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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 10 dicembre 2012 n 38
Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità


1. Al fine di consentire all’Acquedotto pugliese S.p.A., titolare della concessione per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di riferimento, la realizzazione del programma di investimenti in opere 2012-2017, la Regione Puglia costituisce garanzia fideiussoria sussidiaria, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie di Acquedotto pugliese S.p.A. nei confronti della Banca europea degli investimenti in relazione alla contrazione di un mutuo di importo pari a euro 150 milioni.

Art. 2
Importo e rischio della garanzia


1. La garanzia della Regione Puglia è concessa fino all’importo massimo di euro 172,5 milioni calcolato in misura pari al 115 per cento dell’importo in linea capitale indicato all’articolo 1.
2. L’importo della garanzia di cui al comma 1 costituisce il limite massimo del rischio dell’operazione in relazione al quale è posta la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 28/2001.


Art. 3
Norma finanziaria


1. Alla copertura del rischio di escussione della garanzia da parte dell’istituto beneficiario della garanzia stessa si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della UPB di nuova istituzione 06.02.07 denominata “Fondi per prestazione di garanzie finanziarie”, del capitolo di spesa 1181000 denominato “Escussione da parte della Banca europea degli investimenti della garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 172,5 milioni. In parte entrata del bilancio di previsione autonomo, per effetto della contestuale e corrispondente origine della ragione di credito nei confronti di Acquedotto pugliese S.p.A. in caso di escussione della garanzia, nell’ambito della UPB di nuova istituzione 04.02.04 denominata “Recuperi da escussione garanzie finanziarie”, viene istituito il capitolo di entrata 4111111 denominato “Recupero da Acquedotto pugliese S.p.A. di somme versate da Regione Puglia alla Banca europea degli investimenti per escussione garanzia concessa su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa di euro 172,5 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria dei predetti capitoli sarà commisurata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in dipendenza della garanzia prestata.
2. Al fine di costituire un fondo di garanzia a copertura del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della fideiussione concessa nell’interesse di Acquedotto pugliese S.p.A., valutato nella misura del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, è istituito nel bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della UPB di nuova istituzione 06.02.08 denominata “Fondi per copertura rischi su garanzie”, il capitolo di spesa 1181010 denominato “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa di euro 34,5 milioni. Alla copertura della predetta spesa si provvede con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della UPB 1.2.1., del capitolo di entrata 1011089 denominato “Compartecipazione all’IVA non sanitaria anni 2010 e 2011 (articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa di euro 34,5 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del predetto capitolo di spesa sarà rapportata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in caso di escussione della garanzia, in ragione della entità del rischio. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da comunicarsi al Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione, delibera l’eventuale variazione dell’entità del rischio e adotta la conseguente variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 dicembre 2012


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