Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
Principi generali
1. La presente legge regola gli aspetti formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché dell’apprendistato per attività di ricerca o per l’alta formazione di cui al testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247, emanato con decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.
Art. 2
Sostegno alla stabilità del rapporto
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, definisce adeguate forme di incentivo per i datori di lavoro che rinuncino contrattualmente ad avvalersi della facoltà loro riconosciuta dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 167/2011.
2. Procedure, criteri e modalità di assegnazione dell’incentivo sono previsti in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa dell’UE, nazionale e regionale.
Art. 3
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
1. La Giunta regionale, a seguito dell’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplina con regolamento i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
b) previsione di un monte ore di formazione, da impartire all’interno e all’esterno dell’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.
Art. 4
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere comprende un monte ore complessivo pari a centoventi ore al fine di permettere l’acquisizione di competenze di base e trasversali, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2. La durata della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a sessanta ore per il primo anno di esecuzione del rapporto, quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere.
3. La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è sempre impartita nei primi due mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto e ha a oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro.
4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifica con apposito provvedimento i contenuti e le modalità della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro.
5. La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.
Art. 5
Formazione e competenze del tutore aziendale
1. La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. La Regione Puglia, previa consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale, e altre istituzioni formative di ricerca, disciplina con regolamento i profili che attengono alla formazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale.
Art. 7
Certificazione delle competenze
1. La Regione, a seguito della definizione prevista entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 167/2011 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione, disciplina con regolamento le modalità di certificazione delle competenze degli apprendisti.
Art. 8
Bottega scuola
1. Al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio dell’artigianato artistico, la Regione Puglia riconosce specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di “Bottega scuola”.
2. La “Bottega scuola” è diretta e gestita dal titolare in possesso della qualifica di “Maestro artigiano” di cui all’ articolo 9, coadiuvato, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche da un “Maestro artigiano” pensionato.
3. La “Bottega scuola” deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di riconoscimento della qualifica di “Bottega scuola”. Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell’Ente, incentivi per l’adeguamento delle strutture della “Bottega scuola”.
Art. 9
Maestro dell’artigianato artistico
1. Il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane), su richiesta da inoltrare per il tramite del competente Servizio attività economiche e consumatori, a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane istituito ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 6/2005, ovvero ai soci di questa, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all’attività.
2. Il titolo di “Maestro artigiano” può essere attribuito a condizione che:
a) l’impresa artigiana di cui al comma 1 sia iscritta o sia stata iscritta per attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, di cui all’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura). La Giunta regionale può integrare detto elenco a condizione di rispettare le condizioni indicate nel d.p.r. 288/2001;
b) il candidato abbia un’anzianità di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di almeno quindici anni;
c) il candidato abbia un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e attitudine all’insegnamento professionale.
Art. 10
Abrogazione legge regionale 22 novembre 2005, n. 13
1. La legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), è abrogata, fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2012