Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Economia sui mutui contratti. Autorizzazione per l’utilizzo agli enti locali 1
1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, autorizza l’utilizzo delle economie sui mutui contratti per opere pubbliche per la parte assistita da contributi regionali.
ARTICOLO 2
Accorpamento fondi residui
1. Le economie di cui all’articolo 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
2. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui di ammortamento, sia ai mutui per i quali l’ammortamento è stato già concluso, se non è intervenuto conguaglio di contributo.
ARTICOLO 3
Comunicazioni alla Regione. Mancanza oneri finanziari
1. I progetti per l’utilizzo dell’ economia sono preventivamente comunicati alla Regione.
2. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa trova copertura nei limiti di impegno precedentemente assunti.
ARTICOLO 4
Modifiche legislative
1. L’articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l è così modificato:
a) al comma 1 è soppressa la parola "sostituito" ed inserita la parola "integrato";
b) al comma 4, lettera a), il punto 11, è così modificato:
"11. Gli enti di cui all’articolo 2, per l’accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell’evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
2. All’articolo 31, comma 5, della legge regionale 1/07, e all’articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole "comunità montana" aggiungere "e le province".
ARTICOLO 5
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
24 luglio 2007
Bassolino