Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, mira a:
a) coinvolgere le amministrazioni pubbliche, i corpi di polizia, il mondo delle imprese pubbliche e private, le agenzie formative, i cittadini e le associazioni negli sforzi tesi a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali nel territorio regionale;
b) agevolare la collaborazione tra enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, ed in generale tutti i soggetti competenti in materia, al fine di ridurre i potenziali rischi e pericoli presenti sulla strada e per promuovere la guida sicura e la corretta educazione stradale come sano stile di vita;
c) aumentare la consapevolezza della popolazione, soprattutto giovanile, su:
1) i rischi che comporta una guida non rispettosa del codice della strada;
2) i pericoli derivanti dall'abuso di sostanze come alcool e droghe prima di mettersi alla guida;
3) l'importanza di una corretta educazione stradale.
Art. 2
(Piano regionale per la sicurezza stradale)
1. La Giunta regionale approva annualmente, sentita la Consulta regionale per la sicurezza stradale, il piano regionale per la sicurezza stradale che comprende gli interventi regionali e le misure previste dai piani operativi provinciali per la riduzione dei pericoli sulle strade.
2. I Piani provinciali sono predisposti e trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno al competente Servizio regionale. La Giunta regionale, in sede di approvazione del piano regionale, provvede alla programmazione degli interventi ed alla ripartizione delle risorse.
3. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ACI, le Province ed i Comuni *, realizza, per finalità statistiche e per l'analisi delle cause degli incidenti, un sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati concernenti i flussi di traffico ed i sinistri stradali.
* Il comma è stato così modificato a seguito di errata corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 16 ottobre 2012.
Art. 3
(Piano operativo provinciale)
1. Il piano operativo provinciale è redatto dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni, l'ANAS, i corpi di polizia e di controllo stradale, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), l'Automobile Club d'Italia (ACI), le associazioni di tutela dei diritti degli utenti della strada e gli enti preposti alla progettazione della sicurezza stradale, e contiene la mappa dettagliata dei punti critici presenti sulla rete stradale, individuati attraverso il censimento dei "black points" o punti ad alto rischio *.
2. Il piano operativo provinciale prevede inoltre le iniziative ed i programmi teorici e pratici di informazione e sensibilizzazione all'educazione stradale, indicati al comma 3 dell'articolo 4.
* Il comma è stato così modificato a seguito di errata corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 16 ottobre 2012.
Art. 4
(Educazione alla sicurezza stradale) *
1. La Regione, in collaborazione con la Consulta regionale per la sicurezza stradale, è promotrice di corsi di formazione per docenti scolastici e corsi/dimostrazioni di guida sicura, periodiche campagne informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione a favore della guida sicura, anche attraverso testimonial e figure di riferimento dell'arte, dello sport, della cultura giovanile, al fine di sensibilizzare al rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale e di incoraggiare l'uso costante e generalizzato del casco da parte degli utenti di tutti i veicoli motorizzati.
2. La Regione, in collaborazione con la Consulta regionale per la sicurezza stradale, l'ACI, la RAI, le emittenti radiotelevisive private, i locali notturni, le discoteche, i centri di aggregazione giovanili, sostiene le iniziative editoriali, televisive, online, culturali, di socializzazione e ricreative che abbiano come finalità la promozione della sicurezza e dell'educazione stradale e più in generale la sensibilizzazione per un corretto stile di guida rispettoso degli altri, consapevole dei rischi ed effetti correlati all'abuso di alcool e droghe prima di mettersi alla guida.
3. Il piano operativo provinciale prevede:
a) programmi, corsi formativi, lezioni di educazione stradale e per la guida sicura da tenersi prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado della regione e nei centri di aggregazione giovanile, in collaborazione con Province, Comuni, Direzione scolastica regionale, corpi di polizia stradale, Anas, Federazione Motociclistica Italiana, ACI ed in concorso con le scuole guida presenti in regione;
b) programmi specifici rivolti ai giovani conducenti di moto e scooter, studenti delle scuole molisane, attraverso giornate di prove pratiche alla guida del ciclomotore, in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, l'ACI, gli enti locali, la Federazione Motociclistica Italiana, corpi di polizia stradale, gli uffici della Motorizzazione Civile, l'Anas, le imprese assicuratrici, le case costruttrici di motoveicoli.
4. Al fine di ridurre il numero d'incidenti legati agli automezzi pesanti la Regione sostiene, in collaborazione con le Province e con l'ACI, corsi per la formazione di conducenti professionisti.
* La rubrica dell'articolo è stata così modificata a seguito di errata corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 16 ottobre 2012.
Art. 5
(Consulta regionale per la sicurezza stradale)
1. Al fine di costruire una rete di relazioni e di interscambio di esperienze tra i soggetti pubblici e privati sul tema della sicurezza stradale e promuovere altresì la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita, presso il servizio regionale competente in materia di viabilità, la Consulta regionale per la sicurezza stradale - di seguito denominata "Consulta" - della quale fanno parte:
a) l'assessore regionale competente in materia di viabilità, o suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente, o suo delegato, designato dalla Provincia di Campobasso;
c) un dirigente, o suo delegato, designato dalla Provincia di Isernia;
d) un dirigente, o suo delegato, designato rispettivamente da ciascuno dei Comuni capoluogo di provincia e dai Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
e) un rappresentante del Compartimento di Polizia stradale;
f) un rappresentante della polizia locale nominato dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 12;
g) un rappresentante del Compartimento ANAS del Molise;
h) un rappresentante dell'ACI - Direzione regionale;
i) un rappresentante designato dal Comitato regionale della Federazione Motociclistica Italiana;
l) un rappresentante della Direzione scolastica regionale;
m) un rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria delle scuole guida operanti nel territorio regionale.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è convocata, di norma, ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Consulta è organo consultivo dell'amministrazione regionale ed esprime parere in merito al Piano regionale per la sicurezza stradale. Alle sue sedute possono essere invitati, per la trattazione di specifici problemi, funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, docenti universitari, tecnici, esperti del settore, rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.
4. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti della Consulta partecipano alle sedute a titolo gratuito; ad essi viene riconosciuto il solo rimborso chilometrico nella misura prevista per i funzionari regionali.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta spese per l'esercizio finanziario 2012.
2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi approvative del bilancio regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
* Il titolo della legge è stato modificato a seguito di errata corrige pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 15 settembre 2012.