ARTICOLO 1
(Compiti e funzioni)
1. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, rappresenta lo strumento tecnico-scientifico d’eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della salute e le Regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti.
2. L’Istituto di cui al comma 1 deve garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nel Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero della salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per il riordino e la valorizzazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, in data 11 dicembre 2009.
3. L’Istituto, oltre ai compiti previsti al comma 1, deve assicurare, in via ordinaria, lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni indicate nel decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel regolamento approvato con D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270).
4. Il Ministro della salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale.
ARTICOLO 2
(Controllo sugli atti)
1. Al controllo sugli atti dell’Istituto si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).
ARTICOLO 3
(Organi)
1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) Il Consiglio di amministrazione;
b) Il Direttore generale;
c) Il Collegio dei revisori.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. I membri sono nominati rispettivamente uno dal Ministro della salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise. Il Presidente è nominato d’intesa dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Regione Molise e dura in carica cinque anni.
3. Il Direttore generale, che deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità, è nominato dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise. Dura in carica cinque anni salvo che il Ministro della salute proceda alla sua rimozione per comprovate ragioni, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni. È composto da tre membri, nominati uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, che è anche presidente del Collegio, ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise, tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
ARTICOLO 4
(Finanziamento)
1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato in conformità all’articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.
ARTICOLO 5
(Modalità gestionali)
1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni d’indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto.
2. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche su proposta del Direttore generale.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta, entro 30 giorni dall’insediamento, lo statuto dell’Istituto su proposta del Direttore generale, uniformandolo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1993.
4. Il Direttore generale è l’organo che ha la rappresentanza legale dell’Istituto, è responsabile della gestione complessiva dell’ente e ne dirige l’attività scientifica.
ARTICOLO 6
(Abrogazioni)
1. E’ abrogata la legge regionale 4 gennaio 1979, n.1 (Regionalizzazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale», ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745) e tutte le norme regionali incompatibili o in contrasto con la presente legge.
ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.