Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
(Esercizio provvisorio)
1.La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell' articolo 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, così come contenuti nel disegno di legge n. 300 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) approvato dalla Giunta regionale in data 1 ottobre 2012.
2.Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati, alle spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.
3.Gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 1 sono integrati dalla nota di variazione allegata.
4.Per la sola durata temporale della presente legge, l'allegato delle spese obbligatorie e d'ordine, di cui al disegno di legge n. 300 approvato dalla Giunta regionale in data 1 ottobre 2012, è integrato dai capitoli 157318, 1613 10 e 162634, che consentono il trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento del servizio sanitario.
Art. 2
(Variazioni compensative)
1.La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.
2.La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 3
(Dichiarazione di urgenza)
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 28 dicembre 2012
p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera