Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici di cui è titolare o da essa detenuti in modalità digitale.
2. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all’informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove:
a) il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza;
b) lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
b) dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dall’amministrazione regionale;
c) documento: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
d) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
e) riutilizzo: l’uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali.
ARTICOLO 3
(Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle informazioni)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, predisposte in ottemperanza al d.lgs. 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.
4. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere l’adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi e delle associazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti.
ARTICOLO 4
(Reclamo)
1. La Regione assicura l’effettiva disponibilità tramite la rete internet e riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici. I provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), individuano le modalità per le richieste di messa a disposizione tramite la rete internet e di riutilizzo di dati e documenti pubblici, le modalità di reclamo e assicurano che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe, secondo i criteri individuati dagli stessi provvedimenti di attuazione.
ARTICOLO 5
(Provvedimenti di attuazione)
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, uno o più provvedimenti che definiscono, in particolare:
a) i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
c) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;
d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l’amministrazione regionale è titolare;
e) l’individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l’utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenuto conto dei costi di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all’applicazione della tariffa stessa;
f) l’elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
g) le modalità per la presentazione del reclamo di cui all’articolo 4 nonché per l’evasione della richiesta da parte dell’ufficio competente .
ARTICOLO 6
(Norma transitoria)
1. Fino alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione restano in vigore le linee guida relative al riutilizzo e all’interscambio del patrimonio informativo regionale approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 36-1109.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 23 dicembre 2011