ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)
1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali) è sostituito dal seguente:
"La misura dell’indennità di residenza di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione sino a 5.000 abitanti è rideterminata nei seguenti importi:
a) euro seimila annui per popolazione fino a 600 abitanti;
b) euro quattromila annui per popolazione da 601 a 1.000 abitanti;
c) euro duemila annui per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
d) euro mille annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
e) euro cinquecento annui per popolazione da 3001 a 5000 abitanti in paesi con più di una farmacia.".
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)
1. All’articolo 2 della legge regionale n.19/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie spetta un contributo aggiuntivo annuale, fissato sulla base del ricavo di esercizio della farmacia risultante dalle prescritte dichiarazioni fiscali, nella misura di euro 10.000 per un ricavo di esercizio della farmacia fino a euro 150.000 annui SSN; il predetto importo è diminuito di euro 28,5 per ogni 1000 euro eccedenti euro 150.000 e fino ad un ricavo massimo di euro 500.000.";
b) al secondo comma le parole "all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio" sono sostituite dalle parole "all’Azienda sanitaria regionale (ASREM)";
c) al terzo comma le parole "all’Unità Sanitaria Locale" sono sostituite dalle parole "all’Azienda sanitaria regionale".
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)
1. All’articolo 3, primo comma, della legge regionale n. 19/1996, le parole "all’Unità Sanitaria Locale" sono sostituite dalle parole "all’Azienda sanitaria regionale".
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)
1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 19/1996 è sostituito dal seguente: "Allo scopo di incentivare l’apertura di farmacie previste dalla pianta organica in località con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2010, l’Azienda sanitaria regionale provvede ad erogare, all’atto dell’autorizzazione all’esercizio, un contributo una tantum, pari ad euro 5.000, a coloro che ne acquisiscono titolo.".
ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio finanziario in corso si fa fronte nel seguente modo: l’indennità di residenza di cui all’articolo 1, prevista dalla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, quantificata per l’anno 2011 in euro 408.000, e il contributo aggiuntivo annuale di cui all’articolo 2, quantificato in euro 800.000 sulla base dei ricavi di esercizio relativi all’anno 2010, nonché il contributo una tantum di cui all’articolo 4, quantificato in euro 325.000, graveranno sulla quota di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale assegnata all’Azienda sanitaria regionale del Molise. I contributi previsti agli articoli 2 e 4 saranno assegnati a partire dall’esercizio finanziario 2012.
ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.