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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 1 dicembre 2012 n 44
Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge


Art. 1
Oggetto e finalità


1. La presente legge disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
2. In particolare, la presente legge disciplina:
a) le competenze della Regione e quelle degli enti locali;
b) i criteri per la individuazione degli enti territoriali interessati;
c) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
d) fermo il rispetto della legislazione dell’Unione europea e la compatibilità con il d.lgs. 152/2006, ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento delle relative consultazioni;
e) le modalità di partecipazione delle Regioni confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
f) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al d.lgs. 152/2006 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di:
a) garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
b) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi;
c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione degli effetti connessi all’attività economica;
d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.
4. La Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa.


Art. 2
Definizioni


1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi;
b) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
c) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla UE, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) modifica: la variazione di un piano o programma che possa produrre effetti sull’ambiente;
e) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;
f) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
g) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
h) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi;
i) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni della presente legge, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
j) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
k) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 10;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione di piani e programmi;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio regionale, sono considerate come aventi interesse;
o) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
p) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente, così come disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche).


Art. 3
Ambito di applicazione


1. La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Puglia.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA);
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr 357/1997.
4. Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni contenute all’articolo 8.
5. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull’ambiente.
6. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme UE, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento.
7. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
8. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
9. I piani di qualità dell’aria ambiente, previsti dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8.
10. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
e) il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’articolo 67 del d.lgs. 152/2006, e le relative varianti;
f) le varianti urbanistiche determinate dall’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, laddove riguardino piccole aree a livello locale, ovvero comportino modifiche minori a piani e programmi vigenti.
11. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa, nel rispetto della normativa UE e statale. Tali modalità possono includere la verifica di assoggettabilità semplificata (come definito al comma 6 dell’articolo 12 del d.lgs. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE. La Regione disciplina altresì le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.
12. Gli atti di cui al comma 11 sono adottati, su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, d’intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 6 e sentito il pubblico interessato. Nell’individuazione di specifici tipi di piani o programmi che, di norma, non sono soggetti a VAS, la Regione:
a) tiene conto dei pertinenti criteri di cui all’Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006;
b) definisce il tipo di piani o programmi in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e/o all’estensione delle aree interessate, nonché alle sensibilità ambientali ivi riscontrate.
13. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
14. La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.


Art. 4
Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS 1. L’autorità competente per la VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione dall’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l’autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
2. In sede regionale, l’autorità competente per la VAS è individuata nella struttura cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali.
3. La Regione delega l’esercizio della competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs 267/2000, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d’incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;
b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS.
4. I requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini dell’attivazione della delega ai comuni, alle seguenti condizioni:
a) che i comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell’elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;
b) che sia garantita, nell’esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, l’adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche ricorrendo alle commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con qualificata esperienza nella valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.
5. L’attribuzione delle deleghe avviene, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. La Regione favorisce l’attuazione di programmi di formazione e assistenza ai comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge.
6. In materia di VAS, fermo il rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principî fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l’emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.
7. A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l’ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.


Art. 5
Criteri per l’individuazione degli enti territoriali interessati


1. Gli enti locali, definiti ai sensi del d.lgs. 267/2000, partecipano alle procedure di VAS nei termini previsti per i soggetti competenti in materia ambientale, nei seguenti casi:
a) piani o programmi che interessano, anche parzialmente, il proprio territorio;
b) piani o programmi che interessano l’intero territorio di enti locali contermini;
c) piani o programmi che interessano anche parzialmente il territorio di enti locali contermini e che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di interesse sovralocale, ivi inclusi quelli soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA.
2. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, può motivatamente provvedere a individuare ulteriori enti territoriali interessati. Art. 6
Criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
1. I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati, nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge, in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
2. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell’ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall’attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.
3. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, può concordare con i soggetti competenti in materia ambientale forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.
4. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale tenendo conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma e delle peculiarità del territorio interessato.
5. I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:
a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
c) Autorità idrica pugliese;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA);
e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;
f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.
6. Laddove il territorio su cui esercitano le rispettive competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:
a) Consorzi di bonifica;
b) Autorità portuali o marittime;
c) Enti Parco;
d) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.
7. La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali è sempre individuata come soggetto competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è autorità competente.


Art. 7
Modalità di svolgimento 1. La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 15:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai casi definiti dall’articolo 3, con la predisposizione di un rapporto preliminare di verifica;
b) l’impostazione della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un rapporto preliminare di orientamento;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano o programma, tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si conclude con espressione del parere motivato;
f) la decisione, ovvero l’atto di approvazione del piano o programma;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
2. La procedura di VAS è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
3. La verifica di assoggettabilità e l’impostazione della VAS di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vengono svolte precedentemente all’adozione del piano o programma, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione del piano o programma.
4. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l’autorità procedente può, d’intesa con il proponente, presentare direttamente un’istanza di VAS relativa a piani e programmi per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità, laddove disponga di elementi sufficienti a ritenere che i predetti piani o programmi possano comportare impatti significativi sull’ambiente.
5. Qualora il proponente sia un soggetto pubblico differente dall’autorità procedente, l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, può attribuire al proponente l’esercizio, anche parziale, delle funzioni dell’autorità procedente di cui agli articoli da 8 a 15.
6. L’autorità competente, ove ritenuto utile e anche su richiesta dell’autorità procedente, indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, al fine di acquisire elementi informativi e i contributi delle altre amministrazioni pubbliche interessate.


Art. 8
Verifica di assoggettabilità


1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente un’istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);
c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente;
d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
2. L’autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell’elenco proposto dall’autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all’autorità competente e all’autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l’autorità competente procede comunque a norma del comma 4.
3. L’autorità procedente può trasmettere all’autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell’ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Salvo quanto diversamente concordato con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, sentita l’autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell’autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
6. Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica.
7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Art. 9 Impostazione della VAS


Art. 9
1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all’articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il proponente o l’autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente:
a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l’ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;
b) l’esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione;
c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall’attuazione del piano o programma;
d) l’impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione;
e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma;
f) l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.
2. L’autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all’autorità competente un’istanza corredata della seguente documentazione su supporto informatico:
a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1;
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento;
c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
3. Contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2, l’autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità competente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.
4. L’autorità competente, se necessario, può richiedere all’autorità procedente di integrare l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e/o degli enti territoriali interessati.
5. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 2.
6. Al fine di evitare duplicazioni, l’autorità competente può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 conclusa con l’assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione preliminare.


Art. 10
Redazione del rapporto ambientale


1. Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, il proponente o l’autorità procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione.
2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI alla Parte Seconda del d.lgs. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.
3. Il rapporto ambientale dà atto degli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
4. Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.


Art. 11
Consultazione


1. La fase di consultazione è finalizzata a garantire la partecipazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati. Essa ha una durata minima di sessanta giorni.
2. L’autorità procedente sottopone a consultazione una proposta di piano o programma adottata secondo le modalità previste dalla normativa vigente per specifici piani e programmi, o comunque formalizzata con atto amministrativo monocratico o collegiale.
3. Ai fini della consultazione, l’autorità procedente:
a) deposita per sessanta giorni una copia cartacea della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, presso i propri uffici e quelli delle province interessate e pubblica la stessa sul proprio sito web;
b) trasmette una copia cartacea e una digitale della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, all’autorità competente, che a sua volta cura la pubblicazione sul proprio sito web;
c) comunica l’avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi;
d) cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia contenente:


Art. 12
1) il titolo della proposta di piano o programma;
2) l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente;
3) l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
4) i termini e le modalità di presentazione delle osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 12.
5. L’autorità procedente garantisce che le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalle vigenti normative per specifici piani e programmi siano coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni della presente legge.


Art. 12
Espressione del parere motivato


1. Al termine della fase di consultazione, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale. L’autorità competente, anche su richiesta del pubblico interessato o del proponente, può disporre lo svolgimento di un dibattito pubblico per l’esame del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si svolge secondo le modalità descritte al comma 8 dell’articolo 19 e comunque non determina interruzioni o sospensioni dei termini procedimentali.
2. L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, inclusa quella prodotta ai sensi del comma 1, svolge le attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato entro i novanta giorni successivi ai termini di cui al comma 1. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
3. Il parere motivato contiene condizioni e osservazioni, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
4. L’autorità procedente e il proponente, anche in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma.


Art. 13
Decisione


1. L’autorità procedente e il proponente provvedono alla redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante del piano o programma, tenendo conto di tutti gli elementi emersi durante la valutazione e descrivendo le modalità con cui l’intero processo ha influenzato i contenuti del piano o programma. In particolare, la dichiarazione di sintesi illustra, alla luce delle condizioni e osservazioni contenute nel parere motivato:
a) in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
b) come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
c) le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, in considerazione delle alternative possibili che erano state individuate.

2. L’autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione.


Art. 14
Informazione sulla decisione


1. L’autorità procedente (o l’organo competente all’approvazione) pubblica un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia relativo all’approvazione del piano o programma con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione dello stesso e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
2. L’autorità procedente e quella competente rendono pubblici sul proprio sito web l’atto di approvazione finale comprensivo di:
a) parere motivato espresso dall’autorità competente;
b) dichiarazione di sintesi;
c) misure adottate in merito al monitoraggio.
3. La documentazione di cui alle lettere b) e c), unitamente agli elaborati di piano o programma approvati, è trasmessa dall’autorità procedente, solo su supporto informatico, all’autorità competente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web.


Art. 15
Monitoraggio


1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
2. Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente e con il proponente.
3. Le misure adottate in merito al monitoraggio, che costituiscono parte integrante del rapporto ambientale, comprendono:
a) le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, coerentemente con quelli utilizzati nella descrizione dello stato dell’ambiente e nella valutazione delle alternative;
b) la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti;
c) le misure correttive da adottare;
d) le indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, ruoli e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzati, ove possibile, le informazioni utili raccolte nell’ambito del monitoraggio di altri piani e programmi, nonché le informazioni, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte per il piano stesso.
5. Dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi piani o programmi che interessano il medesimo territorio.
7. La Regione può disciplinare, con successivi atti della Giunta, su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, le modalità di collaborazione tra autorità competente, autorità procedente e proponente ai fini dello svolgimento del monitoraggio, nonché il ruolo dell’ARPA nell’ambito dei compiti istituzionali agli stessi attribuiti dalla normativa vigente.


Art.16
Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti 1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, le modalità di svolgimento della VAS prevedono il necessario coordinamento interistituzionale o intersettoriale, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.



2. Le autorità preposte all’approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possono più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
3. Al fine di evitare duplicazioni delle attività amministrative, le procedure di deposito, pubblicità, consultazione e partecipazione pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 11 sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di settore.
4. Per i piani e programmi di cui alla vigente normativa statale e regionale in materia di urbanistica e governo del territorio, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma e le consultazioni di cui all’articolo 11 vengono effettuate contemporaneamente alle fasi di deposito, pubblicazione e consultazione previste dalla predetta normativa.
5. Nelle attività disciplinate dal presente articolo sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nella normativa e nei programmi regionali inerenti alla promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti e interessati.

Art. 17
Integrazione tra valutazioni ambientali


1. La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma.
2. Nei casi di cui al comma 1 il rapporto preliminare di verifica e/o il rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997.
3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.
4. La verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di cui all’articolo 20 del d.lgs. 152/2006 può essere condotta nell’ambito della VAS, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nei seguenti casi:
a) coincidenza tra autorità procedente e proponente;
b) per procedimenti di approvazione di varianti urbanistiche ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
c) altri procedimenti autorizzativi complessi, ivi compresi gli Accordi di Programma di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000;
d) in casi differenti dai precedenti su esplicita richiesta del proponente all’autorità procedente.
5. Le procedure di VIA di progetti e i processi di VAS relativi a piani e programmi direttamente ed esclusivamente funzionali a determinare l’approvazione dei predetti progetti possono essere svolti secondo modalità coordinate o comuni, a condizione che ricorra almeno uno dei casi di cui al comma 4.
6. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il comune, laddove risulti titolare della delega per entrambe le procedure, esercita la competenza per la VIA e la VAS. In tutti gli altri casi di procedure coordinate o comuni relative a piani, programmi e progetti la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali, la Regione esercita la competenza per la VIA e la VAS e non operano, in caso di contrasto, le deleghe nei confronti di province e comuni previste dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), in materia di VIA, e/o quelle di cui alla presente legge. Nel corso del procedimento, l’autorità procedente e l’autorità competente garantiscono che siano soddisfatte tutte le prescrizioni normative in materia di VAS e di VIA.
7. Le modalità di informazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale fra VAS, valutazione di incidenza e VIA.


Art. 18
Processi di VAS a carattere interregionale


1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il relativo procedimento (di VAS o verifica di assoggettabilità) è effettuato d’intesa tra le autorità competenti delle Regioni cointeressate.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti territoriali, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato dai possibili impatti, secondo le modalità stabilite dalle norme ivi vigenti.
3. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 8, 9 e 11.


Art. 19
Informazione, comunicazione e partecipazione


1. In attuazione della Convenzione di Aarhus, cui l’Italia ha dato ratifica ed esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e in coerenza con i principi dello Statuto regionale, l’accesso alle informazioni, le attività di comunicazione e consultazione e la partecipazione pubblica sono considerati elementi essenziali dell’azione amministrativa in materia ambientale. In tale prospettiva si individua la VAS come processo idoneo a perseguire soluzioni condivise di pianificazione e programmazione, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
2. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del patrimoniale culturale nel territorio regionale.
3. L’Autorità procedente, l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale sono tenuti a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento dei processi di VAS. A questa finalità concorrono anche i sistemi informativi (anche territoriali) in uso presso gli enti e i siti web istituzionali degli stessi.
4. Le informazioni elaborate durante i procedimenti di valutazione e approvazione di piani e programmi sono rese disponibili in formati tali da agevolare l’integrazione nei sistemi informativi, anche territoriali, e nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie della presente legge e degli altri soggetti coinvolti e interessati, nel rispetto della normativa UE e statale in materia di infrastrutture per l’informazione territoriale.
5. E’ istituito il Portale VAS della Regione Puglia, integrato nel sito web dell’Assessorato regionale con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, al fine di gestire l’archivio documentale digitale delle procedure di VAS, di supportare il monitoraggio dell’applicazione della presente norma e di ridurre gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea. Con successivi atti della Giunta regionale è stabilita la data di attivazione del portale e sono emanati indirizzi operativi inerenti alle relative modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare, in formato digitale, nel portale VAS, tutti i documenti per i quali siano previste forme di consultazione, deposito, pubblicità e partecipazione nell’ambito delle procedure di VAS.
7. Il portale VAS della Regione Puglia è sito informativo, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutte le procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS espletate in Regione Puglia e, a far data dalla sua attivazione, tiene luogo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, ovunque prevista nella normativa statale e regionale vigente in materia di VAS.
8. Le modalità di deposito, pubblicità e consultazione previste nella presente legge rappresentano le condizioni minime di attuazione dei principi di cui al comma 1. Nell’ambito dei singoli procedimenti di VAS l’autorità procedente e il proponente integrano le predette attività con approcci e strumenti adeguati alle caratteristiche del piano o programma e del territorio interessato, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento del pubblico interessato.
9. Il dibattito pubblico di cui al comma 1 dell’articolo 12 è organizzato dall’autorità procedente e dal proponente e ad esso partecipano l’autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati. I lavori della conferenza di servizi eventualmente indetta ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 si coordinano con quelli del dibattito pubblico. Il dibattito si conclude con una relazione sui lavori e una sintesi degli argomenti svolti e delle proposte conclusive.

Art. 20
Relazioni sull’attuazione della VAS


1. Gli enti delegati informano, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo modalità concordate tra le parti.
2. La Regione, in attuazione delle previsioni del d.lgs.152/2006, informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso secondo le modalità stabilite nel d.lgs. 152/2006.


Art. 21
Disposizioni transitorie e finali


1. Le procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.
2. Ai fini dell’armonizzazione dei procedimenti di formazione di piani e programmi in corso con le disposizioni della presente legge, e nel rispetto delle condizioni inderogabili ivi contenute, l’autorità procedente può concludere con l’autorità competente e con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte accordi finalizzati a utilizzare approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative e a definire lo svolgimento delle attività di interesse comune.
3. Gli articoli 23 e 24 della l. r. 11/2001 sono abrogati.
4. Sono inoltre revocate:
a) la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 981 (Circolare n. 1/2008 - Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), pubblicata sul BURP 22 luglio 2008, n. 117;
b) limitatamente alle parti inerenti alla VAS, la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 2614, (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008), pubblicata sul BURP 25 gennaio 2010, n. 15.
5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si rinvia al d.lgs. 152/2006.


Art. 22
Norma finanziaria


1. Alle attività che la presente legge pone a carico della Regione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 14 dicembre 2012



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