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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale n. 5 del 26 marzo 2004
Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania”
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 46 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, é sostituito dai seguenti commi:
“3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla consegna del servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure concorsuali previste all’articolo 32 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. E’ facoltà dell’ente affidante, al fine di conseguire obiettivi di sviluppo tecnico ed economico dei servizi, di rinnovare, d’intesa con i soggetti affidatari dei servizi, i contratti di servizio ponte in scadenza al 31 dicembre 2003 fino alla data del 31 dicembre 2005 rinegoziandone i contenuti. In
caso di esito negativo della rinegoziazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto disposto al comma 2.
4. I contratti di servizio ponte devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall’articolo 30, comma 8, e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.
5. Le politiche tariffarie e le relative variazioni che si introducono entro il 31 dicembre 2005 devono essere sottoposte per l’espressione del parere alla commissione consiliare permanente in materia di trasporti”.


Art. 2
Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
26 marzo 2004
Bassolino


Nota all’art. 1
L’art. 46 della citata legge regionale 28 marzo 2002, n.3 “Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessioni “, al comma 3., così stabiliva : “I contratti di servizi “ponte” rimangono in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi; devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall’art. 30 comma 8. e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura”
L’art. 32 della L.R. n.3/2002, stabilisce:
“1. Le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:
a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;
b) separazione tra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CE n.440/91;
c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatarie godano di sussidi incrociati tra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta Regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.
3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatarie, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.
4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziarie e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti indicati dall’art.18 comma 2. lettera a) del decreto legislativo n.422/97.
6. L’aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo 422/97. La scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuale ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell’oggetto di affidamento.
7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell’efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo ed integrato. Se l’affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.
8. L’eventuale risparmio, conseguito da ribassi d’asta, rispetto alle risorse assegnate alle Province o ai Comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell’ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell’esercizio del trasporto pubblico di linea.
9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi ed aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alle diverse attività.
L’art. 30 della L.R. n.3/2002 statuisce norme su “ I contratti di servizi” e al comma 8. prevede:
“Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:
a) l’oggetto del contratto;
b) il periodo della durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6);
c) le modalità di esercizio dell’opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall’ente affidante;
d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;
e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l’utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 285/92;
f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;
g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l’obbligo di aderire alle strutture per l’integrazione tariffaria, ove esistente;
h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell’ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;
i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;
k) i vincoli a carico dell’ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;
l) l’importo eventualmente dovuto dall’ente affidante all’impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di
eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;
m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;
o) le garanzie che l’impresa affidataria deve prestare;
p) l’obbligo dell’affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al DPR n.503/96 e successive modifiche ed integrazioni;
q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell’utenza;
r) l’obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
s) l’obbligo dell’affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.
u) l’obbligo dell’applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;
v) l’obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
w) l’indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 36 e le modalità con cui l’ente affidante può identificarne di nuovi;
Giunta Regionale della Campania
x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell’esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;
y) l’obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento CE n. 1191/69, come modificato dall’articolo 1 del regolamento CE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell’ente affidante;
aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;
bb) le procedure da osservare in caso di controversia.



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