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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale Piemonte 30 dicembre 2011 n 27
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie".
 

Il Consiglio regionale ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Esercizio provvisorio)


1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, così come contenuti nel disegno di legge n. 170 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014) approvato dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2011.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 è integrato dalle variazioni necessarie all’attuazione della deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2011 n. 78-2985 (Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. Modificazioni all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 2 - 9520 e s.m.i del 2 settembre 2008, per quanto concerne le competenze della Direzione “Sanità”) e dalla prima nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 dicembre 2011.
3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d’ordine, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell’incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.

ARTICOLO 2
(Finanziamento della spesa sanitaria per l’anno 2011)


1. Ai fini di garantire la copertura finanziaria per il settore della sanità, così come previsto dalla vigente legislazione, i capitoli di trasferimento delle risorse finanziarie ad ASL ed ASO, sono integrati dalla somma di euro 60.000.000,00.
2. La copertura finanziaria è garantita da prelievo di pari importo dalla unità previsionale di base (UPB) SB01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) dell’esercizio finanziario 2012.
3. La Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni con atto amministrativo, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 7/2001.

ARTICOLO 3
(Variazioni compensative)


1. La Giunta regionale può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all’interno della stessa unità previsionale di base.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

ARTICOLO 4
(Spese obbligatorie)


1. Ai fini dell’esercizio provvisorio non sono compresi nell’elenco delle spese obbligatorie i capitoli 100451R, 110608R, 113333R, 116266R, 115991R, 130670R, 131340R, 150442R, 127379R, 127489R, 131845R, 210391R, 203903R.

ARTICOLO 5
(Dichiarazione di urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 30 dicembre 2011





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