Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l’integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle associazioni.
2. La presente legge promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l’effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l’attuazione, nel rispetto del principio di sussidiari età, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.
3. La presente legge promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l’emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l’integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società.
ARTICOLO 2
I principi
1. La Regione garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso: a) la promozione della cittadinanza attiva;
b) la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini;
c) la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, ed inclusione sociale;
d) la prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme;
e) la valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;
f) il decentramento delle politiche sociali e la valorizzazione delle risorse territoriali locali; g) l’integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo, con gli interventi sanitari, scolastici, formativi, di prevenzione e rieducazione e di sicurezza dei cittadini;
h) la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, nonché il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali; i) la garanzia della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;
l) la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
m) l’attivazione di forme di accompagnamento sociale e lavorativo della persona in quanto tale, volte anche a favorire una più ampia conversione e riqualificazione culturale basata su valori di civiltà e di solidarietà;
n) la centralità dell’integrazione sociale nelle politiche migratorie, tesa ad evitare tensioni e conflitti sociali, per assicurare le condizioni di una vita civile e ordinata;
o) la promozione della presenza del servizio sociale professionale in tutti i comuni o loro associazioni.
ARTICOLO 3
Universalità ed esigibilità
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. In particolare esso garantisce:
a) l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunità di genere, e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili; b) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili.
2. Nell’ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. La Regione e gli enti locali garantiscono l’ esigibilità del diritto alle prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.
ARTICOLO 4
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d’interventi e servizi sociali:
a) i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza;
b) i cittadini dell’Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria;
c) gli stranieri individuati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche residenti sul territorio regionale.
2. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi ed il coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale.
3. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
ARTICOLO 5
Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. La Regione riconosce quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente. A tal fine assicura in ogni ambito territoriale l’attivazione delle seguenti tipologie di servizi:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale, per informazione, consulenza e presa in carico al singolo ed ai nuclei familiari, gestiti da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive integrazioni nonché da altre figure professionali;
b) il servizio sociale professionale deve essere garantito da ogni comune, o tra di loro associati, dell’ambito territoriale;
c) il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti deve essere pari nel minimo ad un assistente sociale per ogni diecimila cittadini residenti -rapporto operatore/utenti pari ad 1/10.000-;
d) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed interventi di unità mobili per eventuali situazioni di precarietà strutturale, quali campi rom o alloggi di fortuna;
e) assistenza domiciliare;
t) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, quali bambini, anziani e stranieri;
g) centri di accoglienza residenziali e diurni a carattere comunitario, centri di assistenza e case di accoglienza per le donne maltrattate.
2. Con le modalità specificate nel titolo IV, la Regione garantisce, altresì, per le aree delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, della maternità, delle persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, delle dipendenze, dei detenuti e internati, dell’immigrazione, della salute mentale i seguenti interventi e misure:
a) misure di contrasto alla povertà;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio;
c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l’affido e l’accoglienza in strutture comunitarie;
d) misure per sostenere le responsabilità familiari;
e) misure di sostegno alle donne e alle madri in difficoltà ed interventi di assistenza per le donne che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare ed extrafamiliare;
f) interventi per l’integrazione sociale dei disabili;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché l’accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali;
h) prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;
i) informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l’auto-aiuto;
1) l’adozione di strumenti volti a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a persone minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica.
3. Il piano sociale regionale di cui all’articolo 20 definisce le linee generali degli interventi nel cui quadro individuano le aree dei beneficiari, le modalità di erogazione ed i servizi di assistenza.
ARTICOLO 6
Strumenti di programmazione e coordinamento
1. Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d’interventi e servizi sociali e socio- sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all’azione coordinata fra enti locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all’articolo 19, il piano sociale regionale di cui all’articolo 20 ed il piano di zona di ambito di cui all’articolo 21.
ARTICOLO 7
Esercizio associato di funzioni amministrative
1. I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l’estensione territoriale dell’ambito determinato ai sensi dell’articolo 19.
TITOLO II
I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
CAPO I
I SOGGETTI PUBBLICI
ARTICOLO 8
La Regione
1. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina 1 ’integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:
a) determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell’articolo 19, per la gestione del sistema integrato;
b) adotta il piano sociale regionale, di cui all’articolo 20, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dall’articolo 5;
d) definisce, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell’indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto a genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti;
f) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale secondo le modalità stabilite dall’articolo 49 e seguenti;
g) contribuisce all’elaborazione, di intesa con le province, dei piani per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato;
h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell’emarginazione e le relative cause scatenanti, nonché iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;
i) istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale ai sensi dell’articolo 25;
1) definisce, ai sensi dell’articolo 46, strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di zona d’ambito;
m) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi degli articoli 47 e seguenti;
n) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;
o) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
p) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini da iscriversi nel programma di azioni previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12. Individua, inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati;
q) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all’articolo 26;
r) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata e la verifica dei risultati da parte dei comuni e delle aziende sanitarie locali -ASL- dei servizi socio- sanitari, ai sensi della normativa statale vigente;
s) individua, con proprie direttive in materia socio-sanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all’articolo 5;
t) verifica la conformità dei piani sociali d’ambito con il piano sociale regionale;
u) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed i requisiti minimi delle tipologie di servizi sociali;
v) adotta, di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti del territorio di cui al capo II, del titolo II, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per ogni tipologia di servizio sociale e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative agli interventi ed ai servizi previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 9
Le province
1. Le province concorrono alla definizione del piano sociale regionale e dei piani di zona d’ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:
a) la realizzazione del sistema informativo sociale nelle forme statuite dall’articolo 25;
b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei piani di zona, nelle forme previste dall’articolo 46;
c) la promozione ed attuazione, d’intesa con i comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;
d) l’istituzione di osservatori provinciali;
e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale, in particolare sul disagio giovanile;
f) l’elaborazione, di intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale degli enti locali e delle istituzioni pubbliche impegnato nella realizzazione del sistema integrato.
ARTICOLO 10
I comuni
1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.
2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell’ ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 19:
a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all’articolo 21 e ne garantiscono la realizzazione;
b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all’articolo 11, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";
c) assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d’ambito per l’implementazione del piano di zona di ciascun ambito territoriale;
d) assicurano che il fondo d’ambito per l’implementazione del piano di zona contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati per le finalità di cui alla presente legge;
e) adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo:
1) ai criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con gli articoli 43 e 44, con l’inserimento di criteri premiali per l’accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi;
2) ai criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell’accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l’articolo 24, commi 1 e 2, e con l’articolo 53;
3) ai criteri e modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi per l’acquisto dei servizi presso i soggetti accreditati in coerenza con gli articoli 43 e 44;
4) alla promozione della presenza del servizio sociale professionale in ciascun comune dell’ambito territoriale;
5) alla garanzia che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari, nel minimo, a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapporto operatore utenti pari a 1/10.000.
3. Nell’ambito dei compiti previsti ai commi 1 e 2, i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso:
a) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità;
b) l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
c) l’irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti erogatori in caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi di cui all’articolo 26;
d) il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
e) la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, in ogni ambito sono istituite le consulte di ambito per gli anziani, gli immigrati, i minori e i diversamente abili;
f) l’adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l’accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate; g) l’adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;
h) la previsione di forme di incentivazione e premiali delle formazioni sociali a prevalente composizione femminile;
i) la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari locali secondo le indicazioni del sistema informativo sociale, di cui all’articolo 25.
4. I comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli articoli 12, 20, e 21.
5. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali.
ARTICOLO 11
Il coordinamento istituzionale d’ambito.
1. E’ istituito il coordinamento istituzionale d’ambito, quale soggetto deputato alla funzione d’indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d’interventi e servizi sociali e socio-sanitari d’ambito.
2 Il coordinamento istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e, in materia d’integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e dal direttore generale della ASL di riferimento.
3 Il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:
a) si dota di un proprio regolamento;
b) promuove l’adozione e definisce, anche attraverso l’ individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l’adozione degli atti di cui all’articolo l0, commi 2 e 3;
c) attribuisce, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capo fila d’ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;
d) propone, ai comuni associati nell’ ambito territoriale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la forma associativa e la modalità di gestione permanente degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali;
e) istituisce l’ufficio di piano dell’ambito territoriale di cui all’articolo 23, ne regola il funzionamento ed i rapporti con il comune capo fila e i
comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e delle forme associative e modalità di gestione scelte;
f) verifica la corrispondenza dell’attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di zona;
g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.
4. Il coordinamento istituzionale conserva le funzioni di cui al comma 1 e alla lettera f), comma 3, se la natura e l’ordinamento istituzionale della forma associativa lo consentono.
ARTICOLO 12
La consulta regionale delle autonomie locali per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali
1. E’ istituita la consulta delle autonomie locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali in materia di politiche sociali, con compiti consultivi della Giunta regionale.
2. La consulta è composta dall’assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, dall’assessore regionale ai rapporti con le autonomie locali o suo delegato, dall’assessore regionale alle pari opportunità o suo delegato, dall’assessore regionale alla sanità o suo delegato, dall’assessore regionale all’urbanistica o suo delegato, dall’assessore regionale allo sviluppo o suo delegato, dal presidente della competente commissione consiliare regionale o suo delegato, dai presidenti delle cinque province o loro delegati, e da un rappresentante designato da ciascun coordinamento istituzionale o da un rappresentante della forma associativa o modalità di gestione scelta.
3. La consulta è convocata dall’assessore alle politiche sociali e dall’assessore ai rapporti con le autonomie locali, per la predisposizione del piano sociale regionale e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge.
4. E’ istituito il nucleo intersettoriale di monitoraggio "Assistenza sociale, sanità, enti locali", per il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’attuazione del piano sociale regionale. Il nucleo, istituito con decreto del presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) un dirigente del settore assistenza sociale con funzioni di coordinatore;
b) un dirigente del settore fasce deboli;
c) un dirigente del settore enti locali;
d) un dirigente del settore sanità.
CAPO II ,
GLI ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO
ARTICOLO 13
I soggetti del terzo settore
1. Sono considerati soggetti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.
2. I soggetti di cui al comma 1 si iscrivono nelle corrispondenti sezioni all’interno dell’albo regionale istituito ai sensi dell’articolo 43.
3. La Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale, e prevede altresì criteri per facilitare l’accesso degli operatori, dei volontari e del personale del terzo settore ai percorsi di formazione ed aggiornamento previsti dagli articoli 8 e 9.
4. La Regione favorisce il più ampio coinvolgimento delle associazioni e degli organismi femminili, ai fini della promozione di azioni di "mainstreaming" negli interventi sociali e socio-sanitari.
ARTICOLO 14
Le organizzazioni di volontariato
1. La Regione valorizza l’apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale,
di autoaiuto e reciprocità, nonché nei servizi e nelle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono organizzazione complessa e nelle altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. La Regione, in particolare, riconosce il ruolo di affiancamento ai servizi di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo adeguamento dell’offerta di servizi ai bisogni dei cittadini. A tal fine alle organizzazioni di volontariato competono anche attività di tutela, di promozione e di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale.
3. In riferimento alle finalità di cui ai commi 1 e 2, le attività di volontariato sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. A tal fine alle organizzazioni di volontariato sono riconosciute le sole spese documentate a titolo di rimborso ed è fatto loro divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione dei servizi.
4. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato anche attraverso le convenzioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9.
5. Con proprio regolamento la Regione valorizza l’apporto dei centri di servizi per il volontariato, di cui alla legge regionale n. 9/93, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
6. Le organizzazioni di volontariato, già iscritte al registro regionale del volontariato che per loro natura e tipologia di intervento sono abilitate a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, si iscrivono alla corrispondente sezione dell’albo istituito ai sensi dell’articolo 43.
7. Con proprio regolamento la Regione disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato, prevedendo semestrali verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, nonché la reiscrizione dei soggetti già iscritti che hanno rinnovato la richiesta di iscrizione.
ARTICOLO 15
Le associazioni di promozione sociale
1. La Regione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il valore e la funzione sociale delle associazioni di promozione sociale e favorisce la realizzazione di specifici progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge. In particolare, la Regione sostiene il ruolo che le associazioni di promozione sociale svolgono attraverso iniziative e servizi per favorire la cultura della cittadinanza attiva e della responsabilità civile, l’aggregazione sociale e la costruzione di reti di relazioni comunitarie, opportunità interculturali di inserimento e di orientamento, servizi educativi e ricreativi.
ARTICOLO 16
Le cooperative sociali
1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d’interventi e servizi sociali.
2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
ARTICOLO 17
Altri soggetti della solidarietà locale
1. La Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell’ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano, altresì, la partecipazione dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa, realizzano attività di solidarietà sociale e, in particolare, riconoscono l’apporto delle persone anziane alla costruzione di reti di solidarietà.
3. Alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano, quali soggetti pubblici, anche le aziende pubbliche per i servizi alla persona.
4. Ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, anche al fine di favorire le pari opportunità, sono promosse e incentivate le attività di servizio civile volontario in campo sociale. Con le modalità definite dalla Giunta regionale sono agevolate iniziative sperimentali che prevedono, per i giovani che scelgono di svolgere esperienze di solidarietà e di cittadinanza sociale, incentivazioni, tra le quali il riconoscimento di crediti formativi individuali a seguito di intese con l’università o con le istituzioni scolastiche e professionali.
ARTICOLO 18
Altri soggetti privati
1. Alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, concorrono, altresì, i soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale, garantendo le pari opportunità di genere nell’accesso alla gestione e all’offerta dei servizi.
TITOLO III
GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
CAPO I
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
ARTICOLO 19
Gli ambiti territoriali
1. La regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale.
2. Eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono approvate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori.
3. Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità.
ARTICOLO 20
Il piano sociale regionale
1. La Regione adotta con cadenza triennale il piano sociale regionale, sentita la consulta regionale di cui all’articolo 12, le organizzazioni sindacali, le associazioni maggiormente rappresentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte nel sistema dei servizi integrati.
2. La Regione verifica, con scadenza annuale, l’andamento della programmazione del sistema integrato d’interventi e servizi, con i soggetti di cui al comma 1.
3. Il piano è approvato entro il 30 settembre dell’ultimo anno di ciascun triennio con delibera della Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che lo rende nei tempi e con le modalità di cui alla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.
4. Il piano sociale regionale è lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi d’indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d’interventi e servizi. Il piano sociale regionale, in particolare, indica:
a) gli obiettivi di inclusione sociale, di pari opportunità, di benessere e di sicurezza sociale da perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio;
b) le finalità e gli interventi relativi alle aree tematiche del sistema integrato e le priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
c) gli indirizzi e le modalità di attuazione dell’integrazione degli interventi sociali, sanitari, dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
d) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni e servizi sociali che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 5;-
e) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato, in coerenza con gli articoli 46 e seguenti;
f) l’entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei comuni alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
g) i criteri di riparto del fondo regionale destinato ad attuare il sistema integrato, in coerenza con gli articoli 49 e seguenti, nonché i criteri di rendicontazione da parte degli enti beneficiari;
h) gli indirizzi per la sperimentazione di servizi e interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi, promuovendo l’attuazione delle disposizioni di cui al capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53;
i) i criteri generali per garantire l’accesso ai servizi ed agli interventi in coerenza con l’articolo 24;
l) criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni di cui all’articolo 53 e per l’assegnazione e utilizzo dei titoli per l’acquisto dei servizi di cui all’ articolo l0, comma 2, lettera e);
m) i criteri di riparto del fondo sociale regionale di cui all’articolo 50.5. Il piano sociale regionale prevede l’interazione con altri piani di sviluppo e di programmazione regionale e locale.
6. Ogni tre anni la Regione organizza la conferenza regionale sul Welfare quale momento di confronto pubblico sull’attuazione del sistema integrato di interventi per i servizi sociali e socio- sanitari e, nel contempo, quale momento di rilevazione di bisogni per la programmazione del triennio successivo di intervento.
7. Il piano sociale regionale può individuare specifici programmi d’intervento, che per loro natura, richiedono il coinvolgimento di più ambiti territoriali, in raccordo con le relative programmazioni locali.
ARTICOLO 21
Il piano di zona di ambito territoriale
1. Il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno di ciascun triennio, nel rispetto del piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla provincia, ai sensi dell’ articolo l0 e dell’articolo 11, comma 3, lettera b), e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento.
2. Il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione con le province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all’articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all’articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all’articolo 18, che partecipano all’accordo di programma di cui al comma 1, attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ed è comunicato alla Regione. In caso di rilevata difformità, la Regione ne dà comunicazione al comune capofila dell’ambito interessato entro trenta giorni dalla ricezione del piano di zona di ambito con la indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare. Nel caso di mancata adozione delle richieste modificazioni ed integrazioni al piano di zona, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente capoverso, la Regione provvede alla nomina di un commissario ad acta che vi provvede entro il termine di trenta giorni dal conferimento dell’incarico.
3. Costituiscono allegati al piano di zona, in particolare, i regolamenti di cui all’articolo l0, comma 2, articolo 24, comma 2 e articolo 41, comma 3.
4. Il piano di zona di ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed a tal fine,
in particolare, definisce:
a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
b) le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, assegnazione di titoli per l’acquisto dei servizi;
c) gli interventi per l’inclusione sociale di tutti i cittadini;
d) di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;
e) le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all’attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;
f) le modalità di partecipazione delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione del sistema integrato locale;
g) le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;
h) le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell’ambito del sistema informativo sociale di cui all’articolo 25.
5. Il piano di zona di ambito persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi;
b) garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti;
c) favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;
d) favorire la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute.
6. La Regione assume il piano di zona quale progetto integrato e individua, nei programmi di finanziamento comunitari ed in altri strumenti o atti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste agli articoli 49 e seguenti, finalizzate alla sua realizzazione.
ARTICOLO 22
Integrazione con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio
1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, nella formazione dei programmi integrati di riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale, di cui alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n. 26, nonché di altri strumenti di programmazione del territorio, prevedono la realizzazione di strutture sociali utili alla realizzazione dei piani sociali di ambito.
2. Le strutture sociali sono realizzate in coerenza con i piani di zona d’ambito, di cui all’articolo 21.
CAPO Il
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 23
L’ufficio di piano dell’ambito territoriale
1. L’ufficio di piano dell’ambito territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona.
2. L’ufficio di piano si avvale, nei limiti fissati dal coordinamento istituzionale d’ambito, di personale distaccato, per il triennio relativo a ciascun piano di zona d’ambito, degli enti locali e della ASL, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti in caso di comprovata necessità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e del principio di non discriminazione e di pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le funzioni ed i compiti dell’ufficio di piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal coordinamento istituzionale, come previsto dall’articolo Il, comma 3.
4. La direzione dell’ufficio di piano è attribuita di norma alle figure professionali sociali di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d’ambito per l’implementazione del piano di zona.
ARTICOLO 24
Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale e la porta unica d’accesso ai servizi
1. In ogni ambito territoriale è istituito ed attivato almeno un servizio di segretariato sociale per facilitare l’accesso al sistema locale dei servizi, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità sui servizi e gli interventi presenti nell’ambito.
2. I comuni definiscono, con apposito regolamento e in conformità con gli indirizzi regionali, l’organizzazione territoriale, il funzionamento del segretariato sociale e il legame con il sistema dei servizi territoriali.
3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’organizzazione dei servizi di segretariato sociale e di porta unica di accesso ai servizi per garantire un approccio multidisciplinare dei casi e la predisposizione di progetti personalizzati.
4. I servizi di segretariato sociale d’ambito sono coordinati da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 e successivi contratti collettivi nazionali di lavoro o da figure professionali competenti nell’ area sociale e dei servizi sociali integrati in possesso di titolo di laurea.
ARTICOLO 25
Sistema informativo sociale
1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione dei comuni.
2. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.
3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.
4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l’elaborazione dei dati relativi alle aree di intervento individuate dall’articolo 27, comma 3, in un’ottica di genere.
5. I comuni associati hanno l’obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale, alle province e al sistema informativo sociale.
6. Le province coordinano, su scala provinciale, la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale alla Giunta regionale, che redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.
ARTICOLO 26
La carta dei servizi
1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e consentire ai cittadini di effettuare scelte appropriate, ogni soggetto erogatore e gestore di servizi adotta e pubblica la carta dei servizi in conformità con gli indirizzi regionali e nel rispetto della programmazione territoriale definita nei piani di zona d’ambito.
2. La carta dei servizi, redatta in conformità con lo schema generale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera o), contiene:
a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;
b) l’indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;
c) i criteri di accesso;
d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento dei servizi;
e) gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
f) le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.
3. L’adozione della carta costituisce requisito necessario ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
TITOLO IV
GLI AMBITI DI INTERVENTO
ARTICOLO 27
Le aree di intervento
1. Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini.
Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico.
2. Sono considerate aree di intervento, in particolare, quelle relative a:
a) responsabilità familiari;
b) donne in difficoltà;
c) diritti dei minori;
d) persone anziane;
e) contrasto alle povertà;
f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi;
g) dipendenze;
h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale;
i) immigrati;
l) salute mentale;
m) sostegno alla maternità.
3. La Regione istituisce per ciascuna area d’intervento appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.
ARTICOLO 28
Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
1. La regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A tal fine individua, prioritariamente, i seguenti interventi:
a) sostenere le famiglie nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto, di cooperazione e di associazionismo;
b) sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
c) promuovere misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-
assistenziali, riservando particolare attenzione alle famiglie multi problematiche;
d) sostenere le famiglie attraverso politiche abitative e di promozione della natalità, dell’affidamento e dell’ adozione;
e) tutelare i bambini e le bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alle loro famiglie;
f) promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche e extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l’abbandono del sistema formativo con particolare attenzione ai minori dell’area penale;
g) contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori;
h) promuovere servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
ARTICOLO 29
Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà
1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle donne in difficoltà, al fine di:
a) favorire e migliorare l’accesso e la partecipazione nel mondo del lavoro delle donne in situazione di disagio;
b) sostenere le donne che partoriscono in povertà o in solitudine, secondo le previsioni contenute nell’articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;
c) aiutare le donne che subiscono violenza psicologica e fisica;
d) tutelare le donne costrette a prostituirsi o ridotte in schiavitù.
ARTICOLO 30
Politiche di contrasto alle dipendenze e di promozione dell’agio e dell’autonomia delle persone
1. La regione Campania promuove politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone con problemi di dipendenza favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le azioni previste consistono, in particolare, in interventi per:
a) la prevenzione e la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale delle persone con problemi di dipendenza;
b) la realizzazione di servizi di pre-accoglienza, accoglienza, e di forme di auto-mutuo-aiuto;
c) l’assistenza domiciliare integrata per situazioni cronicizzate per le quali risulta necessario un accompagnamento permanente;
d) la diffusione sul territorio di servizi socio-sanitari di primo intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i servizi a bassa soglia, ed i servizi di consulenza e di orientamento;
e) la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle dipendenze al fine soprattutto di diffondere la consapevolezza delle nocività delle sostanze stupefacenti, con programmi specifici nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con il garante dei detenuti per agevolare il reinserimento sociale.
ARTICOLO 31
Le politiche per le persone anziane
1. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all’interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale. A tal fine, in particolare, favorisce:
a) l’attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, sul territorio regionale, la domiciliarità e l’adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;
b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l’autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;
c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell’assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;
d) l’offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;
e) l’affidamento e l’accoglienza, anche solo notturna delle persone anziane presso famiglie che garantiscono loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;
f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali;
g) l’intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze;
h) l’impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione;
i) l’incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell’assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;
1) la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognevoli di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;
m) la continuità e l’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie erogate.
ARTICOLO 32
Le politiche per le persone con disabilità
1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi, al fine di:
a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale;
b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all’accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interindipendente;
c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali;
d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovono ostacoli, barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell’offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari.
ARTICOLO 33
Le politiche di contrasto alle povertà
1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano in situazioni di povertà. Essi rispondono alla finalità di:
a) contrastare le situazioni nelle quali l’assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;
b) favorire l’accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
c) promuovere reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore; d) coordinare i diversi attori sociali che operano nel settore per
accompagnare le persone più fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema.
2. La Regione promuove l’integrazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, con il sistema territoriale di servizi e interventi sociali.
3. La Regione promuove, altresì, interventi in favore dei senza fissa dimora volti a favorirne l’accoglienza e l’inserimento sociale.
4. Le misure di inserimento sono immediatamente revocate se il beneficiario ha ottenuto fraudolentemente le erogazioni ovvero si è reso responsabile della commissione di delitti.
ARTICOLO 34
Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale
1. La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale sulla base dei seguenti criteri:
a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti; .
b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;
c) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reato;
d) promozione di progetti mirati a rispondere a progetti specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.
ARTICOLO 35
Le politiche per gli immigrati
1. La Regione sostiene azioni mirate a favorire l’inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce misure volte a:
a) istituire servizi di accoglienza, di informazione e mediazione;
b) realizzare interventi di sostegno all’inserimento lavorativo e abitativo;
c) tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l’integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza.
ARTICOLO 36
Interventi per il sostegno alle persone con disagio psichico
1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle persone con disagio psichico, al fine di:
a) rimuovere ogni forma di stigma che limita o ostacola il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale;
b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento nel tessuto produttivo e nei normali circuiti di vita relazionale, di accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma;
c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disagio psichico e promuovere forme di auto-aiuto.
TITOLO V
L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
ARTICOLO 37
Principi generali
1. La presente legge riconosce, promuove e sostiene l’integrazione sociosanitaria, quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi dei cittadini, che coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l’uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza.
2. L’integrazione socio-sanitaria prevede azioni unitarie, coordinate e condivise valorizzando e potenziando i consultori familiari a livello di ambito territoriale tra i comuni singoli e associati in ambiti territoriali ed i distretti sanitari dell’ ASL sotto il profilo istituzionale, gestionale, professionale e finanziario.
3. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale che individua le tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate nonché la ripartizione degli oneri finanziari tra enti locali, ASL e utenti sulla scorta della ricognizione effettuata annualmente dagli assessori competenti, individuate tra le risorse regionali i fondi da appostare su un capitolo della spesa dedicato e denominato: spesa compartecipata - livelli essenziali di assistenza - decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001.
ARTICOLO 38
Coordinamento regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria
1. Al fine di garantire l’efficiente gestione del capitolo di spesa compartecipata di cui all’articolo 37, comma 3, ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le politiche regionali quale strategia idonea ad offrire risposte unitarie a bisogni complessi, è istituito entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge presso la presidenza della Giunta regionale il coordinamento regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria.
2. Il coordinamento, fermo restante le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia ed in raccordo funzionale con queste ultime, ha inoltre il compito di:
a) correlare le programmazioni in materia socio-sanitarie individuate dagli assessorati alla sanità, alle politiche sociali ed agli enti locali;
b) emanare indirizzi operativi unitari ai comuni ed alle aziende sanitarie sanitario; c) svolgere funzioni di concertazione, sostegno e vigilanza;
d) trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno relazione sulle attività socio-sanitarie in regione Campania.
3. Il coordinamento è composto da:
a) il dirigente dell’area di coordinamento politiche sanitarie, o suo delegato;
b) il dirigente dell’area di coordinamento politiche sociali, o suo delegato;
c) il dirigente dell’area di coordinamento istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato;
d) il dirigente dell’area di coordinamento rapporti con il sistema delle autonomie, o suo delegato.
4. Il coordinamento è presieduto dal coordinatore regionale per l’integrazione socio-sanitaria, individuato sulla base di comprovata esperienza nelle attività di integrazione socio-sanitaria e nominato dal presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.
ARTICOLO 39
Integrazione istituzionale
1. Al fine di realizzare un’offerta di interventi e servizi socio-sanitari a garanzia di livelli uniformi ed essenziali di assistenza, che risulta integrata ed efficace in relazione ai bisogni complessi dei cittadini, i comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento, raccordano, attraverso opportuni tavoli di concertazione e la sottoscrizione di relativi protocolli d’intesa, i rispettivi atti programmatori: piani di zona, programmi delle attività territoriali e piani attuativi locali.
2. Gli atti programmatori di cui al comma 1 devono prevedere elementi di coincidenza nella progettazione degli interventi socio-sanitari e le relative modalità di realizzazione ritenute più efficaci in relazione al territorio, basate sulla cogestione del sistema di offerta dei servizi da parte dei comuni e dei distretti sanitari.
3. La coincidenza degli atti programmatori, per gli aspetti socio-sanitari, è garantita da:
a) l’acquisizione da parte dei distretti sanitari del parere dei sindaci sulla programmazione sanitaria e della intesa dei sindaci sulla programmazione socio-sanitaria, entrambe incluse nei programmi delle attività territoriali;
b) la sottoscrizione del direttore generale dell’ ASL dell’ accordo di programma di cui agli articoli l0 e 21, per l’approvazione della programmazione prevista nel piano di zona;
c) l’accordo di programma deve rappresentare la corretta imputazione dei fondi dei due comparti, sanitario e sociale, definendo in modo chiaro le quote di responsabilità di ogni ente.
ARTICOLO 40
Contenuti degli atti di programmazione integrata
1. I programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari, recepiti nel piano attuativo locale della azienda sanitaria locale, devono coincidere con la programmazione socio-sanitaria a livello di ambito territoriale contenuta nel piano di zona.
2. I necessari elementi di coincidenza tra il piano di zona ed i programmi delle attività territoriali vertono prioritariamente sui seguenti punti:
a) ricostruzione del sistema di offerta degli interventi e servizi socio-sanitari già esistente;
b) regolamentazione dell’offerta ed individuazione delle modalità di gestione;
c) regolamentazione dell’accesso, della presa in carico degli utenti e dell’erogazione dei servizi;
d) definizione del finanziamento ed attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra comuni, azienda sanitaria locale ed utenti.
ARTICOLO 41
Integrazione organizzativa, gestionale e professionale
1. La ricostruzione del sistema di offerta è finalizzata a verificarne l’adeguatezza rispetto ai bisogni della popolazione e ad implementare la qualità dei servizi e degli interventi già in atto, rafforzando la componente sociale ed ottimizzando la distribuzione sul territorio.
2. La regolamentazione dell’offerta e l’ individuazione delle modalità di gestione si attuano in coerenza con gli articoli l0 e 11 e con gli articoli 43 e 44.
3. Il regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei servizi socio-sanitari costituisce allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:
sia dal segretariato sociale per i comuni sia dai distretti sanitari per le ASL, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari);
b) costituzione della unità di valutazione integrata, composta da personale degli enti locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;
c) definizione dei criteri per l’individuazione, tra il personale degli enti locali e della ASL, di un responsabile della presa in carica per ogni utente dei servizi socio-sanitari.
ARTICOLO 42
Integrazione finanziaria
1. La programmazione delle risorse finanziarie destinate ad attuare gli interventi e i servizi sociosanitari integrati comporta una programmazione finanziaria congiunta fra comuni singoli e associati ed ASL, in coerenza con l’articolo 37, comma 3, sulla base del costo delle singole prestazioni socio-sanitarie afferenti gli interventi e servizi previsti dagli atti programmatori di cui all’articolo 39.
2. Al fine di realizzare una programmazione finanziaria congiunta, i comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento procedono alla analisi delle prestazioni, degli interventi e delle spese in precedenza sostenute da ciascuna delle parti, per verificarne l’utilità in termini di costi-benefici ed individuare le soluzioni alternative più adeguate per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e assicurare la efficacia e la qualità del sistema di offerta, nonché la capacità finanziaria.
3. Per realizzare un’efficace gestione finanziaria, i comuni associati in ambiti territoriali e l’ASL individuano forme comuni di contabilità e rendicontazione per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati specificando per le singole istituzioni - comuni associati ed ASL - le rispettive quote di compartecipazione per l’attuazione dei livelli essenziali assistenziali socio-sanitari.
TITOLO VI
QUALITÀ E REGOLAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
ARTICOLO 43
Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi
1. E’ istituito l’albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Con il regolamento di attuazione la Regione definisce:
a) le procedure ed i requisiti per l’iscrizione all’albo creando apposite sezioni per settori, tipologie di intervento, forma giuridica dei soggetti, ivi comprese le procedure di iscrizione delle strutture e dei soggetti che provvedono all’offerta e alla gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato autorizzati o accreditati dai comuni ai sensi dell’ articolo 10, comma 3, lettera b);
b) gli adempimenti periodicamente previsti e le sanzioni in caso di loro inosservanza ivi compresa la cancellazione, le modalità di accertamento del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste per l’iscrizione all’albo, e in particolare, le procedure di cancellazione dei soggetti erogatori dei servizi nei casi di accertata, grave e reiterata violazione della carta dei servizi.
ARTICOLO 44
Affidamento dei servizi
1. I comuni provvedono alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge, garantendone la continuità, attraverso l’affidamento diretto della loro gestione ai sensi dell’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall’articolo 14 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Gli enti strumentali e le società di capitali di cui all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/00, che procedono ai sensi della normativa vigente all’affidamento dei servizi attraverso procedure ad evidenza pubblica, adottano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ARTICOLO 45
Consulta del terzo settore
1. E’ istituita la consulta regionale del terzo settore quale organo di consultazione della Regione. Essa è convocata dall’assessore alle politiche sociali per la predisposizione di ogni atto o regolamento che costituisce adempimento della presente legge.
2. Il presidente della Giunta regionale, non prima di centocinquanta giorni e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme che disciplinano le procedure ed i requisiti per l’iscrizione all’albo, di cui all’articolo 43, convoca i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte all’albo nella sezione terzo settore, per la elezione dei componenti della consulta. Questi, in numero massimo di quindici, sono scelti in modo da rappresentare le varie tipologie associative e da coprire tutti i settori di intervento. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni.
3. La consulta disciplina la propria organizzazione e funzionamento con proprio regolamento che entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.
4. I componenti della consulta restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
ARTICOLO 46
Valutazione e monitoraggio
1. La Giunta regionale, nel piano sociale, individua ed adotta: standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l’efficacia dei percorsi metodo logici attuati, i livelli di soddisfazione, di efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda sociale espressa, l’impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini nonché dei soggetti di cui all’articolo 4.
2. La Giunta regionale, con cadenza triennale, tenuto conto dei rapporti annuali, di cui all’articolo 25, comma 6, presenta una relazione al Consiglio regionale sulle seguenti materie:
a) stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;
b) ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici,
privati e del terzo settore;
c) diffusione e modalità della partecipazione attiva dei destinatari;
d) risorse finanziarie destinate.
3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle autonomie locali territoriali, i comuni associati, col supporto delle province, assicurano, nell’ambito dei piani di zona, forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l’interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, degli interventi e dei servizi sociali.
4. Gli enti locali, d’intesa con le ASL ed altri soggetti del partenariato locale, possono, nell’ambito del piano di zona, costituire apposite forme stabili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni.
TITOLO VII
STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLO DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
ARTICOLO 47
Vigilanza e poteri sostitutivi
1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, in presenza di accertata e persistente inattività nell’ esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.
2. L’esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 21 e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.
3. La Giunta regionale, constatata l’inottemperanza da parte dell’ente locale, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l’ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
5. Dell’ esercizio del potere sostitutivo è data comunicazione alla consulta delle autonomie locali.
ARTICOLO 48
Istituzione dell’ufficio di tutela degli utenti
1. Presso ciascun ambito territoriale è istituito l’ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell’utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali in precedenza adottata e sottoscritta.
2. Il reclamo è presentato per iscritto e inserito in un apposito registro dei reclami. L’ufficio di tutela risponde all’utente nel termine di quaranta giorni dalla ricezione del reclamo.
3. L’ufficio di tutela degli utenti, entro cinque giorni dalla ricezione del reclamo, trasmette al comune associato competente per territorio l’avvenuto reclamo per l’adozione dei necessari provvedimenti.
4. L’ufficio di tutela degli utenti è composto, al fine di assicurarne l’indipendenza nei confronti degli enti erogatori, da tre componenti scelti
tra persone di alta e riconosciuta professionalità, nominati dalla Giunta regionale sentito il coordinamento istituzionale dell’ambito. Il funzionamento e l’esercizio delle sue attività sono disciplinati dal regolamento di attuazione.
TITOLO VIII
RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI
ARTICOLO 49
Fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali 1. Al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono:
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse del sistema delle autonomie locali;
d) risorse provenienti da organismi dell’Unione europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita;
e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
ARTICOLO 50
Istituzione del fondo sociale regionale
1. La Regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato fondo sociale regionale. Il fondo sociale regionale è costituito da: a) risorse provenienti dallo Stato b) risorse stanziate dalla Regione.
c) risorse derivanti dagli organismi dell’Unione europea.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei piani di zona dei diversi ambiti territoriali, ad eccezione di quelle destinate dalla programmazione regionale all’attuazione delle azioni a regia regionale.
3. L’entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, gli stanziamenti previsti per il fondo sociale regionale. 4. L’entità del fondo garantisce comunque la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.
5. Il fondo sociale regionale è finanziato con risorse dei capitoli 7805, 7808, 7854, 7870 dell’unità previsionale di base 4.16.41 e del capitolo 7876 dell’unità previsionale di base 4.16.44. A partire da bilancio di previsione 2008 l’unità previsionale di base 4.16.44 è soppressa e il capitolo 7876 confluisce nell’unità previsionale di base 4.16.41.
ARTICOLO 51
Finalità del fondo sociale regionale
1. Il fondo sociale regionale è finalizzato a:
a) sostenere le azioni regionali di sistema, comprese le iniziative di promozione e valorizzazione del volontariato per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) trasferire finanziamenti ai comuni associati destinati a garantire l’erogazione delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sociale;
c) distribuire contributi ai comuni associati con criteri di premialità;
d) promuovere l’integrazione socio-sanitaria.
2. A partire dal bilancio regionale di previsione per il 2008 è istituito un fondo per le spese di investimento, destinato a concorrere alla realizzazione,
ristrutturazione o acquisto di strutture sociali o socio-sanitarie, mediante contributi in conto capitale, in coerenza con la programmazione regionale o dei piani di zona locali. L’entità di tale fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.
3. La Regione determina, all’interno del piano regionale, le modalità e i
criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 2.
ARTICOLO 52
Risorse del sistema delle autonomie locali
1. I comuni e le province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale.
2. La Regione nell’ambito del piano sociale regionale determina i criteri specifici in base ai quali è distribuita ai comuni associati la quota del fondo sociale regionale in funzione di premialità.
3. I criteri di cui al comma 2 attribuiscono particolare rilevanza al raggiungimento di elevati standard di qualità e allo sforzo finanziario proprio degli enti locali.
ARTICOLO 53
Compartecipazione al costo
1. I comuni garantiscono l’accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia.
2. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1, i comuni si attengono alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ed ai contenuti del piano di zona.
ARTICOLO 54
Altre risorse
1. Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla presente legge, la Regione favorisce le azioni dei comuni e degli altri soggetti del sistema integrato d’interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge.
2. La Regione valorizza le iniziative di finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli interventi e servizi previsti dalla presente legge.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 55
Iscrizione al registro regionale del volontariato
1. Sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, l’iscrizione al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disciplinata
dall’articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive
modificazioni.
ARTICOLO 56
Esercizio associato delle funzioni già di competenza dell’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia
1. Le funzioni socio - assistenziali, già esercitate dall’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI), e trasferite, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, alle province, sono conferite al comuni che le esercitano in forma associata ai sensi della presente legge.
2. Gli interventi connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono programmati e definiti nell’ ambito dei piani sociali di zona di ambito e finanziati, in eguale misura, in coerenza con quanto statuito dalla previgente normativa, dalla regione, dalla provincia di riferimento e dai rispettivi comuni.
ARTICOLO 57
Assistenza diretta di tipo residenziale legge regionale n. 14/86
1. Nelle strutture residenziali di cui alla legge regionale 23 maggio 1986, n. 14, il comune provvede all’assistenza diretta di tipo residenziale per persone anziane ultra sessantacinquenni che ne fanno richiesta.
2. I comuni determinano autonomamente, secondo i criteri fissati in apposito regolamento e conformemente alla normativa vigente circa l’accesso agevolato a prestazioni sociali, le condizioni per l’ammissione e le modalità di partecipazione economica dell’anziano ospitato ai costi della gestione.
3. I comuni possono programmare l’attivazione di altri servizi sociali entro gli immobili che ospitano i servizi residenziali, ad integrazione dei servizi residenziali stessi e secondo la normativa vigente in materia socio-assistenziale.
4. Il regolamento di cui al comma 2 prevede le modalità per garantire ai cittadini dell’ambito territoriale di appartenenza del comune titolare la priorità d’accesso al servizio.
5. Il comune provvede ad adeguare l’organico alle norme statali e regionali in materia di servizi socio-assistenziali e secondo le esigenze organizzative e funzionali delle strutture.
6. La regione Campania assicura annualmente, in conformità all’articolo 13 della legge regionale n. 14/86, lo stanziamento, a cui fà fronte con appostamenti determinati con leggi di bilancio, a titolo di contributo per le spese di gestione in misura di euro 387.300,00 per il comune di Torre del Greco e di euro 206.000,00 per il comune di Cava dei Tirreni fino all’anno 2008. La regione Campania assicura annualmente e fino all’anno 2008 al comune il trasferimento di risorse finanziarie a titolo di contributo per le spese per il personale, in misura pari alla media dei trasferimenti effettuati a titolo di anticipo negli anni 2003-2004-2005.
7. Il comune provvede a rendicontare annualmente le spese e a relazionare sull’ andamento delle attività svolte, con particolare riferimento alle modalità organizzative e funzionali dei servizi.
8. Il comune provvede a trasmettere alla regione Campania i regolamenti adottati per il funzionamento del servizio. Dall’anno 2009 i comuni provvedono alla gestione delle strutture entro la programmazione sociale generale, con risorse proprie.
9. Il comune assicura gli interventi di manutenzione anche straordinaria dell’immobile, anche al fine degli adeguamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali, di sicurezza degli impianti e di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
ARTICOLO 58
Disposizioni finanziarie
1. Per il corrente anno le prestazioni, previste dalla presente legge, sono erogabili nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.
2. Per gli anni 2008, 2009, 2010, l’importo delle risorse regionali da far confluire nel fondo sociale regionale è fissato con legge di bilancio e deve essere commisurato ad assicurare nel 2010, in uno alle risorse dello Stato ed a quelle derivanti dagli organismi dell’Unione europea, l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge.
ARTICOLO 59
Comunicazione dell’esercizio dei poteri sostitutivi
1. Sino all’istituzione della consulta delle autonomie locali, dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 47, è data comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.
ARTICOLO 60
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione sono abrogate tutte le norme incompatibili e, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21 e successive modificazioni;
b) legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni salvo quanto statuito dagli articoli 14 e 55 della presente legge;
c) legge regionale 11 novembre 1980, n. 65.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
23 ottobre 2007
Bassolino