IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA La seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Principi
1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento, detta norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.
2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l’innovazione nei servizi, l’utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.
ARTICOLO 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 provvede a:
a) fissare i criteri generali per l’istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
c) coordinarne l’organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell’articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione);
d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento tra le polizie locali della Regione;
e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di intervento urgente;
f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative degli enti locali tra loro e con la Regione;
g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati, anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento;
h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l’introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell’attività dei corpi e dei servizi;
i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla polizia locale;
k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa a livello locale, nel rispetto della potestà di coordinamento di cui comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione;
l) monitorare in modo sistematico l’espletamento delle funzioni di polizia locale su base regionale;
m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma associata, nell’innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia locale, anche in riferimento alle politiche dell’Unione Europea.
ARTICOLO 3
Funzioni della Provincia
1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:
a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
b) l’istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r);
c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale
ARTICOLO 4
Funzioni del Comune
1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell’articolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall’articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso:
a) l’attivazione di percorsi formativi e di scambio per l’integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;
c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all’interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
d) l’assunzione del tema della sicurezza urbana - così come definita dal decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 - nel programma annuale dell’amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
e) l’assunzione della tutela dell’ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell’ambito delle competenze relative all’assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere, del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure professionali con compiti essenzialmente preventivi;
g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio;
h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d’inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini
2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte con l’impiego di idoneo personale.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
ARTICOLO 5
Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale
1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.
2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni,
nell’ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell’ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia annonaria;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia edilizia;
e) polizia ambientale e mineraria;
f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
g) polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessari all’espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all’assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.
3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni.
4. I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.
5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.
6. L’attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui lettera d) del comma 1 ell’articolo 4.
7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.
ARTICOLO 6
Organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale
1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l’efficienza, l’efficacia, la continuità operativa e l’economicità della gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di quindici addetti.
2. L’esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.
3. L’organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno una unità ogni quattrocento per le città metropolitane;
b) determinazione della dotazione organica e dell’organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all’intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all’affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all’estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
c) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
d) conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5;
e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all’uso dell’abito civile;
f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio dell’ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:
1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell’ambito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria;
2) operazioni esterne di polizia d’iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d’interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;
g) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi;
h) adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di assicurare - ferma restando l’autonomia dei singoli enti costituzionalmente garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale. 5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all’articolo 9.
6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell’intero ambito territoriale derivante dall’unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall’accordo tra gli enti aderenti.
7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 7
Servizi esterni di soccorso, supporto e formazione
1. La polizia locale, nell’ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l’incolumità dei cittadini e l’ordinato vivere civile.
2. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall’ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.
ARTICOLO 8
Configurazione del corpo di polizia locale
1. Il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.
ARTICOLO 9
Direzione e controllo
1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell’organizzazione e dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla loro responsabilità.
ARTICOLO 10
Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale
1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l’unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.
ARTICOLO 11
Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale
1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’ente di appartenenza.
3. L’accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale.
4. Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza-polizia locale.
5. I concorsi e le selezioni per l’accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.
6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge.
7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.
ARTICOLO 12
Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela
1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e
omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l’autonomia
regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati
a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;
b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;
c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l’assegnazione, la custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
e) l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale;
f) i criteri per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale;
g) l’organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il personale dotato di armi da sparo.
2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire la massima sicurezza del personale che li utilizza.
3. I corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle acque interne.
TITOLO III
INIZIATIVE E STRUTTURE DELLA REGIONE
ARTICOLO 13
Personale ausiliario e volontario
1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio.
2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.
3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.
4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
ARTICOLO 14
Promozione della collaborazione istituzionale
1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dal terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione, promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
b) al coordinamento delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante l’introduzione e l’utilizzo integrato di tecnologie innovative;
c) al coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione;
d) alla formazione e all’aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.
2. Nell’ambito delle forme di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.
ARTICOLO 15
Finanziamento di interventi
1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all’introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all’impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:
a) la tipologia degli interventi;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la presentazione degli stessi da parte degli enti locali;
c) i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, con preferenza, nell’ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 5bis dell’articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del d.lgs. 285/1992;
d) i criteri e le modalità per la verifica dell’attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali.
3. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d’intervento agli uffici regionali di cui all’articolo 18, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.
4. Il programma, con la graduatoria degli interventi ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.
5. Gli interventi ammissibili a cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.
ARTICOLO 16
Promozione della gestione associata
1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:
a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l’obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
b) incentivi, anche finanziari, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell’utilizzazione dei finanziamenti e per l’eventuale revoca degli stessi.
2. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l’istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.
ARTICOLO 17
Riserva di quote di edilizia residenziale
1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.
ARTICOLO 18
Attività regionale di coordinamento delle funzioni e compiti di polizia locale
1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all’articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, svolge i seguenti compiti:
a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale;
b) monitorare l’esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del territorio;
c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l’attuazione.
ARTICOLO 19
Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale
1. La commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già istituita con legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo studio e alla ricerca, è così composta:
a) dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 18 o suo delegato;
b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, scelti dall’assessore regionale di intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I);
c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo, scelti dall’Assessore regionale di intesa con l’A.N.C.I;
d) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall’Assessore regionale d’intesa con l’Unione delle Province d’Italia (U.P.I);
e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.
3. La commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza riguardo all’organizzazione e alla gestione dell’attività formativa di cui agli articoli 20 e 21.
4. Ai componenti la commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa.
5. La commissione può operare anche in attesa della nomina di cui al comma 2.
TITOLO IV
FORMAZIONE DEL PERSONALE
ARTICOLO 20
Sistema permanente di formazione
1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento professionale di tutti gli addetti.
2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.
3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione tecnico-consultiva, sono stabiliti:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all’articolo 21;
b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per l’istituzione e la gestione dell’albo dei docenti di cui all’articolo 22;
d) i programmi formativi approvati dalla commissione tecnico-consultiva.
ARTICOLO 21
Corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento
1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 dell’articolo 20 si articola in :
a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della polizia locale;
b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale.
2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste prove finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata dall’apposito regolamento.
5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui all’articolo 13.
ARTICOLO 22
Albo regionale dei docenti
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all’articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all’articolo 18 l’albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.
2. All’albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all’esperienza professionale acquisita.
3. L’istituzione e la tenuta dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione, sono disciplinati con apposito regolamento.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23
Disposizioni finanziarie
1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per interventi finalizzati all’innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
3. Per le finalità di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045, denominato “Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
5. Per le finalità di cui all’articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato “Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008, art. 14”) della medesima U.P.B. 08.02.01.
ARTICOLO 24
Disposizioni transitorie
1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione previgente.
2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.
3. La commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:
a) il regolamento di cui al lettera e) dell’articolo 2;
b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all’articolo 11;
c) il regolamento di cui all’articolo 12.
5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.
6. Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. 2/1989.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell’articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.lgs. 78/2010.
ARTICOLO 25
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);
b) 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l’acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);
c) 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, 14 dicembre 2011