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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale Piemonte 10 ottobre 2011 n 19
Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche
 

Il Consiglio regionale ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto della legge)


1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l’innovazione delle attività professionali ordinistiche e di sostenere i diritti degli utenti.
2. La presente legge:
a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche;
b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dagli ordini e dai collegi professionali;
c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all’accesso ed all’esercizio delle attività professionali ordinistiche, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

ARTICOLO 2
(Definizioni)


1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
a) per attività professionale, un’attività di lavoro finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l’esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all’iscrizione ad un albo o elenco;
c) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
d) per associazione sindacale datoriale, l’associazione sindacale delle professioni intellettuali ordinistiche che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 3
(Commissione regionale delle professioni ordinistiche: competenze e composizione)


1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche, è istituita la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo:
a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
c) ai processi di innovazione delle attività professionali.
3. La Commissione collabora alla promozione dell’attività di formazione e aggiornamento professionale di cui all’articolo 5.
4. La Commissione dura in carica per l’intera legislatura, ed in ogni caso fino a nuova nomina, ed è composta da :
a) l’assessore regionale competente in materia che la presiede;
b) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area giuridico-economica, uno dei quali assume la carica di vicepresidente;
c) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area socio-sanitaria, uno dei quali assume la carica di vicepresidente;
d) un rappresentante regionale di ciascuna professione ordinistica di area tecnica, uno dei quali assume la carica di vicepresidente;
e) sette rappresentanti sindacali datoriali delle professioni intellettuali ordinistiche di rilevanza nazionale presenti sul territorio regionale.
5. Le designazioni dei membri di cui al comma 4 lettere b), c), d) ed e) avvengono secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
6. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

ARTICOLO 4
(Commissione regionale delle professioni ordinistiche: organizzazione e funzionamento)


1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
definisce le modalità di funzionamento della Commissione regionale delle professioni ordinistiche.
2. Il presidente ed i tre vicepresidenti provvedono all’organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche, sulla base delle modalità operative definite al comma 1.
3. La Commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
4. Gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione possono partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione, al fine di ricevere elementi conoscitivi, può invitare i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Per favorire l’incontro tra i professionisti e gli utenti, la Commissione, almeno una volta l’anno, convoca una seduta a cui sono invitati i rappresentanti designati dalla Consulta regionale dei consumatori ed utenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali.

ARTICOLO 5


(Formazione ed aggiornamento professionale)


1. La Regione promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dagli ordini e dai collegi professionali.

ARTICOLO 6
(Soggetto consortile multidisciplinare)


1. La Regione sostiene, tramite apposito contributo, la costituzione di un soggetto consortile di livello regionale, con competenza multidisciplinare, partecipato da ordini e collegi con i loro organismi di formazione.
2. Il soggetto consortile multidisciplinare svolge, a favore dei professionisti iscritti o appartenenti ad un ordine o collegio professionale legalmente riconosciuto e degli utenti, le seguenti funzioni formative, informative ed operative:
a) servizi di supporto all’attività di formazione svolta dagli ordini e collegi professionali;
b) interventi di informatizzazione volti a favorire la comunicazione e la condivisione di informazioni, nonchè l’erogazione di servizi, anche in collaborazione con progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
c) informazione sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i professionisti e gli utenti;
d) diffusione, attraverso l’individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
e) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi e le attività disposti in materia di professioni dall’Unione europea.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al comma 1, seleziona, mediante bando, la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti le funzioni di cui al comma 2.
4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del bando, di cui al comma 3, comporta l’assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 7
(Istituzione di un fondo regionale di rotazione per le professioni ordinistiche)


1. È istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i professionisti iscritti o appartenenti ad un ordine o collegio professionale legalmente riconosciuto.
2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:
a) prestiti d’onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici, nonché di altri strumenti o materiali utili per lo svolgimento dell’attività professionale;
b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto di nuovi studi professionali, mediante programmi per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza;
c) prestiti ai professionisti che istituiscono progetti di avvio o sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli forieri di nuove possibilità occupazionali ed organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato anche pluridisciplinare;
d) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale.
3. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, approva il regolamento di attuazione del fondo regionale di rotazione per le professioni ordinistiche entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce criteri e modalità per la gestione del fondo, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 3 del d.lgs. 30/2006.

ARTICOLO 8
(Norma transitoria)


1. In fase transitoria le professioni sanitarie non mediche, già previste dall’articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), non ancora costituite in ordini o collegi professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari degli ordini e collegi esistenti.

ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)


1. In fase di prima applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2011, alla spesa corrente pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell’ambito dell’UPB DB15051 e alla spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell’ambito dell’UPB DB15052, si provvede con le risorse delle medesime unità, che presentano le necessarie coperture finanziarie.
2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 comma 2 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 10 ottobre 2011



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