La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2004)
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004 , n. 3 (Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 18, è abrogato.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 4 ottobre 2011