Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. La legge regionale 28 novembre 2007, n. 12, è cosi modificata:
a) all’art. 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
“8. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate”.
b) all’art. 4, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
“10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate”.
ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.
14 aprile 2008
Bassolino