ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. All’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 (Nuove norme per la protezione dei cani e per l’istituzione dell’anagrafe canina) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "le Aziende Sanitarie Locali" sono sostituite con le parole "l’Azienda sanitaria regionale";
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in coordinamento con i Comuni, singoli o associati, l’Azienda sanitaria regionale, le associazioni di volontariato per la protezione degli animali regolarmente iscritte al registro regionale di cui all’articolo 9, comma 2, al fine di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l’uomo.
2-ter. E’ riconosciuto al cane ed al gatto il diritto alla vita in condizioni di enessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili;
ad ogni cane o gatto deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato.".
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7/2005 le parole "le Comunità montane, le Aziende sanitarie locali" sono sostituite dalle parole "l’Azienda sanitaria regionale".
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. L’articolo 3 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Competenze dell’Azienda sanitaria regionale)
1. L’Azienda sanitaria regionale, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni ad essa demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione e alla tenuta dell’anagrafe canina, curandone l’aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione;
b) provvede, anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei;
c) disciplina e provvede alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) collabora con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;
e) disciplina ed effettua il controllo sanitario dei canili comunali di cui all’articolo 5, dei rifugi per cani di cui all’articolo 6, e di qualunque struttura che ospita animali d’affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l’idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione;
f) attua gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffusive degli animali d’affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall’Azienda sanitaria regionale o dai Comuni;
g) provvede a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 10;
h) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;
i) può provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i Comuni, alla gestione dei canili comunali;
l) garantisce la disponibilità e la reperibilità di personale medico veterinario dedicato alla sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi, presso l’ambulatorio veterinario dell’Azienda sanitaria regionale o attraverso l’istituzione di un servizio mobile attrezzato e strutturato di pronto soccorso, anche mediante l’integrazione con le attività del servizio di cattura cani e gatti randagi attraverso la stipula di un protocollo operativo condiviso dalle associazioni per la protezione degli animali di cui all’articolo 9, comma 2. Il personale veterinario dell’Azienda sanitaria regionale reperibile deve rispondere alle necessità di primo intervento. Deve inoltre assicurare interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani o gatti vaganti ritrovati feriti, nel rispetto dei protocolli di medicina veterinaria utilizzando per la eventuale degenza un canile comunale o, nel caso siano necessari interventi complessi e le strutture pubbliche risultino
non idonee, le strutture veterinarie private convenzionate per interventi prestabiliti, d’intesa con le associazioni animaliste e protezionistiche;
m) l’Azienda sanitaria regionale, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituisce, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, un’apposita Unità operativa di ’Prevenzione e lotta al randagismo’ dedicata all’applicazione delle leggi in materia e che provveda alla gestione dei problemi collegati al fenomeno del randagismo.".
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. All’articolo 4 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) provvedono, con l’utilizzo della polizia municipale, all’esecuzione di programmi di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;";
b) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole "animali d’affezione" sono aggiunte le parole ", ai sensi della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9,".
ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2005 la parola "novanta" è sostituita dalla parola "sessanta".
ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. All’articolo 7 della legge regionale n. 7/2005 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il proprietario, possessore o detentore di un cane o gatto è responsabile della sua riproduzione. Qualora scelga di far riprodurre l’animale è fatto obbligo di denunciare all’autorità competente la cucciolata e provvedere alla relativa identificazione dei nati.".
ARTICOLO 7
(Inserimento dell’articolo 7-bis nella legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 7/2005 è inserito il seguente articolo:
"Art. 7-bis Controllo del randagismo
1. Per favorire il controllo del randagismo occorre perseguire i seguenti obiettivi:
a) promozione e implementazione dell’anagrafe canina informatizzata;
b) potenziamento del sistema di controllo dell’attuazione dell’anagrafe canina
attraverso programmi comuni dell’Azienda sanitaria regionale, dei Comuni, delle forze di polizia e delle guardie zoofile;
c) sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) razionalizzazione territoriale dei canili, risanamento degli esistenti per la valorizzazione del rapporto tra uomo e cane e che abbiano come finalità prioritaria l’adozione consapevole e responsabile di cani da parte delle persone che ne facciano richiesta;
e) riconoscimento della figura dei "cani di quartiere" per i Comuni che nel proprio regolamento comunale per la tutela degli animali d’affezione lo abbiano previsto e regolamentato;
f) favorire la formazione e l’aggiornamento periodico dei veterinari della Azienda sanitaria regionale e dei liberi professionisti accreditati;
g) protezione dei gatti in libertà;
h) favorire la sensibilizzazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.
2. La Regione può promuovere le attività di sterilizzazione dei cani e gatti randagi effettuate dagli ambulatori veterinari dell’Azienda sanitaria regionale assicurandone il costante adeguamento strumentale e tecnico.
3. I medici veterinari liberi professionisti che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe, hanno l’obbligo di segnalare la circostanza all’Azienda sanitaria regionale e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.
4. La Regione promuove campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà anche attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero-professionisti.".
ARTICOLO 8
(Inserimento dell’articolo 7-ter nella legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
2. Dopo l’articolo 7-bis della legge regionale n. 7/2005 è inserito il seguente articolo:
"Art. 7-ter Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall’articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell’Azienda sanitaria regionale, in accordo con le associazioni per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria regionale il riconoscimento dei singoli animali; i Comuni si assumono l’onere della gestione e la responsabilità degli stessi.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell’Azienda sanitaria regionale o da medici veterinari convenzionati o da un medico veterinario delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute e operanti sul territorio regionale e corredati da una scheda clinica di valutazione comportamentale con esito favorevole.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all’anagrafe canina, registrati a nome del Comune di riferimento, e devono portare una medaglietta che indichi i dati relativi alla loro appartenenza.
5. La Giunta regionale può stabilire, a favore dei Comuni che prendono in cura i cani di quartiere, l’erogazione di contributi, disciplinandone i criteri di riparto, la sottoscrizione di apposite polizze assicurative a tutela di eventuali danni procurati dagli stessi.".
ARTICOLO 9
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. All’articolo 9 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 5 dopo la parola "protezionistiche" sono soppresse le parole "ed i privati";
b) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Essi, tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attività:
a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante;
b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani.";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) dell’articolo 3, secondo procedure e modalità definite dai programmi regionali di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c).".
ARTICOLO 10
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n.7/2005.
ARTICOLO 11
(Modiche all’articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2005, n 7)
1. All’articolo 12 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole "dalle Province" sono sostituite dalle parole "anche di concerto con le Province";
b) al comma 7 sopprimere , in fine, le parole "anche in collaborazione tra loro";
c) al comma 8 sostituire le parole "precedente comma 5" con le parole "comma 3".
ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7)
1. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7/2005 le parole "di cui all’articolo 11" sono sostituite dalle parole "di cui all’articolo 10".
ARTICOLO 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.