IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 19, 8 febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 (Comitato istituzionale) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia), è sostituita dalla seguente:
“d) dai Presidenti delle province interessate (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Avellino, Potenza), ovvero da loro delegati;”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 (Comitato regionale di sviluppo agricolo) della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 8 (Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione), la parola: “cinque” è soppressa.
3. Al quarto comma dell’articolo 7 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale), dopo le parole “alle province di Bari (“De Gemmis”),” sono aggiunte le seguenti: “Barletta-Andria-Trani,”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, addì 13 ottobre 2011