Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Inserimento di articolo alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36, dopo l'articolo 17)
1. Alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36 (Disciplina del referendum previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione), dopo l'articolo 17, e aggiunto il seguente:
"Art. 17-bis Modifica o revoca della legge
1. Il Consiglio regionale può modificare o revocare, nei modi di cui all'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, la legge di approvazione o di modificazione dello statuto regionale già approvata, anche dopo la pubblicazione del suo testo nel Bollettino ufficiale della Regione ai fini della richiesta di referendum.
2. Ove il Consiglio regionale modifichi o revochi la legge ai sensi del comma 1, le operazioni referendarie eventualmente compiute perdono efficacia.
3. Il testo della legge già approvata, coordinato con le modifiche, costituisce nuova legge ed è nuovamente pubblicato ai fini del controllo di legittimità costituzionale e della richiesta di referendum.".
Art. 2
(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36)
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 36/2005 è sostituito dal seguente: "1. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i dieci mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.".
Art. 3
(Abrogazione della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4)
1. La legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Revoca della deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. Approvazione») è abrogata.
2. In conseguenza dell'abrogazione di cui al comma 1 rivive la deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. Approvazione».
Art. 4
(Procedimento referendario in corso)
1. Le norme introdotte dalla presente legge hanno effetto nei confronti del procedimento referendario in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.