Il Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Principi e finalità)
1. In armonia con il titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi di accessorietà, sussidiarietà, deguatezza e leale collaborazione previsti dallo Statuto e relativamente alle materie di propria competenza, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni e all’introito dei relativi proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
ARTICOLO 2
(Funzioni amministrative sanzionatorie)
1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell’allegato A.
2. Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all’allegato B ed al fine di assicurarne l’unitario esercizio sul territorio regionale, l’applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.
ARTICOLO 3
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, può integrare e modificare gli allegati A e B, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accessorietà della funzione amministrativa sanzionatoria;
b) unicità dell’amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;
c) identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.
2. Le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, intervengono solo sugli aspetti procedurali relativamente all’erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse.
ARTICOLO 4
(Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72)
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è inserito il seguente:
"Art. 3 bis. (Pagamento in misura ridotta)
1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all’estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l. 689/1981, alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all’estero, la facoltà di cui al comma 1.".
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 72/1989, le parole: "ai sensi degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)".
ARTICOLO 5
(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)
1. Al comma 1, dell’articolo 47, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la parola: "a)", è soppressa.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 4/2009, è inserito il seguente:
"1 bis. La sanzione di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), trova applicazione dal 1° settembre 2011.".
ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) è inserito il seguente:
"1. bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite non soltanto alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ma anche in relazione ad ogni altra normativa che a tale fonte faccia
riferimento o che sia comunque connotata dallo stesso oggetto giuridico, individuato nella tutela dei consumatori.".
ARTICOLO 7
(Norme transitorie)
1. Il conferimento di funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalle disposizioni riportate all’ allegato A non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).
3. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali d’accertamento sono stati elevati prima dell’anno di entrata in vigore della presente legge relativamente alle violazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la data a partire dalla quale i procedimenti sanzionatori relativi all’applicazione del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 sono di competenza dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in conformità a quanto previsto dall’allegato A.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua la struttura regionale competente in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla l.r. 4/2009.
6. Gli enti locali possono avvalersi, previa intesa, degli uffici regionali ai fini del supporto all’istruttoria relativa alle pratiche oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 8
(Risorse finanziarie)
1. L’attività sanzionatoria disciplinata dalla presente legge è finanziata dagli introiti delle sanzioni stesse i cui stanziamenti regionali, previsti al comma 2 dell’articolo 2, sono iscritti nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 nell’unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).
2. Annualmente gli enti sanzionatori, attraverso gli organi di rappresentanza in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, relazionano in ordine ai costi-ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di cui al comma 1 anche ai fini dell’individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie.
Formula Finale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 1° luglio 2011
ALLEGATO 1
A (Artt. 2, 3 e 4)
Ambiti di materia conferiti alle Autonomie locali e funzionali
AGENZIE DI VIAGGIO
Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.
l.r. 15/1988 (art. 18)
Ente sanzionatore: Comune
TURISMO
Disposizioni in materia di Ordinamento della professione di maestro di sci.
l.r. 50/1992 (art. 16)
Ente sanzionatore: Comune
Ordinamento della professione di guida alpina.
l.r. 41/1994 (artt. 16-20)
Ente sanzionatore: Comune
Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ’ ’Ordinamento della professione di maestro di sci ’ e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 ’Ordinamento della professione di guida alpina ’.
l.r. 33/2001 (art. 13)
Ente sanzionatore: Comune
Nuova classificazione delle aziende alberghiere.
l.r. 14/1995 (art. 8)
Ente sanzionatore: Comune
CACCIA
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
l. 157/1992 (art.31) l.r. 70/1996 (art. 53)
Ente sanzionatore: Provincia
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - MINERALI
Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
l.r. 51/1995 (art.12)
Ente sanzionatore: Comune
AGRICOLTURA
Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli.
l.r. 39/1980 (art. 3 bis)
Ente sanzionatore: Provincia
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.
Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
l. 898/1986 (artt.2-3) reg. CE 1698/2005
Ente sanzionatore: Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell’articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.
Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96,(CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (Legislazione in materia di Ortofrutta).
dlgs. 306/2002 (artt. 2-3-4) reg. CE 1580/2007
Ente sanzionatore: CCIAA
Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in Piemonte.
l.r. 20/1998 (art. 29)
Ente sanzionatore: Asl
SANITÀ
Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private.
l.r. 42/1992 (art.11)
Ente sanzionatore: Asl
Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.
l.r. 27/2009 (art.8)
Ente sanzionatore: Asl
ENERGIA
Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
dlgs. 128/2006 (art. 18) l.r. 44/2000 (art. 53, 1° comma, let. c))
Ente sanzionatore: Provincia
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Provincia).
l.r. 45/1989 (artt. 13-14) l.r. 44/2000 (art. 64, 1° comma, let. a))
Ente sanzionatore: Provincia
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo al Comune).
l.r. 45/1989 (artt. 13-14) l.r. 44/2000 (art. 65, 1° comma, let. a))
Ente sanzionatore: Comune
VARIE
Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio della piante officinali.
l. 99/1931 (artt. 4-5-8)
Ente sanzionatore: Comune
ALLEGATO 2
B (Artt. 2 e 3)
Ambiti di materia di competenza regionale
ENERGIA
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
l.r. 13/2007 (art. 20, commi 1, 2, 12 e 13)
Ente sanzionatore: Regione
AREE PROTETTE
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
l.r. 19/2009 (art. 55)
Ente sanzionatore: Regione
(per le violazioni accertate su aree a gestione regionale)
BACINI IDRICI
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.
l.r. 25/2003 (art. 6)
Ente sanzionatore: Regione
BOSCHI E FORESTE
Gestione e promozione economica delle foreste.
l.r. 4/2009 (art. 36)
Ente sanzionatore: Regione
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi .
l. 353/2000 (art. 10) l.r. 16/1994 (art. 13)
Ente sanzionatore: Regione
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Regione)
l.r. 45/1989 (artt. 13-14) l.r. 44/2000 (art. 63, 2° comma, let. a))
Ente sanzionatore: Regione
CULTURA
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
(mancati depositi obbligatori)
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
l. 106/2004 (art. 7) dpr. 252/2006
Ente sanzionatore: Regione
ALIMENTAZIONE
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (OGM).
dlgs. 70/2005 (artt. 2 sino al 7)
Ente sanzionatore: Regione
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
dlgs. 58/2004
delibera G.R. 28-13881 del 16/12/2004
Ente sanzionatore: Regione
(con riferimento ai Disciplinari di etichettatura facoltativa)
FITOSANITARIO
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
dlgs. 214/2005 (art. 54)
Ente sanzionatore: Regione
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.
l.r. 34/2004 (art.12)
Ente sanzionatore: Regione
Legislazione in materia di coltivazione di cave e torbiere.
l.r. 69/1978 (artt.13-21)
Ente sanzionatore: Regione
(le sanzioni sono irrogate dall’organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione)
Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni.
l.r. 30/1999 (art. 4)
Ente sanzionatore: Regione