Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)
1. Il comma 3-bis dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:"3-bis. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al comma 7 dell'articolo 14.".
Art. 2
(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)
1. Al comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale n. 19/1993 la parola "venticinquesima" è sostituita dalla parola "decima".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.