Indice:
Capo I. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Art. 1(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) Art. 2(Contenimento e controllo della spesa regionale e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7) Art. 3(Interventi per la razionalizzazione della spesa regionale) Art. 4(Contenimento della spesa del Consiglio regionale) Art. 5(Interventi per la cultura) Art. 6(Attuazione della carta di credito per la cultura) Art. 7(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare) Art. 8(Finanziamento del programma FAS 2007-2013) Art. 9(Riduzione delle spese per locazioni passive) Art. 10(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio forestale e determinazione dei relativi canoni) Art. 11(Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali) Art. 12(Riversamento diretto dei proventi a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF derivanti da controllo fiscale) Art. 13(Albo fornitori della Regione Piemonte) Art. 14(Canoni per l'uso delle acque pubbliche)
Capo II. MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 15(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58) Art. 16(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63) Art. 17(Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8) Art. 18(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31) Art. 19(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1) Art. 20(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) Art. 21(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5) Art. 22(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16) Art. 23(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Art. 24( Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23) Art. 25(Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25) Art. 26(Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14) Art. 27(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37) Art. 28(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) Art. 29(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13) Art. 30(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16) Art. 31(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23) Art. 32(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19) Art. 33(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) Art. 34(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35) Art. 35(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22) Art. 36(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 e disposizioni in materia di cessione dei crediti delle imprese ) Art. 37(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26) Art. 38(Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19) Art. 39(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10) Art. 40(Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)
Capo III. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 41(Enti dipendenti e agenzie regionali) Art. 42(Società a partecipazione regionale) Art. 43(Compensi degli organismi societari e disposizioni relative ad amministratori) Art. 44(Piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali)
Capo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 45(Prestazioni straordinarie) Art. 46(Misure di razionalizzazione in materia di personale) Art. 47(Incarichi a dipendenti regionali per collaudo di opere e lavori pubblici)
Capo VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA IDROGEOLOGICA E SISMICA
Art. 48(Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n, 45) Art. 49(Disposizioni in materia di procedure sismiche)
Capo VII.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Art. 50(Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio)
Capo VIII. NORME IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 51(Valorizzazione del sistema informativo regionale)
Capo IX.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELISOCCORSO IN MONTAGNA
Art. 52(Interventi in materia di elisoccorso in territorio montano)
Capo X.NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 53(Norma transitoria) Art. 54(Dichiarazione d'urgenza)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Art. 1
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1.In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2.Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2
(Contenimento e controllo della spesa regionale e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
1.Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per poter effettuare un più efficace controllo della spesa regionale, anche al fine di contribuire al rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2.L' articolo 6, comma 5, della l.r. 7/2001 è così sostituito:
" 5. Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate."
3.L' articolo 31, comma 2, della l.r 7/2001 è così sostituito:
" 2. Formano impegno, entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere."
4.L' articolo 39 della l.r. 7/2001 è così sostituito:
" Art. 39. (Controlli interni)
1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
3. I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al responsabile della struttura regionale preposta per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 31, comma 2.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno.
Art. 3
(Interventi per la razionalizzazione della spesa regionale)
1.Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012 un programma per la rimodulazione e la riduzione complessiva della spesa attraverso i seguenti interventi:
a)valutazione delle spese degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto in parte, sul bilancio regionale;
b)analisi e valutazione delle piante organiche della Giunta regionale, delle aziende sanitarie regionali, degli enti strumentali e delle società e consorzi a partecipazione regionale, con l'obiettivo di ridurre i costi del personale e di funzionamento;
c)individuazione e realizzazione di buone pratiche, sia in termini di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzioni dei tempi, sia in termini di risparmi per il bilancio regionale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la costante azione di benchmarking con altre regioni;
d)esame dei finanziamenti e dei contributi regionali attraverso l'analisi di costi/benefici e valutazione delle ricadute in termini di valore aggiunto, con conseguente eliminazione di eventuali duplicazioni e ricadute negative;
e)ogni altra verifica che deve interessare in modo sistematico le poste di spesa del bilancio regionale, di cui deve essere valutata la congruità e l'efficacia.
2.Quanto previsto alle lettere a),b), c), d) ed e) del comma 1 è pubblicizzato e messo a disposizione di tutti i cittadini.
3.Il Consiglio regionale contribuisce alla razionalizzazione della spesa attraverso il superamento del criterio della spesa storica, nell'ambito dei punti di cui al comma 1 per quanto applicabili.
4.La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, con cadenza semestrale, una relazione sui risultati ottenuti nell'applicazione del presente articolo.
5.La commissione esprime parere sulla relazione di cui al comma 4, unitamente a proposte per una più efficace realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 4
(Contenimento della spesa del Consiglio regionale)
1.A decorrere dall'anno 2012 il Consiglio regionale concorre al contenimento della spesa regionale nella misura prevista dagli stanziamenti del proprio bilancio.
Art. 5
(Interventi per la cultura)
1.Una percentuale pari al 30 per cento di quanto riscosso annualmente a titolo di addizionali di competenza regionale -maggiorazione dell'IRPEF- è destinato al finanziamento delle attività della Direzione Cultura, Turismo e Sport.
2.Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, è istituito un capitolo di entrata correlato a specifici capitoli di uscita destinati esclusivamente al finanziamento di attività della Direzione Cultura, Turismo e Sport nell'ambito delle UPB DB18001 e DB18002.
3.Entro il 31 marzo 2013 è effettuata una valutazione per la verifica dell'efficacia dell'iniziativa indicata al comma 1.
Art. 6
(Attuazione della carta di credito per la cultura)
1.La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere nel bilancio della Regione, con proprio provvedimento, le somme provenienti dall'attivazione di carte di credito finalizzate ad alimentare un fondo per il finanziamento alla cultura.
2.Entro il 31 marzo 2013 è effettuata una valutazione dell'efficacia dell'iniziativa indicata al comma 1.
Art. 7
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1.Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, redige il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'allegato del bilancio di previsione.
2.L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
3.I beni immobili possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare promossi dalla Giunta regionale e da altri enti locali, ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti.
4.I beni immobili possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell' articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell' articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.
5.L'apporto ai fondi di cui al comma 3 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
6.Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento dell'edilizia sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare i beni immobili degli enti del Servizio sanitario regionale ai fondi di cui al comma 3.
7.Gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a trasferire in proprietà alla Regione i beni immobili ai fini del loro apporto ai fondi di cui al comma 3, tramite appositi verbali di consegna.
Art. 8
(Finanziamento del programma FAS 2007-2013)
1.Il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 come da tabella riportata nell'allegato B alla presente legge.
2.Il cofinanziamento della quota regionale per l'attuazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013 è definito in 110.745.000,00 euro, come indicato nell'allegato B alla presente legge.
3.Per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013 è autorizzata l'istituzione nell'UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali.
4.È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui al comma 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013.
5.È autorizzata con provvedimento amministrativo la variazione tra i capitoli di bilancio istituiti per l'attuazione del PAR FAS 2007-2013 ed afferenti ad UPB differenti.
Art. 9
(Riduzione delle spese per locazioni passive)
1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2010.
2.È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.
Art. 10
(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio forestale e determinazione dei relativi canoni)
1.La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento, sentito il parere della commissione consiliare competente, il procedimento per il rilascio delle concessioni di beni del demanio forestale con riferimento ai beni assegnati in gestione alla strutture regionale competente in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche.
2.Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a)il regolamento definisce i tempi di conclusione del procedimento, le modalità per la presentazione delle istanze, le linee di svolgimento dell'istruttoria, i criteri per la valutazione di eventuali domande concorrenti, le condizioni della concessione e le ipotesi di revoca e decadenza, la disciplina dei rinnovi, le modalità di pagamento e riscossione dei canoni;
b)per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva l'ipotesi di esistenza del diritto di insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purchè non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;
c)i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella Tabella di cui all'allegato C della presente legge;
d)i canoni di cui all'allegato C sono aggiornati con determinazione della struttura regionale competente in materia di gestione delle proprietà forestali regionali e vivaistiche in base ai seguenti criteri:
1)per i valori determinati alle lettere a), b), c), i) della tabella: variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
2)per i valori determinati alle lettere d), f), g), h) della tabella: valori di stima determinati annualmente dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dell' art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non venissero determinati e pubblicati per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno precedente;
3)per i canoni riferiti alle concessioni attive: misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;
e)il canone ricognitorio non è soggetto a rivalutazione;
f)la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;
g)a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari ad un'annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
h)gli enti territoriali e le loro forme associative non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere g) e h).
3.I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2012.
Art. 11
(Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali)
1.Al fine di dare attuazione e sostegno alla riforma dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti territoriali,di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ed al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2012, una proposta volta a definire le modalità, i sistemi e le procedure organizzative relative alle attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali della Regione e degli enti territoriali.
2.Nella definizione della proposta di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti indirizzi volti a:
a)definire l'ammontare e le modalità di attribuzione dell'aggio sugli importi lordi complessivamente riscossi, nonchè prevedere una compartecipazione degli enti territoriali alla quota dell'aggio;
b)realizzare una rete capillare di sportelli del contribuente, anche sulla base delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell' articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente), nonché al modello di carta dei contribuenti elaborato dall'OCSE;
c)stipulare apposite intese tra Regione ed enti territoriali per favorire segnalazioni qualificate e riconoscere, se effettivamente incassato, una quota del gettito regionale derivante dall'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi propri derivati e delle addizionali di tributi erariali, così come previsto all' articolo 9 del d.lgs 68/2011;
d)proporre l'integrazione e l'ampliamento delle modalità di incasso in funzione anche delle tipologie di tributo e debito;
e)ridurre i costi di gestione delle verifiche e dell'evasione fiscale;
f)utilizzare un soggetto terzo per la gestione più efficiente ed efficace dei flussi finanziari tra agenzie di credito, utilizzate dai cittadini e dalle imprese, ed i tesorieri delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo;
g)introdurre nuovi meccanismi di pagamento e di anticipazione dell'incasso.
Art. 12
(Riversamento diretto dei proventi a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF derivanti da controllo fiscale)
1.A decorrere dal 2012, in coerenza con quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, del d.lgs 68/2011, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono riversati direttamente presso la tesoreria regionale.
2.Le modalità operative di riversamento diretto di cui al comma 1, sono definite dalla Giunta regionale tramite apposito atto convenzionale da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed in attuazione dell' articolo 10, comma 4 del d.lgs 68/2011.
3.I proventi di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF comprensivi di interessi e sanzioni.
Art. 13
(Albo fornitori della Regione Piemonte)
1.Al fine di realizzare con trasparenza, economicità ed efficacia le procedure di affidamento, è istituito l'albo dei fornitori della Regione.
2.L'albo è utilizzato obbligatoriamente dalla Regione per affidamenti diversi da quelli di rilevanza comunitaria di cui al Titolo I del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per:
a)l'invito ad imprese ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità previste dall' articolo 57 del d.lgs. 163/2006;
b)le acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste all' articolo 125 del d.lgs. 163/2006;
c)la selezione dei professionisti per affidare incarichi professionali.
3.La Giunta regionale approva, sentito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento attuativo comprendente:
a)le modalità per l'iscrizione all'albo, il mantenimento della stessa e le procedure di cancellazione, sulla base di procedure interamente telematiche;
b)l'articolazione dell'albo in categorie merceologiche;
c)le modalità di utilizzo dell'albo da parte dell'amministrazione regionale, sulla base del criterio della maggior possibilità di scelta da parte della pubblica amministrazione o, secondariamente, della rotazione tra gli incarichi;
d)la pubblicità dell'albo, attraverso il sito della Regione, e degli affidamenti realizzati attraverso l'albo.
4.La Regione rende l'albo disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche del territorio regionale che ne facciano richiesta.
Art. 14
(Canoni per l'uso delle acque pubbliche)
1.I proventi derivanti dall'aumento dei canoni idrici di cui al Regolamento regionale 6/R del 10 ottobre 2005 (Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica ( Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)), come modificato dal Regolamento regionale 19/R del 30 novembre 2010, sono destinati al finanziamento delle attività di manutenzione e salvaguardia forestali.
Capo II.
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)
1.Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) è sostituito dal seguente:
" 1. Enti locali, enti, istituti ed associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale in ottemperanza alle disposizioni annualmente stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. "
2.I commi, dal secondo all'ottavo, e l'undicesimo dell' articolo 6 della l.r. 58/1978 sono abrogati.
Art. 16
(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63)
1.Il comma 2 dell'articolo 18 ter della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è sostituito dal seguente:
" 2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. "
Art. 17
(Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8)
1.Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere), al termine del periodo si aggiungono le parole "alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e ad altre strutture riconosciute dall'ASL in base all' articolo 7 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione), che garantiscono la prima accoglienza o servizio sanitario ovvero il primo e pronto soccorso degli animali rinvenuti vaganti".
Art. 18
(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente:
" 1 bis. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al presente articolo, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa."
2.Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 31/1985 sono soppresse le parole "compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati" e sostituite con le parole "minima di trenta metri quadrati".
3.Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 31/1985 è aggiunto il seguente:
" 6 bis. La violazione dell'articolo 1, comma 1bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00; in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività non definibile come ricettiva ai sensi della presente legge fino alla cessazione della condotta illecita."
Art. 19
(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
1.Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:
" 1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. La Regione stipula i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della presente legge con i soggetti aggiudicatari esclusivamente a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, effettuate con modalità idonee a favorire il superamento degli assetti monopolistici e ad introdurre meccanismi di concorrenzialità, conformemente a quanto disposto dall' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada."
Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è inserito il seguente:
" 1 bis. La Regione esonera ogni amministrazione locale delle aree di cui al comma 1 dal pagamento dei canoni pregressi."
Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5)
1.La lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5 (Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali esproprio) è sostituita dalla seguente:
" f) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative."
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16)
1.Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è così sostituito:
" 1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia e per gli eventuali oneri per le anticipazioni per temporanee deficienza di cassa è autorizzata a partire dall'anno 2012 la spesa massima annua di 5.000.000,00 euro a valere sull'UPB DB11001 (Agricoltura Segreteria Direzione 11 Titolo I: spese correnti). "
Art. 23
(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)
1.Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A dell' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alle legge finanziaria per il 2004) sono apportate le seguenti modifiche:
a)alla lettera h) dopo la frase "Per le aree situate in zone E e F di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di ?" è aggiunta la seguente: "Le aree demaniali ricadenti all'interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E";
b)la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) concessione per taglio piante: valore delle piante tagliate. Nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo; in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento";
c)la lettera o) è soppressa;
d)alla voce esenzioni e riduzioni del canone dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:"6) concessioni per attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane".
2.Dopo il comma 5 bis dell'articolo 1 l.r. 12/2204 è aggiunto il seguente:
" 5 ter. In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00."
3.Le modifiche di cui al comma 1, lettera a) e d) decorrono dal 1 gennaio 2012 e si applicano con efficacia retroattiva alle concessioni e agli utilizzi in corso.
Art. 24
( Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23)
1.Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), dopo la lettera b) è inserita la seguente:
" b bis) favorire la tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle imprese cooperative, contrastare i fenomeni di dumping e di concorrenza sleale, favorire l'instaurarsi di rapporti contrattuali corretti, sia dal punto di vista normativo che dell'equa remunerazione, tra cooperative e pubbliche amministrazioni del territorio piemontese;"
Art. 25
(Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)
1.Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, sono inseriti i seguenti:
" 4 bis. Il titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato.
4 ter. La Giunta regionale é autorizzata ad emanare un regolamento per la disciplina del canone di cui al comma 4 bis ed in particolare per la definizione:
a) della misura del canone, nonché delle eventuali riduzioni od esenzioni dal medesimo;
b) degli enti territoriali destinatari dei relativi proventi;
c) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone.
4 quater. Il regolamento di cui al comma 4 ter è adottato entro il 30 settembre 2012, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti principi:
a) differenziazione della misura del canone in rapporto all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e del quantitativo d'acqua imbottigliato;
b) individuazione degli enti territoriali e locali destinatari dei proventi in ragione della sottrazione di risorsa e degli impatti dagli stessi subiti per effetto dell'esercizio dell'attività;
c) previsione delle eventuali riduzioni o esenzioni in ragione della mitigazione degli impatti ambientali delle modalità di produzione o di imbottigliamento, nonchè nel caso di sottoscrizione di protocolli d'intesa con la Regione recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali;
d) individuazione delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone improntate alla semplificazione dei relativi adempimenti.
" 2.Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 ter. dell' articolo 25 della l.r. 25/1994, come modificato dalla presente legge, sono abrogati l' articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo modificato dall' articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 25/1994.
Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14)
1.Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006) è sostituito dal seguente:
" 1. Quota parte degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di stato aggiuntivi sulla misura U) o su altre misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione possono essere utilizzati quali contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)."
.
2.Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 14/2005 è aggiunto il seguente:
" 1 bis. Le economie di fondi statali ed europei, vincolate al contrasto dell'espandersi di patologie agli impianti di vegetali, e non utilizzate sono ridestinate al finanziamento di contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del d.lgs 214/2005."
Art. 27
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)
1.Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è sostituito dal seguente:
" 4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). "
Art. 28
(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)
1.Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "competenza territoriale", sono aggiunte le seguenti: "nonché il personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio,".
Art. 29
(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)
1.Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogato.
2.Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dai seguenti commi:
" 2. Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l'attestato di certificazione energetica determini l'attribuzione di una classe energetica più efficiente.
2 bis. Nei casi di cui al comma 2 l'attestato di certificazione energetica è invalido. L'invalidità è registrata dal sistema informativo di certificazione energetica degli edifici. Il certificatore, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento di cui all' articolo 16 della legge 689/1981 o dell'articolo 18 della medesima legge, è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica e a darne informazione al proprietario dell'immobile. Il certificatore che omette di redigere il nuovo attestato di certificazione energetica o di darne informazione al proprietario dell'immobile è punito con la sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.
2 ter. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o collegio professionale a cui risulti iscritto il certificatore per i provvedimenti disciplinari conseguenti previsti dal relativo ordinamento professionale. Se almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell'arco di un anno presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, l'autorità medesima dispone la sospensione del certificatore dall'elenco di cui all'articolo 6 fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2 quater. Il certificatore non iscritto ad alcun ordine o collegio professionale che nell'arco di un anno rilascia almeno cinque attestati di certificazione energetica che presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, è sospeso dall'elenco fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
" 3.Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.".
4.Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00.".
5.Al comma 10 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione" sono sostituite dalle parole "Il legale rappresentante dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione".
6.Al comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 dopo le parole "violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4" sono inserite le parole "conciliate ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 o sanzionate con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge medesima". Allo stesso comma 11, dopo le parole "è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1" sono aggiunte le parole "dall'autorità competente all'applicazione della sanzione".
Art. 30
(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16)
1.All' articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
" 2 bis. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, nonché in particolare per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione si avvale dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA).
2 ter. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento del Piano di attività, predisposto dalla Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale in esecuzione delle finalità della presente legge e lo invia all'IPLA per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dall' IPLA per conto della Regione.
" 2.All' articolo 3, comma 1 della l.r. 16/2008, tra le parole "Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione" e le parole "realizza e finanzia" sono inserite le seguenti "attraverso IPLA e in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo".
3.All' articolo 3, comma 2 della l.r. 16/2008 le parole "entro il 30 aprile approva un programma triennale" sono sostituite con ", entro il mese di gennaio di ogni anno, approva il Piano di attività annuale.".
4.All' articolo 3, comma 3, lettera a) della l.r. 16/2008, le parole "direttamente dalla Regione" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 2 bis".
5.All' articolo 4, comma 1 della l.r. 16/2008 le parole "la Regione concede" sono sostituite con le seguenti "è concessa".
6.Dopo l' articolo 4 della l.r. 16/2008, è inserito il seguente articolo:
" Art. 4 bis (Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)
1. Al fine di coordinare gli interventi previsti dall'articolo 3 e di monitorarne l'efficacia, è istituita la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di seguito denominata ''Consulta ''.
2. La Consulta è coordinata dalla Regione e formula proposte, esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e predispone il piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Consulta, che dura in carica per l'intera legislatura ed in ogni caso fino a nuova nomina, è composta secondo le indicazioni della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
4. I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di funzionamento della Consulta e provvede alla sua nomina.
" 7.All' articolo 10 della l.r. 16/2008, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono trasferite trimestralmente all'IPLA per le finalità della presente legge, a seguito della verifica da parte degli uffici regionali delle tasse di concessione versate, di cui all'articolo 10 comma 1. "
8.All' articolo 11, comma 1 della l.r. 16/2008, dopo le parole "sentite le province" sono aggiunte le seguente "e la Consulta, prevista dall'articolo 4 bis".
9.All' articolo 18 della l.r. 16/2008, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Per l'attuazione dell'articolo 10, comma 4 bis, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14181, è istituito il capitolo ''Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della l.r. 25 giugno 2008, n. 16'' unità che presenta la necessaria copertura finanziaria anche ai sensi della stessa norma."
10.Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche previste dalla presente articolo, la Giunta regionale provvede alla revisione del provvedimento previsto dall' articolo 16, comma 1 della l.r. 16/2008, definendo, in particolare, criteri e modalità di collaborazione di IPLA al perseguimento delle finalità della legge.
Art. 31
(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)
1.Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è inserito il seguente:
" 3 bis. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna scelta sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 7, comma 6 del d.lgs 165/2001. In deroga a tali requisiti la valutazione del soggetto cui affidare l'incarico di natura fiduciaria avviene sulla base del possesso del diploma di laurea e di una professionalità maturata con incarichi di responsabilità o di consulenza presso enti pubblici o privati, coerenti con la funzione da svolgere e di durata almeno triennale. L'incarico descritto ha una durata non superiore a quella del mandato del Presidente del Consiglio regionale."
Art. 32
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)
1.Dopo l' articolo 34 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è inserito il seguente:
"
Art. 34 bis (Norma finale)
1. In fase di applicazione dell'articolo 8 comma 3, lettera b) l'introduzione da parte di privati di armi all'interno dei parchi viene disciplinata da successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di distinguere l'introduzione nel parco dall'attraversamento su strade comunali, provinciale e nazionale.
"
Art. 33
(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1.Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è aggiunto il seguente:
" 4 bis. In caso di situazioni climatiche straordinarie comportanti la prolungata carenza di neve naturale, tali da pregiudicare l'agibilità e la sicurezza delle piste, la Giunta regionale con propri provvedimenti può definire piani di intervento straordinario, finalizzati alla concessione di misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 45. Tale sostegno finanziario viene reperito utilizzando le risorse stanziate sul bilancio regionale."
Art. 34
(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35)
1.La lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituita dalla seguente:
" c) l'entità della garanzia e l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto concedibile per beneficiario;"
Art. 35
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)
1.Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) sono inseriti i seguenti:
" 3 bis. A sostegno degli interventi di edilizia sociale destinati alla locazione realizzati attraverso fondi immobiliari è istituito un fondo di garanzia a copertura della morosità nella corresponsione dei canoni dovuta a temporanee situazioni di oggettivo disagio economico.
3 ter. La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione di settore, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo, stabilendo in particolare:
a) i limiti di reddito per l'accesso al fondo;
b) l'ammontare massimo di canone garantito dal fondo;
c) la durata e l'ammontare della garanzia;
d) le incompatibilità con altre forme di sostegno;
e) le modalità per l'individuazione dei destinatari, le relative priorità, i requisiti soggettivi per l'accesso al fondo nonché le eventuali forme di restituzione.
3 quater. La Regione si avvale di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del fondo di garanzia di cui al comma 3 bis e del Fondo regionale a sostegno della prima abitazione previsto dall' articolo 12 della l.r. 35/2008.
3 quinquies. Le risorse non utilizzate per l'adesione ai fondi immobiliari di cui al comma 1 sono utilizzabili per le finalità di cui al comma 3 bis nonché per le finalità di cui all' articolo 12 della l.r. 35/2008".
Art. 36
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 e disposizioni in materia di cessione dei crediti delle imprese )
1.Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse) dopo la parola "ultracinquantenne", sono aggiunte le seguenti "o al di sotto dei trentacinque anni".
2.La Regione, in collaborazione con la Finpiemonte S.p.A. e Consip S.p.A., avvia entro il 31 maggio 2012 un sistema di accertamento dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Regione, degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto o in parte, sul bilancio regionale. Il riconoscimento del credito, o l'eventuale contestazione, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della copia della fattura, attraverso una procedura che contempli la posta elettronica certificata. Il riconoscimento del credito dà diritto alle imprese di cedere lo stesso agli istituti bancari e agli intermediari riconosciuti nella forma del "pro soluto".
Art. 37
(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26) 1.Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013), dopo le parole "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti "così come integrato dall' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".
Art. 38
(Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19) 1.Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali) sono aggiunte le parole "uno dei quali assume la carica di vicepresidente".
Art. 39
(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10)
1.La lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituita dalla seguente:
" b) sospensione dell'autorizzazione all'uso del logo per violazione riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lieve dei prodotti a condizione che dette non conformità pregiudichino le norme di sicurezza igienico sanitarie e/o la qualità del prodotto. Negli altri casi si applica il medesimo provvedimento di cui alla lettera a). "
2.Il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 10/2011 è abrogato.
3.L' articolo 7 della l.r. 10/2011 è sostituito dal seguente:
" Art. 7 (Aiuto in regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007 per l'erogazione alle aziende agricole di anticipazioni finanziarie sulla base dei futuri contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento CE 73/2009).
1. La Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007, avente lo scopo di erogare alle aziende agricole anticipazioni finanziarie, da calcolarsi sulla base dei futuri contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'aiuto di cui al comma 1, per la cui attuazione è incaricata l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).
3. Alla spesa stimata in 1.000.000,00 di euro a partire dall'esercizio finanziario 2012, iscritta nell'ambito dell'UDP DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 si provvede con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
4. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 3 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 40
(Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)
1.La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.
2.Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonchè quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.
3.La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4.Oltre a quanto previsto dalla legge 157/1992 è vietato:
a)usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità;
b)abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
c)l'uso dei cani per la caccia di selezione agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale. È facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
d)causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;
e)usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati;
f)esercitare l'attività venatoria senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica.
5.Oltre a quanto previsto dall' articolo 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi sanzionate:
a)abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
b)cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
c)cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
d)cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da curo 200 a euro 1.200;
e)cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni trasgressore;
f)abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
g)esercizio dell'attività venatoria per un numero di giornate superiore a quelle consentite: sanzione amministrative da euro 200 a euro 1.200;
h)posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
i)caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
l)abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
m)abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 600;
n)abbattimento di capo diverso per classe da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
o)abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 800 a euro 4.800;
p)effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall' articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
q)mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
r)allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;
s)produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica e reti da uccellagione senza autorizzazione, salvo che si tratti di strumenti di cattura autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
t)addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. La sanzione viene triplicata nelle zone di protezione e nelle zone di caccia privata;
u)usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;
v)prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall' articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
z)rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
aa)trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
bb)uso dei cani in violazione del comma 4, lettera c): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
cc)esercitare la caccia senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
dd)violazioni delle disposizioni del calendario venatorio, della legge 157/1992 e delle disposizioni del presente articolo non espressamente sanzionate: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200.
6.Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011 n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle amministrazioni provinciali e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria.
7.Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nella tabella A dell'allegato D alla presente legge e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
8.Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 7 ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell' UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:
a)fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell' articolo 26 della legge 157/1992;
b)fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell' articolo 26 della legge 157/1992;
c)fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992;
d)contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;
e)contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;
f)spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.
9.I singoli stanziamenti annuali nei capitoli su indicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale.
Capo III.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 41
(Enti dipendenti e agenzie regionali)
1.La Regione ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto del Patto di stabilità, e di armonizzazione dell'utilizzo delle proprie finanze, attua una vigilanza sulle spese di personale e di funzionamento degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti e delle agenzie regionali.
2.Gli enti e le agenzie, di cui al comma 1, certificano il rispetto dei propri limiti in materia di spesa del personale, delle misure di riduzione di spesa contenute nell' articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa definiti dalla Giunta regionale.
3.La Regione, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa in materia di personale, stabilisce un coordinamento nell'utilizzo delle risorse umane degli enti e delle agenzie di cui al comma 1. La partecipazione al coordinamento avviene a titolo gratuito e non sono previsti alcuna retribuzione o rimborso.
4.Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale adotta specifiche direttive con proprie deliberazioni.
5.Le deliberazioni di cui al comma 4 sono trasmesse al Consiglio regionale per il parere della commissione consiliare competente.
6.Le misure di cui ai commi1, 2, 3, 4 trovano attuazione a decorrere dall'anno 2012.
7.La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione con cadenza semestrale sui risultati raggiunti nell'applicazione del presente articolo. La commissione esprime parere sulla relazione, accompagnandolo con proposte per la più efficace realizzazione delle finalità previste dal presente articolo.
Art. 42
(Società a partecipazione regionale)
1.La Regione, in attuazione dell' articolo 20, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai fini del rispetto del Patto di stabilità e delle norme di finanza pubblica, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, attribuisce alle società a partecipazione pubblica regionale totale o di controllo obiettivi di riduzione di spesa e dispone un controllo sulle spese del personale e di funzionamento.
2.Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta specifiche direttive con proprie deliberazioni.
3.In caso di mancata osservanza delle direttive adottate, la Regione applica la riduzione dei trasferimenti nei confronti delle società di cui al comma 1 per l'importo corrispondente allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo definito dalla Regione stessa.
4.Le misure di cui ai commi 1, 2, 3 trovano attuazione a decorrere dall'anno 2012.
Art. 43
(Compensi degli organismi societari e disposizioni relative ad amministratori)
1.I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta vengono ridotti ad un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di euro 60.000,00; di euro 20.000,00 per ciascun componente degli organi di amministrazione; di euro 15.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.
2.È in ogni caso fatto divieto alle società di cui al comma 1 di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei presidenti e/o amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo e di ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di euro 60.000,00, euro 20.000,00 e di euro 15.000,00.
Art. 44
(Piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali)
1.Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e del sistema delle partecipazioni regionali, nella direzione già intrapresa con il già avvenuto adeguamento volontario a quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla l. 122/2010, la Giunta regionale, entro il 31 maggio 2012, presenta al Consiglio regionale un piano strategico che, individuando obiettivi, metodi e strumenti, preveda la razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni regionali.
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 45
(Prestazioni straordinarie)
1.Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:
a)alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
b)agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c)alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2.La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
Art. 46
(Misure di razionalizzazione in materia di personale)
1.La presente disposizione di legge si propone di attuare misure di razionalizzazione in materia di personale, di limitazione delle forme di lavoro flessibile con particolare riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative e di organizzazione regionale, conseguendo l'obiettivo di valorizzare e consolidare profili e professionalità presenti all'interno dell'Ente garantendo un principio di riduzione stabile della dotazione organica e dei relativi costi della medesima.
2.Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e nel rispetto dei limiti di spesa dell'Ente derivanti dalla legislazione statale per ciascun anno finanziario, a completamento delle procedure avviate ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e delle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del Piano Occupazionale 2007-2009 e di quelle collegate di autorizzazione all'adozione dei rispettivi avvisi di selezione pubblica, la Regione prevede nel Piano occupazionale triennale concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato, ripartiti per profili professionali e per Direzioni e definisce, annualmente, il piano delle assunzioni.
3.La presente misura trova applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino in servizio presso il ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e che siano stati assunti mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte per il ruolo della Giunta regionale.
4.Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel rispetto dei principi di cui all' articolo 39, comma 1, della legge 449/1997 e della riduzione programmata delle spese per il personale, in osservanza dell' articolo 17, comma 10 del decreto legge 78/2009 convertito in legge 102/2009 sono definiti i requisiti per la partecipazione, la percentuale di riserva di posti non inferiore al quaranta per cento riferita al personale di cui al comma 3, il punteggio dei titoli di merito, le modalità necessarie alla definizione dei bandi di concorso ed i criteri di utilizzo delle graduatorie nell'ambito della definizione del piano annuale delle assunzioni.
5.Nel rispetto dei vincoli di assunzione e di spesa per il personale stabiliti dalla legislazione statale vigente nel tempo, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 3, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.
Art. 47
(Incarichi a dipendenti regionali per collaudo di opere e lavori pubblici)
1.La Regione affida ai propri dipendenti gli incarichi di collaudo di opere e lavori pubblici nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. A tal fine, la Regione attinge ad un elenco appositamente predisposto, a cui i dipendenti possono far domanda, tenendo altresì conto delle caratteristiche dell'opera, della professionalità, capacità ed esperienza maturata dagli stessi nell'ambito dell'amministrazione, nonché dei carichi di lavoro.
2.Qualora la Regione non disponga di dipendenti in possesso di specifici requisiti in relazione alla particolare complessità tecnica dell'opera oggetto di collaudo, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, o abbia comprovate e motivate difficoltà a ricorrere ai propri dipendenti in relazione alla quantità e alla qualità delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, può affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'incarico di collaudo a soggetti esterni iscritti negli albi dei collaudatori.
3.Nel caso si proceda al collaudo di opere che richiedano una particolare esperienza e specifiche competenze professionali, la Regione può affidare incarichi anche a tecnici non iscritti agli albi dei collaudatori, indicandone motivatamente le ragioni.
4.Per opere di particolare complessità o nel caso di lavori che richiedano l'apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una apposita commissione, composta da non più di tre membri.
5.La Regione assegna l'incarico di collaudo di cui ai commi 2, 3, 4 sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, sentita una apposita commissione tecnica di valutazione, la quale esprime motivato parere in ordine ai criteri e alle modalità di selezione del collaudatore. Gli iscritti agli albi, in ragione della materia, sono debitamente e tempestivamente informati della possibilità di partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi di collaudi di opere pubbliche in modo da potere formulare la loro offerta.
6.Le liste degli incarichi di collaudo conferiti a dipendenti regionali o a professionisti esterni e i relativi compensi sono pubblicati sul sito internet della Regione.
7.La Regione disciplina con proprio regolamento gli aspetti organizzativi, economici e gestionali inerenti la tenuta degli albi dei collaudatori, definendo in particolare:
a)le categorie di opere e lavori per i quali è possibile richiedere l'iscrizione all'albo per l'effettuazione di collaudi;
b)i criteri e le modalità per l'iscrizione negli albi;
c)i compensi da corrispondere ai collaudatori secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali;
d)le modalità per l'affidamento dell'incarico.
8.I soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi tre anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possono essere nominati collaudatori.
9.I dipendenti regionali che abbiano ricevuto incarichi di collaudo non possono, nei cinque anni successivi alla conclusa esecuzione dello stesso, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche o di commissioni di valutazione relative a richieste di finanziamenti pubblici ove partecipino imprese, loro controllate, partecipate o collegate per cui hanno svolto collaudi.
10.Per i dipendenti che ricevono dalla Regione compensi per collaudi, la retribuzione di risultato è ridefinita, nei suoi limiti, con un accordo tra l'amministrazione e le rappresentanze sindacali.
Capo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA IDROGEOLOGICA E SISMICA
Art. 48
(Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n, 45)
1.Per le richieste di autorizzazione di competenza regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n, 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia e dei volumi di intervento.
Art. 49
(Disposizioni in materia di procedure sismiche)
1.Per le richieste di autorizzazione e per il deposito dei progetti di cui alla legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia, dei volumi e del costo degli interventi.
Capo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Art. 50
(Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio)
1.Al fine di assicurare le esigenze di carattere unitario, si dispone che le piscine ad uso natatorio classificate ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 16 gennaio 2003, e della Disciplina interregionale delle piscine approvata dal coordinamento interregionale nella seduta del 22 giugno 2004 nella categoria delle attività ad uso turistico ricettivo ed agrituristico si conformano, nelle more della definizione del regolamento di attuazione, come previsto dall' articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ai requisiti relativi alla dotazione del personale assistente di cui ai successivi commi 2 e 3.
2.Ai fini di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara di assumere personalmente le funzioni. Sono individuati, inoltre, l'assistente ai bagnanti, qualora ritenuto necessario, nonché l'addetto agli impianti tecnologici, nel rispetto della normativa in materia vigente.
3.Per quanto concerne le piscine facenti parte di condominii valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti condominiali e interni alla struttura.
Capo VIII.
NORME IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 51
(Valorizzazione del sistema informativo regionale)
1.Al fine di sostenere e coordinare lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in ambito ICT e sfruttare al meglio tale leva per la crescita e lo sviluppo economico e sociale del Piemonte, la Regione entro il 15 maggio 2012, promuove un programma di valorizzazione del sistema informativo regionale che prevede la valutazione delle forme giuridiche di partecipazione dell'Ente fino alla trasformazione della natura delle stesse che dia peso e rappresentanza rispetto all'impegno economico di ciascun soggetto.
Capo IX.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELISOCCORSO IN MONTAGNA
Art. 52
(Interventi in materia di elisoccorso in territorio montano)
1.La Regione introduce il principio di appropriatezza nell'utilizzo dei mezzi di elisoccorso in territorio montano al fine di un impiego più razionale degli stessi e delle risorse finanziarie dedicate al pronto intervento.
2.Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso in territorio montano, con particolare riferimento ai seguenti casi:
a)chiamate totalmente immotivate;
b)interventi inappropriati a mezzo elicottero.
Capo X.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
(Norma transitoria)
1.Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo accertamento non sia ancora stato oggetto di contestazione o notificazione ai sensi dell' articolo 14 della legge 689/1981.
Art. 54
(Dichiarazione d'urgenza)
1.La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 4 maggio 2012
p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera