschi


1. In attuazione del regolamento (CE) 7 giugno 2011, n. 543/2011 (Regolamento di esecuzione della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, n. 5462 (Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione), la Regione rappresenta l’autorità competente:
a) alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli di cui gli operatori devono disporre ai fini dell’autorizzazione all’uso del logo comunitario e all’autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione, in applicazione dell’articolo 12 (Operatori riconosciuti) del regolamento n. 543/2011;
b) alla esecuzione dei controlli aggiuntivi sul proprio territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 1.3.3, dedicato capitolo n. 111114 denominato “Spese per la formazione di figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli.
- Regolamento (UE) n. 543/2011 e DM 5462 del 3 agosto 2011”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

ARTICOLO 18
Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura


1. Ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni nei processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, nei procedimenti di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, è facoltà dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la presentazione dell’istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi), comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, può individuare ulteriori procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per la presentazione delle istanze ai sensi del comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli adempimenti istruttori riferiti ai singoli procedimenti cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti, i termini massimi di conclusione dei procedimenti, nonché eventuali requisiti aggiuntivi per i centri autorizzati di assistenza agricola.
4. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 3. Il termine decorre dal ricevimento dell’istanza istruita da parte dei centri di assistenza agricola, fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere richieste dalle Amministrazioni competenti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti apposti sul capitolo di spesa 1150830, UPB 01.00.02, la cui declaratoria viene sostituita dalla seguente “Concessione contributi ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per attività esercitate in regime di convenzione”.

ARTICOLO 19
Personale delle Comunità montane



1. Al fine di garantire la copertura finanziaria per il pagamento degli stipendi al personale delle Comunità montane nelle more dell’approvazione della legge di riforma, il capitolo di spesa 1730 “Contributo straordinario in favore degli organi di liquidazione delle soppresse Comunità montane - art. 9 l.r. n. 5/2010” - U.P.B. 08.02.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è implementato, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

ARTICOLO 20
Consorzi di bonifica


1. La Regione Puglia, al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica), provvede a erogare ai Consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 16 (Concorso nelle spese consortili) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), fino alla concorrenza di euro 10 milioni, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:
a) spese generali di gestione;
b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
d) spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto all’Unione regionale delle bonifiche;
e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 112091 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 “Erogazione straordinaria a favore dei Consorzi di bonifica”.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni della struttura di supporto sono pari a complessivi euro 20 mila e fanno carico, in termini di competenza e cassa, al capitolo 112099 - UPB 10.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:
a) per euro 5 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 552034 - UPB 03.04.04;
b) per euro 5 milioni 20 mila con somme resesi disponibili dal recupero dei fondi non utilizzati per i fini di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8 (Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli) della l.r.34/2009; a tal fine, nel bilancio di previsione autonomo per l’anno 2012 è istituito, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della UPB 03.04.03, apposito capitolo di entrata n. 3061710, denominato “Entrate derivanti da recupero fondi non utilizzati per i fini di cui all’articolo 8, commi da 1 a 4, l.r. 34/2009”, con uno stanziamento di euro 5 milioni 20 mila; conseguentemente, il predetto importo di euro 5 milioni 20 mila è portato in detrazione dalle finalità dell’articolo 15 della presente legge recante norme sull’utilizzazione delle risorse ex articolo 8 l.r. 34/2009.


ARTICOLO 21
Attività di competenza regionale in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante


1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 25 (Misure di controllo) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti capitoli:
a) parte entrata - UPB 3.3.1 “Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali” - capitolo n. 3062120 denominato “Proventi derivanti dall’esercizio delle attività di controllo di competenza regionale sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 25
del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. collegato ai capitoli 641010, 641015”;
b) parte spesa - UPB 9.7.1 “Rischio Industriale”:
1) capitolo 641010 denominato “Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all’esercizio delle attività di controllo ai sensi della DGR n. 801 del 23 marzo 2010 collegato al capitolo di entrata 3062120”;
2) capitolo 641015 denominato “Spese per l’esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 334/1999 e successive modifiche integrazioni collegato al capitolo di entrata 3062120”.

ARTICOLO 22
Attività in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento


1. Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 59/2005 e d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni), di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti capitoli:
a) parte entrata - UPB 3.3.1 “Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali” - capitolo n. 3062130 denominato “Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l’applicazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento collegato ai capitoli 641020, 641025”;
b) parte spesa - UPB 9.7.1 “Rischio Industriale”:
1) capitolo 641020 denominato “Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all’esercizio delle attività di controllo in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130”;
2) capitolo 641025 denominato “Spese per l’esercizio delle competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130”.

ARTICOLO 23
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1


1. Alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 13 (Soppressione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) è sostituito dal seguente:
“2. Il Direttore generale dell’Azienda regionale turismo (ARET) è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2012 presenta alla Giunta regionale il rapporto sullo stato della liquidazione. Il rapporto contiene almeno:
a) la ricognizione analitica della situazione finanziaria delle aziende di promozione turistica
b) (A.P.T.);
c) i rendiconti finanziari sulla base dell’accertamento rispetto all’ultimo bilancio approvato;
la ricognizione della situazione patrimoniale delle APT e dei rapporti attivi e passivi non esauriti;
d) l’elenco dei beni immobili con i riferimenti catastali;
e) l’elenco dei contenziosi in atto;
f) l’elenco dei programmi comunitari di competenza delle APT e ancora in atto.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Successivamente all’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione e alla sottoscrizione dei verbali di cui all’articolo 14, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la cessazione delle funzioni del Commissario liquidatore.
2 ter. La Regione Puglia succede alle APT nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti alla data di approvazione del rapporto di cui al comma 2 e alla gestione ed estinzione degli stessi procedono gli uffici regionali secondo la ripartizione di competenze definita dalla Giunta regionale con la menzionata delibera di approvazione. Fanno eccezione i programmi di cui alla lettera f) del comma 2 che sono trasferiti all’ARET. Nell’espletamento degli adempimenti previsti dal presente comma, gli uffici regionali incaricati si coordinano con il Direttore generale dell’ARET.
2 quater La Regione Puglia succede alle APT ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile nei contenziosi di cui alla lettera e) del comma 2, esclusi quelli concernenti i programmi di cui alla lettera f) dello stesso comma, nei quali succede l’ARET, con i limiti previsti dall’articolo 111 del Codice di procedura civile.”;
c) il comma 1 dell’articolo 14 (Assegnazione beni all’ARET) è sostituito dal seguente:
“1. I beni immobili inseriti nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 2 dell’ articolo 13, dopo l’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione da parte della Giunta regionale, sono trasferiti alla Regione Puglia mediante la sottoscrizione di processi verbali di consegna, che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni immobili. Fino alla sottoscrizione dei predetti verbali il Commissario liquidatore di cui all’articolo 13 cura la gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti beni.”;
d) all’articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. Per la valorizzazione dei beni di cui al presente articolo, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sei mesi, l’Assessore al ramo è tenuto a predisporre e a trasmettere alla competente commissione consiliare permanente apposita relazione analitica riguardante gli adempimenti in essere e le risultanze di cui al comma 1.

ARTICOLO 24
Spese per perizie e prestazioni tecniche


1. Al fine di consentire la corresponsione dei compensi dovuti a professionisti ed esperti per incarichi di consulente tecnico d’ufficio (CTU), consulente tecnico di parte (CTP) e per l’esecuzione di indagini e verifiche, stime, valutazioni, perizie di parte e accertamenti tecnici preventivi in caso di contenziosi, nonché per la partecipazione a commissioni di gara in materia di lavori pubblici, è istituito, nell’ambito della UPB 09.01.04, il capitolo 513035 denominato “Spese per C.T.U. e C.T.P., indagini e verifiche tecniche, stime, valutazioni, perizie di parte e accertamenti, tecnici preventivi, nonché partecipazione a commissioni di gara in materia di lavori pubblici”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

ARTICOLO 25
Responsabile della mobilità


1. Al fine di assicurare il necessario supporto e la piena operatività del “Responsabile della mobilità” di cui alla delibera di Giunta regionale 3 maggio 2011, n. 795 (Istituzione del mobility manager aziendale), è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 3.0.1, il capitolo di spesa 551005, denominato “Spese per la promozione e l’attuazione delle attività di mobilità manageriale”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila.

ARTICOLO 26
Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14


1. Fino alla individuazione dei nuovi soggetti di gestione degli ATO su base provinciale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, le attuali Autorità d’Ambito (AdA) continuano a svolgere le loro funzioni.
2. Al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto disposto dall’articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta nomina quali Commissari ad acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, unificano, su base territoriale provinciale, i piani d’Ambito già adottai dalle AdA. In caso di inerzia da parte dei commissari, la Giunta regionale provvede a esercitare i poteri sostitutivi.
3. Il termine previsto dall’articolo 31, comma 2, della l.r. 14/2011 è differito al 30 aprile 2012.

ARTICOLO 27
Interventi per la cittadinanza sociale e la legalità


1. La Regione Puglia individua la legalità e l’effettiva tutela dei diritti sociali quali elementi fondanti per assicurare coesione sociale e uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.
2. Per contribuire alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale in tutti gli ambiti di intervento quali l’educazione e la formazione, il lavoro, il tempo libero, la cultura, la Regione Puglia attiva proprie iniziative sostenendo interventi innovativi di rilievo regionale e locale anche promossi da altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro.
3. Per l’attuazione delle iniziative previste dal comma 2, la Giunta regionale predispone il programma e l’individuazione degli interventi, che deve essere sottoposto al parere preventivo della competente Commissione consiliare permanente.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 2.7.1, di dedicato capitolo n. 814035, denominato “Spese per l’attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la legalità”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

ARTICOLO 28
Interventi per il servizio civile regionale


1. La Regione Puglia, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 2, 3, 4, 11, 52, 117 e 118 della Costituzione, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), individua nel servizio civile regionale un’esperienza di cittadinanza attiva volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e non violenta.
2. In particolare, per il raggiungimento di tale scopo, la Regione Puglia attiva proprie iniziative sostenendo interventi:
a) per il sostegno e la diffusione del servizio civile regionale, con il concorso delle istituzioni, degli enti pubblici e privati e delle organizzazioni della società civile;
b) come contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso l’esperienza del servizio civile;
c) per il rafforzamento del senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunità regionale, nazionale e internazionale;
d) per la promozione e il sostegno di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati coinvolti in vario modo nel servizio civile.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 2.7.1, di dedicato capitolo n. 813045 denominato “Spese per il funzionamento del Servizio civile regionale”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

ARTICOLO 29
Contratto di servizio con Trenitalia


1. In relazione all’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nelle more della definitiva determinazione dei finanziamenti statali a favore del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri rivenienti dalla sottoscrizione con la società Trenitalia del contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale, è istituito nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 3.4.2, dedicato capitolo n. 551038, denominato “Compensazione del contratto di servizio per la gestione dei servizi ex articolo 9 del d.lgs. 422/97”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 8.965.515,05.

ARTICOLO 30
Finanziamento Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia


1. Al fine di assicurare flussi turistici anche destagionalizzati da e per il Gargano attraverso collegamenti con altri scali aerei, è autorizzato per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia il finanziamento di euro 1 milione in favore di Aeroporti di Puglia spa. Il capitolo di spesa 562015 “Aeroporti di Puglia - Spese per la promozione e comunicazione del territorio della Regione Puglia” - UPB 03.04.02 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è pertanto implementato di pari importo in termini di competenza e cassa.

ARTICOLO 31
Modifiche alle leggi regionali 4 luglio 1997, n. 18 e 12 ottobre 2009, n. 21


1. Sono abrogati gli articoli 2 (Comitato tecnico consultivo), 3 (Durata in carica e compensi) e 4 (Segreteria del Comitato) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), e l’articolo 4 (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo l.r. 18/1997) della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009).
2. Le funzioni di cui all’articolo 2 della l.r. 18/1997 sono attribuite al Servizio regionale demanio e patrimonio.

ARTICOLO 32
Costi del personale applicato ai Centri territoriali per l’impiego nel periodo di programmazione 2000-2006


1. Limitatamente alle attività realizzate nel periodo di attuazione del POR 2000-2006, sono ammessi a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti per il personale applicato presso i Centri territoriali per l’impiego in esecuzione di regolari convenzioni tra le Province e gli enti di formazione professionale ai sensi dell’articolo 41 (Amministrazioni provinciali) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003).
2. L’ammissione a rendicontazione di cui al comma 1 è ammessa nei limiti degli importi già trasferiti in via di anticipazione dalla Regione alle Province all’atto della data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 33
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1


1. All’articolo 3 (Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sono soppresse le parole: “e a condizione che i medesimi enti provvedano alla rinegoziazione con la Cassa depositi e prestiti dei tassi d’interesse applicati agli originari mutui”;
b) al comma 4, sono soppresse le parole: “fatti salvi gli effetti derivanti dalla rinegoziazione”.

ARTICOLO 34
Aumento capitale società Puglia Sviluppo S.p.A.


1. Al fine di consentire l’esercizio delle attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29 (Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), la Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’aumento di capitale sociale della società Puglia Sviluppo S.p.A. nei limiti di euro 2 milioni 200 mila.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento procedurale e finanziario dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale” e alle risorse cosiddette liberate relative all’Asse IV PO FESR 2000/2006 “Sistemi locali di sviluppo”, a seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari-Ob. 1).
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dà preliminarmente ricognizione della sussistenza delle succitate economie e dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6 (Riduzioni dei costi degli apparati amministrativi), comma 19, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

ARTICOLO 35
Istituzione nuovi capitoli per il Servizio ciclo rifiuti e bonifica


1. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.05.01 “Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica”, sono istituiti i seguenti tre capitoli:
a) 611120 “Spese per il piano regionale di protezione dell’ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto d.p.c.m. del 16/11/1995”;
b) 611125 “Spese per l’implementazione della raccolta differenziata, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti”;
c) 611130 “Spese per le politiche di sostegno delle iniziative tese al riutilizzo e recupero dei rifiuti”.

ARTICOLO 36
Proroga del mandato ai Presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54


1. Il Presidente e i componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche e integrazioni, il cui mandato è scaduto entro la data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino al 31 marzo 2012.

ARTICOLO 37
Predisposizione di piani e programmi comunali di verifica delle condizioni statiche di fabbricati pubblici e privati


1. In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 38 (Norme per il controllo statico dei fabbricati dei comuni pugliesi e interventi in caso di crollo degli edifici), e al fine di predisporre piani e programmi comunali di verifica delle condizioni statiche di fabbricati pubblici e privati, è istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.01.01, dedicato capitolo di spesa n. 511031, denominato “Piani e programmi comunali di verifica delle condizioni statiche dei fabbricati”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. Il procedimento di finanziamento di cui al comma 1 è attivato anche d’ufficio, è diretto alle amministrazioni comunali, nei limiti dello stanziamento ed è deliberato dalla Giunta regionale, unitamente allo schema di apposito protocollo d’intesa.

ARTICOLO 38
Ripristino danni alla Basilica Santuario “Madre di Dio Incoronata” di Foggia


1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi per lavori di ripristino del tetto e di parti murarie danneggiate dalle continue infiltrazioni meteoriche della Basilica Santuario “Madre di Dio Incoronata” di Foggia, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.01.01, il capitolo 521045, denominato “Contributo straordinario a favore della Basilica Santuario ‘Madre di Dio Incoronata’ di Foggia”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

ARTICOLO 39
Ulteriore proroga termini articoli 28 e 30 della legge regionale 19/2010


1. I termini di scadenza fissati dagli articoli 28 (Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza) e 30 (Concessioni sanatorie) della l.r. 19/2010, come modificati dall’articolo 24 della l.r. 14/2011, relativi al perfezionamento delle istanze, rispettivamente, di riconoscimento di utenze di piccola derivazione destinate all’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee e concessione in sanatoria per piccoli derivazioni, sono differiti al termine perentorio del 30 giugno 2012.
2. L’articolo 25 (Concessioni e autorizzazioni per l’utilizzo delle acque sotterranee per usi domestico, irriguo, industriale e diversi) della l.r. 14/2011 è abrogato.

ARTICOLO 40
Sistema informativo qualità delle acque


1. Al fine di dare attuazione al combinato disposto dell’articolo 75, comma 5 e dell’allegato 3 della Parte III - sezione II - del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.04.01, il capitolo di spesa 623010, denominato “Spese per il centro di documentazione per la raccolta, la gestione e la diffusione dei dati conoscitivi e delle informazioni sullo stato di qualità delle acque”.
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2012 è stabilita, in termini di competenza e cassa, in euro 10 mila per la realizzazione del sistema informativo. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.

ARTICOLO 41
Proroga termini articolo 4 l.r. 4/2010


1. I termini di cui all’articolo 4 (Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 8/2004), comma 1, lettera f), della l.r. 4/2010 sono prorogati al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 42
Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 (Modifiche e integrazioni all’articolo 49 della l.r. 19/2006), comma 1, lettera a) della l.r. 19/2010, il termine ultimo per il conseguimento della autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), e che abbiano avviato l’iter per l’adeguamento ai nuovi standard, è prorogato al 6 febbraio 2013.
2. La Giunta regionale con proprie direttive definisce le procedure che i Comuni devono espletare per la gestione delle autorizzazioni provvisorie e per revocare le preesistenti autorizzazioni al funzionamento per le strutture e i servizi per i quali non ricorrano le condizioni per la proroga di cui al comma 1.

ARTICOLO 43
Contributi per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza


1. Sono concessi contributi a favore delle Caritas diocesane per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza, nonché per l’acquisto di attrezzature indispensabili per l’erogazione di servizi di assistenza alle persone indigenti, nella misura massima dell’80 per cento della spesa. Per ogni Caritas può essere erogato un contributo massimo di euro 20 mila.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.01.01, di dedicato capitolo n. 521050, denominato “Contributo alle Caritas diocesane per l’adeguamento di strutture di accoglienza alle norme di sicurezza e per l’acquisto di attrezzature”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 380 mila.

ARTICOLO 44
Fondazione “Paolo Grassi”


1. Al fine di sostenere l’attività della Fondazione “Paolo Grassi” di Martina Franca, operante nel campo della cultura e dello spettacolo popolari, il capitolo 813045 “Contributo straordinario per il funzionamento della Fondazione ‘Paolo Grassi’ di Martina Franca” - UPB 04.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è implementato, in termini di competenza e cassa, di euro 40 mila.

ARTICOLO 45
Contributi per il “Carnevale di Massafra” e per il “Corteo storico Federico II”


1. Al fine della valorizzazione di manifestazioni di carattere culturale e di importante tradizione popolare, quali il “Carnevale di Massafra” e il “Corteo storico Federico II - Torneo dei Rioni - di Oria”, che incentivano l’attrattività turistica nell’intera regione, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 04.01.01, il capitolo 813046 “Contributo straordinario per l’anno 2012 per le manifestazioni a carattere culturale e di tradizione popolare ‘Carnevale di Massafra’ e “Corteo storico Federico II - Torneo dei rioni - di Oria’” , con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

ARTICOLO 46
(Modifiche all’articolo 12 bis della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1)


1. All’articolo 12 bis (Modulazione percentuale di risparmio) della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2011”;
b) il comma 2 è soppresso.

ARTICOLO 47
(Attuazione articolo 16 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98)


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e la tempestività della comunicazione della nullità ivi prescritta, il competente dirigente del Servizio personale e organizzazione, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell’amministrazione, provvede:
a) a trasmettere alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l’elenco nominativo dei dipendenti interessati dagli effetti sul rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, con analitica indicazione delle attività e degli incarichi dagli stessi espletati;
b) ad acquisire dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, gli atti di indirizzo, in merito all’adozione dei provvedimenti e di atti gestionali finalizzati ad assicurare, in via ordinaria e stabile, lo svolgimento dei servizi e dei compiti assicurati dai dipendenti di cui alla lettera a).
2. Ai fini dell’adozione dell’atto di indirizzo di cui al comma 1, lettera b), il direttore dell’Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione il Segretario generale del Consiglio regionale provvedono a sentire i direttori di Area nonché le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Gli atti di indirizzo devono essere adottati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di ricevimento dell’elenco nominativo trasmesso dal dirigente del Servizio personale e organizzazione.
4. Fino all’adozione degli atti di indirizzo di cui al comma 1, lettera b), il dirigente del Servizio personale e organizzazione non procederà alla formalizzazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 8, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 111/2011.
5 Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono attuazione della potestà esclusiva in materia di organizzazione prevista dagli articoli 97 e 117 della Costituzione ed è fatto obbligo ai dirigenti e ai dipendenti regionali di assicurarne la piena e regolare applicazione.

ARTICOLO 48
(Trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali)


1. Le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), e successive modifiche e integrazioni non si applicano ai Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura.
2. I Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo.
3. A partire dalla X legislatura i Consiglieri regionali che cessano dal mandato percepiscono il trattamento di quiescenza, comunque maturato, inderogabilmente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
4. A partire dalla X legislatura la misura dell’assegno di fine mandato di cui all’articolo 11 della l.r. 8/2003 è calcolata sull’ultima indennità mensile lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di anni di consigliatura effettivamente svolti con il criterio del pro-rata per i Consiglieri che abbiano già esercitato il mandato in legislature precedenti.
5. Le indennità di cui alla l.r. 8/2003 e s.m.i. riconosciute ai Consiglieri regionali sono fissate nella misura in godimento alla data del 30 novembre 2011.
6. L’ufficio di Presidenza, al fine di determinare criteri e modalità per l’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, adotta apposito regolamento per la disciplina dei sistema previdenziale contributivo, del calcolo dell’assegno di fine mandato e della contribuzione volontaria.


Capo III
Disposizioni finali

ARTICOLO 49
Norma di rinvio


1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari,lì 30 dicembre 2011



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