La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Capo I
FINALITÀ
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione con la presente legge concorre alla riduzione dei costi della politica e al contenimento della spesa pubblica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione prevede l’abolizione dell’assegno vitalizio e la rideterminazione dell’indennità spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.
Capo II
ABOLIZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 2001, N. 24
ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri), le parole: "e assegno vitalizio" sono soppresse a decorrere dalla X legislatura.
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)
1. A decorrere dalla X legislatura, al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2001, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2006, n. 12, le parole: "è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all’art. 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l’assegno vitalizio; 5 per cento per l’indennità di fine mandato." sono sostituite dalle seguenti:
"è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, lettera d).".
ARTICOLO 4
(Abrogazione del capo II della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)
1. Il capo II (Assegno vitalizio) della l.r. 24/2001 è abrogato a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 24/2001 è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
(Disposizioni finali)
1. Ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della l.r. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis.
2. L’importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del capo II della l.r. 24/2001 è aggiornato annualmente, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L’aggiornamento di cui al presente comma si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1 gennaio 2013.
3. Per i Consiglieri regionali che hanno svolto il mandato in una delle legislature fino alla IX compresa e che sono rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l’assegno vitalizio è determinato esclusivamente in relazione agli anni di mandato relativi alle legislature fino alla IX.
Capo III.
INDENNITÀ DI CARICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10
ARTICOLO 6
(Modifiche all’art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 e introduzione del comma 2 bis)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 come da ultimo modificati dall’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 21 e dall’articolo 1 della legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, sono sostituiti dai seguenti:
"1. L’indennità di carica spettante ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all’ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L’indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
2. L’indennità di carica spettante:
a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all’ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.
b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all’ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all’ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all’ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
e) ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all’articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all’ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all’ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 10/ 1972 è aggiunto il seguente:
"2. bis Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.".
ARTICOLO 7
(Abrogazioni)
1. È abrogato l’art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell’indennità dei Consiglieri regionali).
ARTICOLO 8
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 28 dicembre 2011