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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 15 maggio 2012 n 10
Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Scopo della presente legge è evitare soluzioni di continuità della diffusione televisiva terrestre durante il passaggio dal sistema analogico a quello digitale, disposto con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2009 (Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativi allegati 1 e 2) e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.
2. La presente norma è applicabile esclusivamente alle istanze di adeguamento tecnologico degli impianti televisivi esistenti già provvisti di concessione all’uso della risorsa radio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni, presentate entro le scadenze previste dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 14 dicembre 2011 (23 maggio 2012 per la provincia di Foggia e 8 giugno 2012 per tutte le altre province).
3. Decorso il termine di cui al comma 2 e in tutti gli altri casi, le domande devono essere presentate e istruite nei termini e secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervello di frequenza fra Ohz e 300 GHz) e dal regolamento regionale 14 settembre 2006, n. 14 (Regolamento per l’applicazione della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5).


Art. 2
1. I titolari degli impianti autorizzati e in esercizio che necessitano di interventi tecnici per l’adeguamento alla nuova modalità di trasmissione di cui all’articolo 1, qualora le modifiche tecnologiche non comportino aumenti dei livelli emissivi di campo elettromagnetico, né modifiche ai volumi edilizi e/o alla sagoma dell’impianto, presentano al Comune e ai Dipartimenti provinciali territorialmente competenti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) Puglia, entro le scadenze indicate all’articolo 1, istanza motivata e documentata contenente:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell’impianto, resa ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell’articolo 26 (Sanzioni penali) della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), attestante le condizioni di cui innanzi, l’autorizzazione all’uso delle frequenze, l’autorizzazione edilizia relativa alle strutture esistenti;
b) potenza in antenna dell’impianto esistente oggetto di adeguamento tecnologico;
c) stralcio della carta tecnica regionale con l’ubicazione degli impianti, il foglio mappale e la particella, l’indirizzo civico e ogni ulteriore indicazione caratterizzante il sito.
2. Successivamente a tale comunicazione il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità civile e penale, può dare immediata esecuzione all’intervento di adeguamento tecnologico dell’impianto e può avviare lo stesso all’esercizio provvisorio.
3. Ai fini della conclusione dell’istruttoria e del perfezionamento dell’autorizzazione, il titolare deve, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, presentare al Comune interessato e ad Arpa Puglia la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal d.lgs. 259/2003 e successive modifiche e integrazioni, dalla l.r. 5/2002 e dal regolamento regionale 14/2006. Entro il suddetto termine deve, inoltre, essere presentata ad Arpa Puglia la perizia giurata ex punto 1.D (Istruttoria certificato di conformità post-attivazione), comma 7, del regolamento regionale 14/2006.


Art. 3
1. Successivamente al perfezionamento del titolo autorizzativo , secondo modalità e tempi all’uopo individuate da ARPA e rese note attraverso il portale di ARPA Puglia, i soggetti titolari degli impianti di che trattasi inseriscono i dati tecnici degli stessi nel Catasto regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 maggio 2012



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