ARTICOLO 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. È approvato in euro 1.763.988.194,42 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2012. (in allegato) 2. È approvato in euro 3.039.722.373,41 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell’esercizio 2012, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge. (in allegato)
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l’anno 2012, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai i 1 e 2.
4. È autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.
ARTICOLO 2
(Stato di previsione delle spese)
1. È approvato in euro 1.763.988.194,42 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2012. (in allegato)
2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.
3. È approvato in euro 3.039.722.373,41 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2012. (in allegato)
4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 3
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), la spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l’anno 2012, in euro 13.979.530,43 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 111 della funzione obiettivo n. 1.
ARTICOLO 4
(Classificazione delle entrate)
1. Le entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012 sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall’art. 17 della legge regionale n. 4/2002.
ARTICOLO 5
(Classificazione delle spese)
1. Le spese del bilancio regionale 2012 sono ripartite, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 4/2002, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.
ARTICOLO 6
(Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale)
1. Al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2011 sono allegati i seguenti prospetti:
TABELLA N. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;
TABELLA N. 2 - tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;
TABELLA N. 3 - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;
TABELLA N. 4 - elenco delle spese obbligatorie;
TABELLA N. 5 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;
TABELLA N. 6 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2011;
TABELLA N. 7 - dimostrazione dell’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2012;
ARTICOLO 7
(Bilancio pluriennale)
1. È adottato per il triennio 2012/2014 l’allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge. (in allegato)
ARTICOLO 8
(Avanzo di amministrazione)
1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 4/2002, l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata della somma di euro 224.655.368,21 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 6 allegata alla presente legge.
ARTICOLO 9
(Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio)
1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 4/2002, l’iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l’esercizio finanzia-rio 2012 della somma di euro 61.512.000 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio 2012".
ARTICOLO 10
(Oneri continuativi)
1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2012 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell’allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta della legge regionale n. 4/2002.
ARTICOLO 11
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. All’unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 500.299,03 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con uguale dotazione di cassa.
2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all’articolo 6, comma 1 della presente legge.
3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall’articolo 24 della legge regionale n. 4/2002.
ARTICOLO 12
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 30.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".
2. L’utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 4/2002.
ARTICOLO 13
(Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati)
1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l’esercizio del proprio diritto a riscuotere, è autorizzata l’iscrizione, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l’anno 2012, di euro 200.000,00.
2. Per l’utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall’articolo 27 della legge regionale n. 4/2002.
ARTICOLO 14
(Fondo di riserva di cassa)
1. È autorizzata l’iscrizione, alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa, dell’importo di euro 3.000.000,00 a titolo di "Fondo di riserva di cassa".
2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 4/2002.
ARTICOLO 15
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
1. Alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.
ARTICOLO 16
(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
1. Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 4/2002, sono approvati i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2012 degli Enti sottoelencati:
a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
b) Ente per il diritto allo Studio Universitario - Campobasso;
c) Agenzia Regionale Molise Lavoro - Campobasso;
d) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia;
e) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;
f) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" - Campobasso.
g) Iresmo Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo Cuoco".
2. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.
3. I preventivi di cui al comma 1 formano allegato al bilancio regionale 2012.
ARTICOLO 17
(Variazione al bilancio)
1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, è autorizzata, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sen-si del comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambi-to di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso pro-gramma o progetto. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
ARTICOLO 18
(Annualità del bilancio)
1. L’esercizio finanziario 2012 ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre 2012.