Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1
(Variazioni)
1.Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2
(Slittamenti agli anni 2013 - 2014)
1.Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2013 e 2014 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della l.r. 7/2001 gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.
2.Gli stanziamenti riportati all'allegato B sono assegnati alle competenti Direzioni ad esecutività della presente legge.
Art. 3
(Finanziamento straordinario per la ferrovia in concessione denominata Torino-Ceres)
1.Per gli anni finanziari 2013-2014-2015 è autorizzata una spesa complessiva di 18 milioni di euro da utilizzarsi per il completamento ed il funzionamento della ferrovia Torino-Ceres, secondo la seguente scadenza temporale: anno 2013 6.000.000,00 euro; anno 2014 6.000.000,00 euro; anno 2015 6.000.000,00 euro.
2.La copertura è assicurata da prelievo di pari ammontare dai fondi di riserva di cui alla UPB DB09011 con iscrizione sulla UPB DB12022.
Art. 4
(Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)
1.Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, pari a euro 484.615.634,77 è riassorbito nel triennio 2012 - 2014 secondo la seguente sequenza temporale: anno 2012 18.000.000,00 euro; anno 2013 190.000.000,00 euro; anno 2014 276.615.634,77 euro.
2.Per l'anno 2012 l'assorbimento del disavanzo è riportato nell'allegato A della presente legge, per gli anni successivi gli importi da riassorbire sono riportati nell'allegato B della presente legge.
Art. 5
(Garanzie prestate dalla Regione)
1.Ai sensi del comma 13 dell'articolo 10, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa della legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014), è integrato dalla concessione di garanzia fideiussoria di cui alla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere) nell'interesse della Società Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario San Paolo IMI S.p.A. e della Banca Autonoma Popolare Veneta S.p.A..
Art. 6
(Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche)
1.La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2.La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.
3.I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.
Art. 7
(Elenco spese obbligatorie e d'ordine)
1.L'elenco n. 1 "Spese obbligatorie e d'ordine", riportato nella l.r. 6/2012, è integrato dai seguenti capitoli: 100451 e 116266 della UPB DB05001; 115991 e 150442 della UPB DB05011; 101867 della UPB DB05051; 131735 della UPB DB13021.
Art. 8
(Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento)
1.Ai sensi ed in attuazione del comma 2 bis dell'articolo 8, della legge 12 novembre 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), si allega (Allegato D) il prospetto relativo agli impegni assunti dalla Regione Piemonte alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziabili tramite la contrazione di mutui autorizzati dall' articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011 - 2013).
Art. 9
(Finanziamento ai 'Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese ')
1.Lo stanziamento di 3.300.000,00 euro derivante dal Fondo rotativo "Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", istituito ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è destinato al finanziamento del fondo istituito ai sensi del POR FSE 2007/2013, Ob 2, asse I, Adattabilità, Obiettivo specifico C, Attività 10 'Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese '.
Art. 10
(Istituzione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito)
1.Lo stanziamento di un milione di euro derivante dal fondo rotativo "Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", istituito ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della l.r. 34/2008, è destinato all'istituzione del Fondo di garanzia previsto dal predetto articolo.
Art. 11
(Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia)
1.Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 euro.
2.Il contributo è devoluto annualmente per un importo non superiore ai 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo. 3.L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, da contrarsi da parte della "Fondazione Stadio Filadelfia", costituita ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).
4.La garanzia di cui al comma 3, è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
5.Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB 09022 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
6.La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all' articolo 4 della l.r. 7/2001.
Capo II.
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 12
(Modifiche alla l.r. 25/2012)
1.Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 'Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale ', 3 settembre 2011, n. 24 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali ' e 31 dicembre 2010, n. 27 'Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali ') è sostituito dal seguente:
" 2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del Capo II della l.r. 24/2001 è aggiornato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1 gennaio 2016."
Art. 13
(Modifiche alla l.r. 11/2012)
1.Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole "o di enti pubblici non economici" sono soppresse.
Art. 14
(Modifica alla l.r. 3/2010)
1.Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 34 (Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico. Fondo speciale di garanzia), sono aggiunti, infine, i seguenti:
" 3 bis. Finpiemonte s.p.a. è autorizzata ad acquisire dalle banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis Finpiemonte s.p.a. provvede a concludere con le banche interessate intese che comprendano anche un impegno di cooperazione delle banche nelle eventuali azioni di recupero.
3 quater. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, stabilisce le modalità attuative dell'intervento di Finpiemonte s.p.a.. In particolare, individua tempi e modalità per le richieste di rimborso dei finanziamenti precisando altresì eventuali criteri e circostanze tassative, relative alle condizioni economiche dei beneficiari dei finanziamenti e della loro famiglia, la cui sussistenza può abilitare Finpiemonte s.p.a. a rinunciare, in tutto o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento.
3 quinquies. Per l'acquisto dei crediti per finanziamenti e per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo è istituito il Fondo Acquisizione Crediti con le risorse del Fondo speciale di garanzia di cui al comma 1.
3 sexies. Eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento di cui al comma 3 quater, restano a carico esclusivo del predetto Fondo Acquisizione Crediti di cui al comma 3 quinquies."
Art. 15
(Modifiche alla l.r. 20/2009)
1.Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013".
Art. 16
(Modifiche alla l.r. 18/2007)
1.Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), è aggiunto, infine, il seguente:
" 2 bis. Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB19021 (Trasferimenti agli enti gestori dell'attività socio assistenziale)."
Art. 17
(Modifiche alla l.r. 9/2004)
1.Dopo l' articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:
" Art. 21 bis. (Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)
1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.
2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziate nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). "
Art. 18
(Modifiche alla l.r. 7/2001)
1.In analogia con quanto stabilito dall' articolo 14, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e nell'ambito delle disposizioni contenute nel successivo articolo 42 della legge medesima, per la gestione delle disponibilità di cassa in un'ottica consolidata includendo oltre alla Regione anche gli enti da essa dipendenti, al fine di far fronte agli adempimenti previsti dall' articolo 10, comma 4, della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), sono introdotte modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2.Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/2001 è sostituito dal seguente:
" 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 33, comma 1, è inserito nel bilancio annuale o pluriennale per il suo riassorbimento."
3.Gli allegati A, B e C di cui all' articolo 45 della l.r. 7/2001 sono sostituiti dall'allegato C della presente legge.
4.Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 7/2001 le parole "dei mesi di aprile, luglio e ottobre" sono sostituite con le parole "di ciascun mese". Le parole "nonché le stime di quelli attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento" sono sostituite con le seguenti: "La situazione di cassa, redatta secondo lo schema previsto nel regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dal Collegio dei Revisori dei conti ove presente. Sono esonerati dagli adempimenti di cui al presente comma, relativi ai mesi da gennaio a novembre, gli enti i cui rispettivi Tesorieri e/o aziende di credito rendano disponibili alla Regione i dati di cassa in modalità telematica".
5.Al comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 7/2001, dopo le parole "del bilancio della Regione" sono aggiunte le seguenti parole: "Sono inoltre sospesi i trasferimenti di fondi regionali agli enti di cui agli allegati A e B e alle società a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C, nel caso in cui le proprie giacenze di cassa provenienti da fondi regionali siano sufficienti a garantire il regolare funzionamento degli enti stessi".
6.Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 7/2001, sono aggiunti i seguenti commi:
" 2 bis. I Tesorieri degli enti di cui agli allegati A e B e le società a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C versano, entro il 24 dicembre di ciascun anno alla Tesoreria della Regione, il novanta per cento della giacenza di cassa relativa a fondi di provenienza regionale alla stessa data, diminuita dei pagamenti obbligatori previsti fino alla fine dell'anno. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, tale somma è restituita dalla Regione su richiesta dei rispettivi enti e società a partire dal giorno 10 gennaio dell'anno successivo.
2 ter. I movimenti di cui al comma precedente sono registrati in appositi capitoli, in entrata e in spesa, istituiti tra le contabilità speciali."
Art. 19
(Modifiche alla l.r. 16/1999)
1.Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) come modificato dall' articolo 20 della l.r. 11/2012 dopo la parola "montanità" sono inserite le seguenti "e marginalità socio-economica".
Art. 20
(Modifiche alla l.r. 39/1995)
1.Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati) è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge."
.
Art. 21
(Modifiche alla l.r. 12/1972)
1.Prima dell' articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1072, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è inserito il seguente:
" Art. 1. (Gruppi consiliari)
1. I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi). "
Art. 22
(Modifiche alla l.r. 10/1972)
1.All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole "Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).".
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 23
(Formazione continua del personale del servizio sanitario regionale)
1.La Giunta regionale definisce con appositi provvedimenti le modalità operative del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui all' articolo 16 bis decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2.I soggetti pubblici e privati che presentano domanda di accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua oppure richiedono l'accreditamento per specifiche aree formative o per specifiche professioni sanitarie sono tenuti al preventivo versamento in entrata sul bilancio regionale di un contributo alle spese secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3.Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati al finanziamento degli oneri diretti e indiretti derivanti dall'attuazione del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) e di accreditamento dei Provider ECM.
4.Gli introiti di cui al comma 3, valutati in 200.000,00 euro, sono iscritti con provvedimento della Giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2012 ed utilizzati per i fini previsti dallo stesso comma 3. Per gli anni successivi si provvede con il bilancio annuale della Regione.
Capo IV.
ABROGAZIONI
Art. 24
(Abrogazioni)
1.La legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari) è abrogata.
2.In via transitoria l'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress) mantiene la propria attività ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale in comando dalle aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo relativamente a logistica, edilizia sanitaria, HTA e HTM, ECM, accreditamento istituzionale, qualità e rischio clinico, costi standard, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 giugno 2013.
3.L' articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è abrogato.
Art. 25
(Dichiarazione d'urgenza)
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 28 dicembre 2012
p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera