IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6
1. Il comma 2 dell’articolo 11 (Istituzioni e organismi d’interesse regionale) della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, è sostituito dal seguente:
“2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell’ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.”.
ARTICOLO 2
Integrazione all’articolo 6 della L.R. n. 6/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo) della L.R. n. 6/2004, dopo le parole: “e dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, addì 28 settembre 2011