IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione.
2. A tal fine, la presente legge definisce, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4 (Agenzie per il lavoro), 6 (Regimi particolari di autorizzazione) e 7 (Accreditamenti) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di:
a) autorizzazione sul territorio regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale;
b) accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro.
ARTICOLO 2
Funzioni e competenze
1. I servizi pubblici per l’impiego svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi delegate ai sensi dell’articolo 2 (Funzioni e compiti conferiti), comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e certificazione dello stato occupazionale del lavoratore).
2. I servizi pubblici per l’impiego svolgono direttamente tutte le funzioni non contemplate al comma 1 per le quali possono anche avvalersi, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, da selezionare tramite procedure di evidenza pubblica.
3. I soggetti di cui al comma 2 intervengono in via integrativa e non sostitutiva allo scopo di ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi e migliorarne la qualità; possono altresì fornire servizi specializzati in favore di particolari categorie di utenti.
ARTICOLO 3
Definizione dei servizi al lavoro
1. Ai fini della presente legge, costituiscono servizi al lavoro tutte le attività di orientamento, di incontro fra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
ARTICOLO 4
Procedure di autorizzazione
1. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego), e della Commissione regionale per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 8 della medesima legge, determina con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti con il D.Lgs. n. 276/2003, le modalità per il rilascio in favore dei soggetti pubblici o privati del provvedimento di autorizzazione alla gestione di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale, esclusivamente sul territorio regionale.
2. Le università, i consorzi universitari e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, qualora svolgano l’attività di intermediazione, devono garantire agli utenti la coerenza tra i percorsi formativi e l’eventuale collocazione lavorativa.
ARTICOLO 5
Procedure per l’accreditamento
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 e in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003, è istituito presso il competente Servizio regionale l’albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell’articolo 9 della L.R. n. 19/1999 e della Commissione regionale per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 8 della medesima legge, determina con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 276/2003:
a) le procedure per l’accreditamento;
b) i requisiti minimi per l’accreditamento, con specifico riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica necessari per la concessione dello stesso;
c) le ipotesi e le procedure di revoca dell’accreditamento;
d) le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati;
f) le tipologie di servizi al lavoro per i quali è necessario
l’accreditamento.
3. Fermo restando il potere regolamentare attribuito alla Giunta regionale, ai fini della concessione dell’accreditamento costituisce requisito non derogabile l’applicazione integrale, da parte dei soggetti richiedenti l’accreditamento, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali.
4. Il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 3 costituisce presupposto per la revoca immediata dell’accreditamento.
ARTICOLO 6
Standard minimi dei servizi al lavoro
1. La Giunta regionale, fermo restando quanto già disciplinato con il Masterplan dei servizi per l’impiego, adotta, ove necessario, gli opportuni provvedimenti correttivi in materia di standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per l’impiego.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, addì 29 settembre 2011