ARTICOLO 1
(Finalità)
1. E’ istituita la "Giornata regionale per la lotta alla droga", da celebrare annualmente il giorno 10 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza, nonché contro il traffico illecito di stupefacenti.
ARTICOLO 2
(Iniziative e modalità di realizzazione inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)
1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, di cui all’articolo 1, sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e della educazione alla legalità, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
2. Per le finalità previste all’articolo 1, l’assessore regionale competente in materia di salute, d’intesa con gli assessori regionali competenti in materia di istruzione, di mobilità, di cultura e di sport, promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, sono coinvolte le altre amministrazioni operanti sul territorio, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le università, le associazioni di volontariato iscritte in appositi albi e gli altri organismi che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla droga e che abbiano tra le finalità il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.
ARTICOLO 3
(Contributi)
1. La Regione, di concerto anche con le Province ed i Comuni, può concedere contributi in cofinanziamento per la realizzazione di manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata per la lotta alla droga.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 15.000, si provvede mediante apposito stanziamento iscritto nella UPB n. 445, o corrispondente, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011.
2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.