Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità ai principi stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, disciplina le funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, nonché di supporto ai Comuni nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia, allo scopo di assicurare l’ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e del patrimonio culturale.
Art. 2
Cooperazione istituzionale e supporto agli enti preposti alla vigilanza
1. La Regione, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un’efficace e coordinata azione di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, promuove forme di cooperazione istituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra amministrazioni, enti e organi statali, regionali e locali, nonché protocolli di intesa con l’autorità giudiziaria e con organi di polizia giudiziaria operanti in materia di edilizia e urbanistica, aventi a oggetto, tra l’altro:
a) l’esercizio integrato dell’attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia;
b) la gestione e lo scambio di dati e informazioni relative all’abusivismo;
c) misure dirette ad assicurare l’effettiva adozione ed esecuzione delle misure di prevenzione e dei provvedimenti sanzionatori.
2. Al fine di fornire supporto agli enti preposti alla vigilanza nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione attiva, anche su richiesta dell’ente interessato, servizi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in ordine all’adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi, nonché contratti di appalto con procedure negoziate aperte per le attività di demolizione, comprese quelle urgenti di cui all’articolo 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), comma 2, del d.p.r. 380/2001. Attiva altresì le richieste di finanziamento presso la Cassa depositi e prestiti previste dall’articolo 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali), comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche per le demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria, nei casi in cui i Comuni non abbiano provveduto a seguito della relativa richiesta.
Art. 3
Rilevamenti territoriali e monitoraggio
1. La Regione verifica le trasformazioni del territorio mediante rilevamenti, anche con tecniche di aerofotogrammetria e satellitari, sulla base della programmazione effettuata dalla Giunta regionale, nell’ambito dell’aggiornamento e della gestione integrata del Sistema informativo territoriale (SIT), di cui all’articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), così come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). L’esito dei rilevamenti è trasmesso al Comune competente ai fini dell’accertamento di eventuali interventi abusivi.
2. La struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia effettua costante monitoraggio dell’abusivismo sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:
a) dati e informazioni di cui all’articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali del d.p.r. 380/2001), comma 7, del d.p.r. 380/2001;
b) segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici e dalle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);
c) rilevamenti di cui al comma 1.
Art. 4
Banca dati dell’abusivismo
1. Nell’ambito del SIT è istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni inerenti il fenomeno dell’abusivismo edilizio nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di trasmissione al Presidente della Giunta regionale dei dati di cui all’articolo 31, comma 7, del d.p.r. 380/2001, nonché della relazione annuale di cui all’articolo 5 anche con modalità esclusivamente telematica.
3. I dati di cui al comma 2 e gli esiti degli accertamenti di cui all’articolo 3 confluiscono nella banca dati dell’abusivismo.
4. La Regione concorda con gli enti locali e con gli altri enti pubblici competenti modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e la diffusione di dati e di informazioni e per la creazione di una rete unificata.
Art. 5
Relazione annuale sull’abusivismo edilizio
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla Regione una relazione redatta dal dirigente o dal responsabile della struttura comunale competente sull’attività di vigilanza espletata nell’anno precedente, contenente l’elenco degli abusi rilevati, l’elenco delle demolizioni effettuate dai responsabili degli abusi o direttamente dal Comune, nonché l’elenco delle opere abusive per le quali non si sia ancora provveduto alla demolizione e di quelle per le quali non si è proceduto all’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del d.p.r. 380/2001, con specifica indicazione delle cause ostative.
2. La struttura regionale competente redige, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla rilevazione, una relazione finale di sintesi in ordine all’attività di vigilanza espletata dagli enti locali e agli interventi sostitutivi eventualmente posti in essere. La relazione è inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione di eventuali misure da porre in essere per migliorare l’efficacia delle presenti norme. La relazione finale è altresì trasmessa alle Procure della Repubblica presso i tribunali della regione e alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
Art. 6
Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, un fondo regionale di rotazione, finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, anche disposti dall’autorità giudiziaria.
2. Il fondo è utilizzato dalla Regione o dai Comuni beneficiari per l’esecuzione di interventi di demolizione, anche ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del d.p.r. 380/2001, con priorità per gli immobili ricadenti in aree di pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.
3. Per gli interventi disposti dall’autorità giudiziaria, l’autorità procedente segnala alla Regione le demolizioni per le quali i Comuni non abbiano disponibilità di fondi, né abbiano richiesto il finanziamento. La Regione, ove non ritenga di avvalersi del finanziamento della Cassa depositi e prestiti, provvede al finanziamento con i fondi di cui al presente articolo, secondo i criteri di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione del fondo, individua gli interventi di demolizione in conformità a quanto disposto dal comma 2, ripartisce le risorse e determina modalità e termini per la restituzione delle somme anticipate.
5. La Giunta regionale può stabilire modalità dilazionate di restituzione delle somme anticipate ai Comuni, entro un termine comunque non superiore a cinque anni.
6. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni dall’erogazione, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti.
Art. 7
Esercizio del potere sostitutivo
1. La Regione può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell’esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi.
2. A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su impulso di parte l’inerzia o l’inadempimento del Comune, diffida quest’ultimo a provvedere ovvero a relazionare sulle motivazioni del ritardo entro un congruo termine, non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero ritenuta l’inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare il ritardo o l’inadempimento, la Giunta regionale ha facoltà di deliberare l’esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.
4. Il commissario ad acta può essere scelto tra i funzionari regionali o di enti locali in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all’Albo regionale dei collaudatori. Il commissario ad acta, qualora scelto tra professionisti esterni all’Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato l’esercizio del potere sostitutivo.
5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo. Il provvedimento è altresì trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio.
6. I compensi spettanti al commissario sono a carico del Comune inadempiente.
7. Per l’esercizio delle attività del commissario ad acta si applicano le disposizioni dell’articolo 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione), commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 380/2001, in quanto compatibili.
8. Il commissario, espletate le attività sostitutive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e alla Procura regionale presso la Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri rivenienti dall’attuazione dell’articolo 6 della presente legge, si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB 3.3.1, di un apposito capitolo denominato “Fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione”, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, pari a euro 150 mila per l’esercizio finanziario 2012, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dal capitolo 571040 “Spese per la formazione e il funzionamento dell’Osservatorio urbanistico, il catasto urbanistico e l’archivio storico degli strumenti urbanistici. Collegato al C.E. 3061110”.
2. Nello stato di previsione delle entrate per l’anno 2012 è istituito, nell’ambito dell’UPB 3.4.2 - Introiti diversi, un apposito capitolo, collegato col capitolo di spesa di cui al comma 1, denominato “Recupero anticipazioni dai Comuni per le somme relative alle spese di demolizione”.
3. Alla copertura degli oneri connessi alle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo 571040, collegato al capitolo di entrata 3061110 “Proventi delle indennità dovute per la realizzazione di opere abusive in zone paesaggistiche”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 giugno 2012