Il Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Capo I
DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA
ARTICOLO 1
(Modalità di fondi assegnati per le funzioni conferite)
1. Gli Enti locali destinatari dei fondi regionali assegnati per funzioni conferite, a valere sul fondo di cui all’articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) sono autorizzati ad utilizzare le assegnazioni senza vincolo di destinazione, fatto salvo l’esercizio delle funzioni loro assegnate.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
ARTICOLO 2
(Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)
1. La Regione promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari, di seguito denominato Sistema.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto e nel rispetto dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approva il regolamento di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi:
a) il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
b) la trasparenza del Sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità completa dei prodotti;
c) la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
d) la tutela dell’assetto dei territori nelle sue componenti ambientale, sociale e paesaggistica;
e) la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;
f) la salvaguardia delle identità delle comunità secondo le tradizioni e la cultura locali.
4. Il regolamento di cui al comma 3 definisce:
a) i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;
b) la disciplina di etichettatura dei prodotti e le relative sanzioni;
c) i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti individuati ai sensi della normativa;
d) il logo identificativo del Sistema;
e) le modalità di adesione dei produttori al Sistema;
f) le modalità di rilascio ai produttori dell’autorizzazione all’uso del logo identificativo;
g) le modalità di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).
5. L’uso del logo identificativo del Sistema in difformità a quanto contenuto nelle disposizioni stabilite ai sensi del regolamento di cui al comma 4, è soggetto all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo scritto, per violazioni lievi di carattere amministrativo riguardanti l’accertamento di ipotesi di non conformità lievi;
b) sospensione dell’autorizzazione all’uso del logo, per violazioni riguardanti l’accertamento di ipotesi di non conformità lieve dei prodotti;
c) revoca dell’autorizzazione d’uso del logo e cancellazione dal Sistema per violazioni riguardanti l’accertamento di ipotesi di non conformità gravi.
6. Per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 può essere applicata una sanzione amministrativa accessoria da 200 a 1000 euro.
7. La Regione, al fine di raggiungere le finalità previste al comma 1 e per valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio, istituisce il Marchio
di valorizzazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento e il manuale d’uso del Marchio di valorizzazione al fine di richiederne la preventiva registrazione presso l’Ufficio Ialiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l’Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (UAMI) come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
ARTICOLO 3
(Interventi straordinari per la semplificazione degli adempimenti amministrativi)
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall’articolo 14, comma 6 del d.lgs. 99/2004.
3. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 2, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l’istanza si intende accolta.
4. La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l’attività agricola la certificazione della data certa di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e
dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i CAA, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione. Di dette convenzioni è data informazione alla commissione consiliare competente entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede con i fondi iscritti nella unità previsionale di base (UPB) DB11001 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.
ARTICOLO 4
(Integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63)
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), sono inseriti i seguenti:
"Art. 18 bis. (Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie)
1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione può concedere, con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell’ambito di un programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di fitopatie o di infestazioni parassitarie.
3. Beneficiano dei contributi di cui al comma 1 le piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate da organismi nocivi, emanate dal settore fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).
4. Per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, sulla base del programma di cui al comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, fissa l’importo di sostegno ed individua la relativa dotazione finanziaria.
5. Il contributo di cui al comma 4 non può superare la perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.
6. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 non possono accedere ad altre linee di intervento, previste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per le medesime finalità.
7. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato , ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Art. 18 ter. (Misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie)
1. Al Settore Fitosanitario regionale compete, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 214/2005:
a) l’istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;
b) ingiungere l’estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all’estirpazione;
c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.
2. I soggetti che non rispettano gli obblighi relativi alle estirpazioni entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di euro 3.000,00 per ettaro di superficie e comunque con un minimo di euro 500,00. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all’esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00.
3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l’esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste dal comma 1, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
4. La vigilanza sull’applicazione del presente articolo è affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati alla realizzazione degli interventi necessari all’attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1.
5. L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinate dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale).
6. Specifici compiti relativi all’attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 possono essere gestiti dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane a seguito di accordi con la Regione. ".
2. Dopo l’articolo 64 della l.r. 63/1978, è inserito il seguente:
"Art. 64 bis. (Sanzioni amministrative derivanti da misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie).
1. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell’articolo 18 ter sono introitati nello stato di previsione dell’entrata nell’ambito dell’UPB DB0902, unità utilizzata per la copertura
finanziaria degli oneri iscritti nell’ambito dell’UPB DB11061 per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 18 ter. ".
ARTICOLO 5
(Integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17)
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), è aggiunto il seguente:
"Art. 6 bis. (Accordi con le province)
1. Specifici compiti relativi alle funzioni indicate al comma 2 dell’articolo 6, sono gestiti dalle singole province a seguito di accordi con la Regione.
Gli accordi sono autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente".
ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)
1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie
alimentari), è sostituito dal seguente:
"1 bis. Qualora l’aiuto per lo smaltimento dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l’adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2 tenuti a consorziarsi. Il costo del premio per la polizza a copertura dei costi di smaltimento per epizoozia e calamità naturale è totalmente o parzialmente a carico della Regione. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2, che non intendano aderire alla polizza a copertura dei costi di smaltimento per mortalità ordinaria, a partire e con effetto dall’annualità assicurativa 2012, ogni anno lo comunicano anticipatamente entro i termini e secondo le modalità individuati dal consorzio.".
ARTICOLO 7
(Anticipazione sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009)
1. La Regione può autorizzare l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009 nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Regolamento (CE) 1290/2005 ed al Regolamento (CE) 1122/2009.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l’entità e le modalità dell’anticipazione.
3. L’eventuale aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) 1535/2007.
4. All’eventuale spesa, stimata in un milione di euro a partire dall’esercizio finanziario 2011, iscritta nell’ambito dell’UPB DB11001 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 si provvede con le risorse
della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
5. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 4 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
ARTICOLO 8
(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)
1. II comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è sostituito dai seguenti:
" 2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, in accordo con l’Osservatorio regionale, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2 bis. La Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina l’ammissione all’esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla
stessa.
2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis, ad eccezione della caccia al cinghiale, prevede l’obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o CA interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 37. In deroga a quanto previsto all’articolo 41, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, fissa i requisiti necessari.".
2. Dopo l’articolo 29 della l.r. 70/1996, è inserito il seguente:
"Art. 29 bis. (Interventi di contenimento straordinari)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose, definisce annualmente l’elenco delle specie oggetto di controllo straordinario.
2. Le Province, anche su richiesta dei comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio, dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano, previo parere dell’Ispra, piani di contenimento delle specie indicate nell’elenco di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.
3. Per la realizzazione dei piani di contenimento straordinari le Province autorizzano i cacciatori nominativamente indicati, anche a titolo oneroso, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio.
4. La Provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento straordinari e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati. ".
3. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 44 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d’età, dal 1° giugno al 15 marzo dell’anno successivo.".
4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
" a) cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, approvati dalla Giunta regionale;".
5. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 70/1996 è abrogato.
6. Il comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 4. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell’ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regolamenta le limitazioni nell’ambito dei criteri di sicurezza. ".
7. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 70/1996 è abrogata.
ARTICOLO 9
(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è inserito il seguente:
"3 bis. Nell’ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale. ".
ARTICOLO 10
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono aggiunti i seguenti:
"8. bis. Fino all’approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca e delle istruzioni operative di cui al presente articolo, le province possono provvedere alla stesura di propri piani provinciali provvisori, per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.
8. ter. Nelle more dell’approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca, nonché dei piani provinciali provvisori e dei piani provinciali così come definiti dall’articolo 11 della presente legge, i comuni o le organizzazioni pescatorie riconosciute, in via prioritaria, o altri soggetti interessati, possono presentare istanza affinché siano istituite e date loro in concessione zone turistiche di pesca, che devono essere autorizzate, con apposito regolamento, dalle province, sentito il comitato consultivo provinciale di cui all’articolo 7. ".
2. Al primo capoverso del comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 37/2006 tra le parole: "piano regionale" e le parole "e li trasmettono" sono aggiunte le parole: adeguandoli ai piani provinciali provvisori nel frattempo istituiti".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI NAVIGAZIONE
ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
1. La rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituita dalla seguente: "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2000, le parole: "consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana", sono sostituite dalle parole "ente pubblico di interesse regionale".
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente: "1 bis. L’ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di ’’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale ’’ ".
4. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 1/2000, così come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, le parole "in ambito metropolitano" sono soppresse.
5. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale, sono ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli Accordi di Programma. Le suddette risorse sono erogate dalla Regione direttamente anche alle aziende di trasporto
secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.".
6. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull’osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala all’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L’ordinanza-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della l. 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell’esercizio dell’azienda concessionaria del servizio di trasporto.".
7. Il comma 6 bis dell’articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"6 bis. I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.".
8. Il comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell’idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto.".
ARTICOLO 12
(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)
1. Il comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è sostituito
dal seguente:
"9. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera k), la Regione, d’intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all’esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. E’ vietata ogni forma di subconcessione.".
2. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto richiedente l’occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna versa il canone previsto e fornisce al comune o alla gestione associata le idonee garanzie della corretta occupazione del bene demaniale.".
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:
"2. Le garanzie di cui al comma 1 sono definite dal comune o dalla gestione associata e riportate sui provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), in relazione alla tipologia della concessione, alla trasformazione dei luoghi e alla durata temporale dell’occupazione richiesta.".
4. Dopo l’articolo 13 della l.r. 2/2008 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis. (Interventi regionali in materia di vigilanza e soccorso alle unità in navigazione)
1. La Regione, fatte salve le competenze in materia di sicurezza conferite ai comuni e alle gestioni associate, di concerto con lo Stato o con soggetti pubblici, può concorrere alla spesa per la realizzazione di idonei servizi atti a garantire la vigilanza e un adeguato soccorso alle unità di navigazione.".
5. Dopo il comma 2 septies dell’articolo 28 della l.r. 2/2008 è inserito il seguente:
"2 octies. Sino alla scadenza delle concessioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna rilasciate dalle autorità demaniali competenti tutti i depositi cauzionali versati conservano la loro efficacia a garanzia ella
corretta occupazione del bene demaniale.".
ARTICOLO 13
(Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24)
1. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27, è sostituita dalla seguente:
"f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; ".
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT
ARTICOLO 14
(Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1. L’articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Modalità di gestione dell’attività)
1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), con apposito atto deliberativo, adeguano le proprie disposizioni statutarie ai principi stabiliti nell’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con la previsione che le medesime agenzie:
a) abbiano un oggetto sociale esclusivo e quindi possano occuparsi unicamente delle attività indicate all’articolo 10, strumentali all’attività degli enti pubblici partecipanti in funzione della loro attività, o possano occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta ad esse conferite dai medesimi enti pubblici;
b) operino esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nel territorio di rispettiva competenza, e non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possano partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;
c) non agiscano in mercati concorrenziali né svolgano attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari della loro attività;
d) svolgano la propria attività esclusivamente nell’interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative
riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno delle stesse ATL.
2. Possono partecipare alle ATL esclusivamente:
a) le province, la Regione e le camere di commercio;
b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all’articolo 10.
3. Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell’articolo 12, non può essere costituita più di un’ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
4. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento delle attività in esecuzione dei programmi di cui all’articolo 3 e lo invia alle ATL per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dalle ATL.
5. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.
6. È vietato ai partecipanti di cui al comma 2, lettera c) di vendere alle ATL servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore delle stesse, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
7. Le ATL sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla Regione.
8. Spetta alle province l’attività di vigilanza sull’operato delle ATL e sulla permanenza delle caratteristiche che hanno dato luogo al riconoscimento da parte della Giunta regionale. L’eventuale perdita dei requisiti e le inadempienze vengono segnalate alla Giunta regionale. Sono riservati alla Regione i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento.".
2. L’articolo 14 della l.r. 75/1996, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Contributi per l’organizzazione turistica)
1. A copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento, la Regione concede annualmente alle ATL contributi diretti ad agevolare l’assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi e i criteri previsti dai programmi di cui all’articolo 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 4. Le ATL possono, altresì, ricevere contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti, anche sotto forma di ripianamento del disavanzo di esercizio della gestione.
2. Le ATL possono concorrere alla erogazione di ulteriori contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica. In particolare, la Regione eroga tali contributi sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 sono applicabili anche all’organismo di cui all’articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007).".
3. Al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuità operativa delle ATL nella fase di adeguamento delle medesime alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, anche in carenza dei programmi di cui all’articolo 3 della l.r. 75/1996 e dello schema di atto di affidamento delle attività di cui all’articolo 11, comma 4, della l.r. 75/1996, ad erogare alle ATL il contributo per le attività ordinarie di funzionamento, sulla base di criteri approvati dalla Giunta medesima.
ARTICOLO 15
(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e disposizioni in materia di turismo)
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla revoca della liquidazione della società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte Turismo Srl, costituita ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007).
2. Il comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
" 1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangano tra i compiti istituzionali della Regione, sono svolte dagli uffici regionali, salvi i casi in cui il loro esercizio richieda un’organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, per i quali la Giunta regionale costituisce apposito organismo nelle forme previste dal codice civile il cui statuto dispone:
a) la partecipazione maggioritaria della Regione;
b) la composizione degli organi di garanzia e controllo dell’organismo, con una rappresentanza delle minoranze del Consiglio regionale;
c) che possano essere soci, oltre alla Regione, gli Enti pubblici e i soggetti strumentali della pubblica amministrazione che risultino istituzionalmente idonei a rappresentare congiuntamente gli operatori turistici piemontesi, le associazioni di categoria interessate al turismo e i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 75/1996.".
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 9/2007 sono aggiunti i seguenti:
" 1 bis. L’organismo concorre, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dal comma 1 dell’articolo 2, della l.r. 75/1996 e dall’articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti mministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1 ter. In particolare, l’organismo provvede a supportare la Regione nelle seguenti attività:
a) raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a disposizione della Regione e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica;
b) gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell’utenza;
c) informazione sull’offerta turistica regionale;
d) coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali;
e) svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta espressamente dalla Regione;
f) attività di promozione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica.".
4. Al fine di procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Sviluppo Piemonte Turismo modifica il proprio statuto sociale aggiungendo le seguenti
finalità:
a) promozione e pubblicità in Italia e all’estero dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi ivi compresa la partecipazione a fiere, convegni ed altre iniziative di carattere pubblico e privato;
b) promozione e pubblicità della qualità dei prodotti agricoli e alimentari piemontesi, attività di informazione istituzionale e promozione della valorizzazione del territorio rurale a favore della Regione;
c) promozione ed organizzazione di fiere, esposizioni, saloni ed altre iniziative pubbliche e private in Italia e all’estero al fine di informare, promuovere e pubblicizzare i prodotti agricoli e alimentari piemontesi;
d) monitoraggio dei mercati agroalimentari;
e) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
f) organizzazione di seminari, convegni, dibattiti su temi di marketing agroalimentare;
g) organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica di operatori e tecnici su temi di marketing agroalimentare;
h) organizzazione, ideazione e predisposizione di strategie e progetti di comunicazione e informazione rivolte alle imprese e ai consumatori;
i) organizzazione di attività di marketing a favore di organizzazioni di produttori, consorzi di tutela ed imprese del settore agroalimentare;
j) consulenza tecnica attinente la definizione di accordi e partnership commerciali con specifico riguardo al settore dei prodotti agricoli ed alimentari, a favore di imprese ed enti pubblici e privati;
k) in generale tutte le attività ed iniziative che tendano a favorire in Italia ed all’estero l’espansione dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi.
5. A decorrere dal 1° giugno 2012, le società Sviluppo Piemonte Turismo e Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte danno vita ad un’unica società che ha lo scopo sociale e le finalità complessive delle stesse. Le funzioni ed il personale delle due società confluiscono nella costituenda nuova società. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.
ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente:
"1. I comuni, ai fini dell’individuazione e della variazione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, propongono con propria deliberazione alla Regione:
a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
c) le nuove aree sciabili;
d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l’innevamento programmato;
e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate. ".
2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
"4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all’edificazione e all’uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d’intervento. Fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC non è consentito realizzare recinzioni fisse né effettuare nuove edificazioni, ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine dell’area sciabile. In ogni caso le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all’articolo 9 della presente legge, all’interno degli ambienti abitativi. ".
3. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, con le medesime modalità e tempistiche previste al comma 2 dell’articolo 5, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.".
4. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
"2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all’articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all’effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all’adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge.".
5. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
"4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall’allegato 1, Tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della 1. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, si applica l’allegato 1, Tabella 2, punto Cb del medesimo decreto.".
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 2/2009 sono aggiunti i seguenti:
" 5 bis. Con riferimento ai disposti dell’articolo 6 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti dall’articolo 844 Codice Civile si intende soddisfatto mediante l’applicazione delle norme contenute nella presente legge.
5 ter. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l. 447/1995, con specifico riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima norma, le misure previste all’Allegato B, punto 5, del decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico), nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano solo a finestre chiuse. Analogamente, con specifico riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 447/1995, le misure previste all’Allegato B, punto 6, del medesimo decreto nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano nell’ambiente esterno solo in presenza di una dimostrata attività umana compatibile con i luoghi e le condizioni climatiche. Per la misura del rumore stradale, con riferimento al disposto di cui al comma 5, si applica quanto previsto al punto 2 dell’Allegato C del medesimo decreto.".
7. Al termine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole:
"Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e impianti di risalita è dovuta esclusivamente un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. ".
8. Al comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 2/2009, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 7 dopo la parola "medesimi" sono aggiunte le parole "o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. ".
9. Il comma 7 dell’articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:"7. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.".
10. La lettera n) del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:
"n) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 7 relative all’obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni.".
11. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:
"1 bis. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell’articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell’articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 e di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.".
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI USI CIVICI
ARTICOLO 17
(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)
1. Gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28
(Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento. Possono essere ceduti in proprietà, ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento, anche gli alloggi destinati alla locazione permanente realizzati in auto finanziamento dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
2. La Giunta regionale, per gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici, definisce le modalità e l’ammontare dei contributi da restituire alla Regione per ottenere l’autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per ’edilizia residenziale pubblica) e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;
b) le plusvalenze realizzate con le vendite siano destinate dalle cooperative all’incremento del proprio patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente;
c) per i contributi concessi ai sensi della l.r. 28/1976 l’importo da restituire sia ridotto in misura pari alla quota del canone di locazione già versato alla Regione.
3. Le restituzioni dei contributi di cui ai commi 1 e 2 integrano le risorse già attualmente disponibili per l’attuazione degli interventi del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012".
ARTICOLO 18
(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), dopo le parole "dei provvedimenti di alienazione" sono aggiunte le parole: "e di costituzione di diritti reali di godimento".
ARTICOLO 19
(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente:
"c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;".
2. Il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
" 5. La quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dall’ente gestore, eccedente i costi generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che non può comunque essere inferiore al limite stabilito con il regolamento di cui all’articolo 38, comma 9, costituisce rimborso dei finanziamenti, rimane nella disponibilità dell’ente gestore, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra l’ente proprietario e l’ente gestore, è versata da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica), ed è destinata, di concerto con l’ente proprietario alle seguenti finalità:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali;
b) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, alla riqualificazione e all’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisto, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia sociale carenti di tali opere;
c) al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC.".
3. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 3/2010 dopo le parole: "avvenuto versamento" sono aggiunte le parole: "nella gestione speciale".
4. L’articolo 51 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:"Art. 51. (Gestione e reimpiego dei rientri)
1. I rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui all’articolo 49, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei rientri dell’alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell’articolo 50, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, sono contabilizzati da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale e sono vincolati alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione e all’incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale.
2. Un’aliquota massima del 20 per cento dei rientri di cui al comma 1, derivanti dall’alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento del disavanzo di cui all’articolo 37.
3. La quota di rientri derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, anche alla realizzazione o all’acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.
4. Il reinvestimento dei rientri delle alienazioni operate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi dell’articolo 52, comma 2, è disciplinato dal presente articolo.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 45, comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei rientri di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti.".
5. Al comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 3/2010 le parole "dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012" e le parole "Fino al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
6. Dopo il comma 8 dell’articolo 54 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Fino all’entrata in vigore del regolamento dell’alienazione degli alloggi, di cui all’articolo 45, comma 4, la Regione, a seguito di conferma degli enti proprietari, approva integrazioni ai piani di vendita già adottati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), esclusivamente in relazione a proposte presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.".
Capo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
ARTICOLO 20
(Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1)
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) le parole: ", scegliendo tra i componenti di cui al comma 1, lettere b) e c)", sono soppresse.
Capo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
ARTICOLO 21
(Disposizioni per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti delle aree fluviali)
1. La Regione, ai fini dell’attuazione operativa dei programmi generali di gestione dei sedimenti alluvionali delle aree fluviali del bacino del Po approvati ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale 5 aprile 2006, n. 9 (Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi ’acqua), individua, in deroga a quanto disposto dalle norme di attuazione dei rispettivi piani d’area, gli interventi di gestione che comportano attività estrattiva da realizzare nel territorio delle aree protette, salvo quanto disposto in merito dalle medesime norme di attuazione.
ARTICOLO 22
(Disposizioni per l’applicazione del Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento)
1. In fase di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 ‘Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia’), per gli edifici esistenti dotati di impianto termico centralizzato, in cui devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove, tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa, la ripartizione dei costi relativi al riscaldamento deve tenere conto, oltre che dei consumi effettivi di calore, anche delle problematiche che possono caratterizzare alcune unità abitative in relazione alla scarsa coibentazione dell’involucro edilizio. E’ in ogni caso prioritaria la soluzione di tali problematiche mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell’involucro edilizio.
ARTICOLO 23
(Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) è inserito il seguente:
"7 bis. Qualora per la realizzazione di un’opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevista dal Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) o connessa ad un’opera prevista dal PAI siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l’approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preodinato all’esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento,
purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell’albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.".
ARTICOLO 24
(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) dopo le parole: "possono interdire" sono aggiunte le parole: "previo parere vincolante della Regione".
2. Il comma 5 bis dell’articolo 11 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:
"5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all’anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l’obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell’evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell’uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell’applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).".
ARTICOLO 25
(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)
1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) dopo le parole: "scopi professionali" sono aggiunte le parole: "o accedere a strutture agrituristiche. ".
ARTICOLO 26
(Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24)
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è inserita la seguente:
"c bis) informata la commissione consiliare competente definisce i criteri per le agevolazioni a favore dei comuni montani e dei comuni ad alta marginalità con popolazione al di sotto dei 1.500 abitanti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).".
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 24/2002 è aggiunto il seguente:
"5 bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità.".
ARTICOLO 27
(Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), è sostituito dal seguente:
"2. La Regione delega:
a) il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 con validità annuale alle comunità montane, alle comunità collinari e ai comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all’articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale);
b) il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 con validità giornaliera o settimanale ai singoli comuni.".
Capo VIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI MARCHI
ARTICOLO 28
(Registrazione marchi)
1. Nel quadro delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), la Giunta regionale è autorizzata a richiedere e ottenere registrazione di marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.
Capo IX.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
ARTICOLO 29
(Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
1. La scadenza dei termini dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese, stabilita dalla Giunta regionale, è differita al 31 dicembre 2011.
2. Le nuove procedure attuative sono definite dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e informata la Commissione consiliare competente.
Capo X.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI
ARTICOLO 30
(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14
(Legge finanziaria per l’anno 2006) è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare competente, definisce entro il 31 dicembre 2011, in accordo con i comuni e le comunità montane, ove esistenti, le modalità di verifica dell’applicazione del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente.".
Capo XI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO 31
(Assegnazione di contributi regionali in caso di ricorso al contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. L’assegnazione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità è ammessa anche nel caso di ricorso, per la realizzazione dell’opera stessa, al contratto di locazione finanziaria di cui all’articolo 160 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. I criteri e le modalità per i contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente.
Capo XII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
ARTICOLO 32
(Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)
1. L’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004) come da ultimo sostituito dall’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali)
1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l’individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.
2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l’ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua:
a) l’assetto, i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e i soggetti incaricati della gestione medesima;
b) l’ammontare del fondo speciale;
c) l’ammontare della franchigia per singolo sinistro che concorre all’erosione del fondo speciale;
d) l’ammontare della franchigia frontale fissa e assoluta per sinistro a carico di ciascuna azienda sanitaria regionale che non concorre all’erosione del fondo speciale;
e) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola azienda sanitaria regionale da destinarsi al finanziamento del fondo.
4. Per assicurare la copertura finanziaria del fondo speciale le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle aziende sanitarie regionali incaricate della gestione del programma, le quote di cui al comma 3, lettera e).
5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziate sull’UPB DB20091. ".
Capo XIII.
DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ARTICOLO 33
(Contenimento delle spese per missioni)
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 12, dell’articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non sono computate nei limiti le spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, di verifica e di controllo, nonché quelle effettuate per le missioni indispensabili per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze delle Conferenze delle Regioni, delle Assemblee legislative, Stato Regioni e Unificata e ai rapporti con gli Organismi comunitari.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano i compiti ispettivi, di verifica e di controllo e le missioni di cui al comma 1 in relazione alle rispettive specifiche esigenze e funzioni istituzionali.
3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono superare, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, il limite di cui al comma 1.
4. Il personale regionale può essere autorizzato dal dirigente competente ad utilizzare il mezzo proprio usufruendo dei rimborsi, anche chilometrici, secondo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) qualora debba recarsi o operare in località non servite da mezzi di linea o in sedi geografiche particolarmente disagiate ovvero quando il suo mancato utilizzo risulti pregiudizievole al regolare svolgimento della missione ovvero qualora l’uso del mezzo stesso isulti economicamente più vantaggioso. I costi derivanti dall’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di attività di servizio che non riguardino compiti ispettivi, di verifica e di controllo, sono da computarsi nel limiti di spesa di cui al comma 1.
5. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, l’utilizzo del mezzo proprio, debitamente autorizzato, comporta unicamente la copertura assicurativa comunque dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia.
ARTICOLO 34
(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008. n. 18)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale) è inserita la seguente:
"d bis) erogazione di contributi a sostegno dei soggetti di cui all’articolo 9 che aderiscono al progetto ’’Piattaforma dell’informazione giornalistica regionale ’’ con la disponibilità a concedere l’utilizzo di contenuti giornalistici.".
ARTICOLO 35
(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1
(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è sostituito dal seguente:
"1. Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.".
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:
"2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.".
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 1/2001 è abrogato.
4. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un’indennità mensile di funzione per dodici mensilità, con le modalità di seguito indicate:
a) al Presidente un importo del 30 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
b) al Vicepresidente un importo del 20 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
c) all’altro componente un importo del 20 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.".
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore a partire dal primo rinnovo successivo alla scadenza degli organi del CO.RE.COM.
ARTICOLO 36
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25)
1. L’articolo 5 della legge regionale del 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Prestazioni straordinarie)
1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per fare fronte, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:
a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l’attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti; c) alle attività relative all’evento Italia 150;
d)alle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.".
Capo XIV.
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 37
(Adempimenti delle ATL)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATL dismettono le partecipazioni eventualmente da esse possedute in altri enti di qualsivoglia natura e, in particolare, negli altri enti di promozione del turismo. A tal fine, le ATL possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società.
2. I contratti conclusi e le attività svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, in violazione delle prescrizioni del comma 1 e del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 75/1996, sono nulli.
Capo XV.
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 38
(Abrogazioni di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l’articolo 48 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009);
b) l’articolo 50 della l.r. 22/2009.
ARTICOLO 39
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 11 luglio 2011