Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGAla seguente legge:
Art. 1
(Stato di previsione dell'entrata)
1.Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in 16.689.737.980,99 euro in termini di competenza e in 17.160.737.980,99 euro in termini di cassa.
2.Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2012.
Art. 2
(Stato di previsione della spesa)
1.Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in 16.689.737.980,99 euro in termini di competenza ed in 17.160.737.980,99 euro in termini di cassa.
2.È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012.
3.È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2012.
4.Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le modifiche all'allegato A della legge Finanziaria regionale per l'anno 2012.
Art. 3
(Indebitamento)
1.Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2012, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui, nel rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a 242.000.000,00 euro.
2.Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
Art. 4
(Quadro generale riassuntivo)
1.È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2012 con i prospetti di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 5
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1.Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 6
(Garanzie prestate dalla Regione)
1.È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13 della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
1.È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2.Sono approvati i fondi di cui alla UPB DB09011 e alla UPB DB09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3.È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 8
(Finanziamento della convezione tra l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e l'Associazione volontari italiani del sangue relativa al centro per la raccolta sangue ed emoderivati)
1.È istituito a carico della UPB DB20151 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 un capitolo finalizzato a garantire il finanziamento della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e l'Associazione volontari italiani del sangue relativa al centro per la raccolta sangue ed emoderivati operante presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.
2.La dotazione finanziaria per l'anno 2012 del capitolo di cui al comma 1 è pari a 6.256.716,29 euro, da individuare nell'ambito delle risorse trasferite alle aziende sanitarie per la copertura delle spese correnti.
Art. 9
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1.Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in 461.000.000,00 euro ed è iscritto nella UPB DB09011.
Art. 10
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011)
1.L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, determinato in 159.837.465,23 euro ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2012, è utilizzato a copertura dei fondi di riserva per le spese di parte corrente e di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati ed iscritti nei competenti capitoli delle UPB DB09011 e DB09012. Tale avanzo concorre al finanziamento delle UPB del Titolo II della spesa. Ai sensi dell' articolo 33 della l.r. 7/2001, gli impegni su tali UPB vengono assunti solo dopo la pubblicazione delle legge regionale di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2011.
Art. 11
(Variazioni compensative)
1.Per l'anno finanziario 2012 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a)siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b)occorra spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle unità previsionali di base, così come previsto dai commi 3 e 4 dell' articolo 24 della l.r. 7/2001.
2.La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
Art. 12
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1.La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 13
(Bilancio pluriennale)
1.È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 14
(Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
1.È allegato alla presente legge il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 5/2012 (Allegato C).
Art. 15
(Dichiarazione d'urgenza)
1.La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 23 maggio 2012
Roberto Cota
Allegati non riportati