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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale Piemonte 29 aprile 2011, n. 6
Interventi a sostegno del "Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo"
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Denominazione)


1. Il Museo dello Spazzacamino, con sede a Santa Maria Maggiore in provincia del Verbano - Cusio - Ossola, istituito dal Comune medesimo con il concorso della Regione, finalizzato a promuovere e diffondere la conoscenza della storia e dell’opera degli spazzacamini emigrati all’estero per svolgere il loro lavoro, integrato dalla documentazione ed atti relativi all’emigrazione vigezzina nel mondo, con particolare riferimento agli inventori dell’Acqua di Colonia, assume la denominazione di "Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo".
2. Il Comune di Santa Maria Maggiore organizza il Museo con logica a rete, nella prospettiva di creare una rete museale dei musei dell’emigrazione presenti ed attivi in Italia.

ARTICOLO 2
(Obiettivi)


1. Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzino, al fine di conservarne la memoria.
2. Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:
a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d’ambientazione raccolte in un apposito Centro di documentazione;
b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei "Quaderni del Museo", mostre itineranti, incontri internazionali;
c) il sostegno all’organizzazione del raduno internazionale degli spazzacamini ed ad altri eventi celebrativi della creazione dell’Acqua di Colonia.

ARTICOLO 3
(Convenzionamento)


1. La Regione stipula con il Comune di Santa Maria Maggiore una convenzione al fine di definire l’attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo. La Regione assicura altresì al Museo il proprio sostegno.
2. Nell’ambito della convenzione è definito il contributo che la Regione assicura al Museo per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.
3. Hanno la facoltà di aderire alla convenzione enti pubblici, soggetti privati e scuole di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 4
(Comitato di gestione)


1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Santa Maria Maggiore ed uno dall’Associazione nazionale Spazzacamini con sede presso il Comune di Santa Maria Maggiore.
2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.
4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.
5. Il Comitato propone alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre, il programma annuale di attività da realizzarsi nell’anno successivo. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva
il programma entro il 31 dicembre.

ARTICOLO 5
(Forme di collaborazione per il conseguimento delle finalità istituzionali)


1. Il Comitato di gestione collabora con le strutture regionali per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato attiva altresì collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, università al fine di qualificare e potenziare le attività e gli interessi del Museo.

ARTICOLO 6
(Monitoraggio)


1. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attuazione del programma di attività dell’anno precedente.
2. Entro un anno dall’erogazione di ciascuna annualità di contributi, il Comitato di gestione è tenuto a presentare alla Giunta regionale un analitico rendiconto delle modalità di impiego dei contributi regionali.
3. La Giunta regionale provvede a trasmettere la relazione di cui al comma 1 e il rendiconto di cui al comma 2 alla commissione consiliare competente.
4. La mancata presentazione del rendiconto preclude la corresponsione della successiva annualità di contributi.

ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)


1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 2011-2013 la spesa complessiva di 150.000,00 euro.
2. Alla spesa di cui al comma 1, pari a 50.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e di cassa, si provvede con l’iscrizione del contributo di parte corrente, destinato al Comune di Santa Maria Maggiore per la gestione, promozione e valorizzazione del Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo, nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 2 er ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).


Formula Finale


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.


Torino, addì 29 aprile 2011



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