Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 11/2012)
1.Dopo il comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è aggiunto, infine, il seguente:
" 11 bis. Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi."
Art. 2
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 11/2012)
1.Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, la parola "novanta" è sostituita dalla parola "sessanta".
2.Al comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, la parola "centottanta" è sostituita dalla parola "novanta".
Art. 3
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 11/2012)
1.Alla rubrica dell' articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
2.Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
3.Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
4.Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
5.Al comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "preesistenti" è abrogata.
6.Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "soppresse" è abrogata.
7.Al comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: "soppresse" è abrogata.
Art. 4
(Modifiche al capo IX della l.r. 11/2012)
1.Alla rubrica del capo IX della l.r. 11/2012, dopo le parole " Disposizioni finali", sono inserite le seguenti: "e transitorie".
Art. 5
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 11/2012)
1.Alla rubrica dell' articolo 21 della l.r. 11/2012, dopo le parole "Disposizioni finali, sono inserite le seguenti "e transitorie".
2.Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 11/2012, è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane."
Art. 6
(Modifiche all' articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16)
1.Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come modificato dall' articolo 19 della l.r. 11/2012, le parole "dalle imprese" sono sostituite dalle seguenti "dai soggetti obbligati".
Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)
1.La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 18 dicembre 2012
p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera