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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale Molise 19 ottobre 2012 n 24
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33. Modifica all'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002
 

Art. 1
(Variazioni al bilancio 2012)


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.


Art. 2
(Variazioni allo stato di previsione delle entrate)


1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "A" allegata alla presente legge.


Art. 3
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)


1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "B" allegata alla presente legge. .


Art. 4
(Aggiornamento dei residui attivi e passivi)


1. Ai sensi della legge regionale n. 4/ 2002, ed in particolare dell'articolo 33, comma 2, lettera a), l'ammontare dei residui attivi e l'ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2012 è aggiornato alle risultanze scaturenti dal rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella allegata tabella "A" per i residui attivi e nella allegata tabella "B" per i residui passivi.


Art. 5
(Avanzo di amministrazione)


1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 4/2002, all'avanzo presunto di amministrazione, già iscritto nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in euro 224.655.368,21, viene iscritta la maggiore somma di euro 42.136.917,25, restando determinato in euro 266.792.285,46 l'avanzo accertato al 31 dicembre 2011.


Art. 6
(Giacenza di cassa)


1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/2002, alla giacenza presunta di cassa, già iscritta nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in euro 61.512.000,00, viene iscritta la minore somma pari ad euro 15.170.420,14, restando determinato in euro 46.341.579,86 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 2011.


Art. 7
(Variazione al bilancio)


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 4/2002 la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante provvedimenti amministrativi, variazioni compensative al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.


Art. 8
(Sostituzione della tabella n. 3 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012)


1. La tabella n. 3 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012 n. 3 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012/2014) è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge.


Art. 9
(Sostituzione della tabella n. 7 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012)


1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 3, la tabella n. 7 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3/2012 è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 7 allegata alla presente legge.


Art. 10
(Sostituzione della rubrica del capitolo n. 36704 della UPB n. 322)


1. La Giunta regionale è autorizzata a sostituire, nella ripartizione in capitoli delle UPB di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, la rubrica del capitolo n. 36704 della UPB n. 322 con la seguente: "Acquisizione dell'intera partecipazione al capitale della società Korai Srl, detenuta dall'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso (articolo 4, comma 2 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 - DGR n. 422 del 27 giugno 2012)".


Art. 11
(Contributo regionale in favore della popolazione dell'Emilia Romagna vittima del sisma del 2012)


1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione per gli Obiettivi di Servizio attribuite alla Regione Molise, pari a euro 16.848.776,00, a disporre, per il tramite del Ministero dello Sviluppo economico, la devoluzione in favore della Regione Emilia-Romagna, di un contributo di solidarietà, pari ad € 848.776,00, da destinare ad investimenti per gli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012. Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quello assentito dalla Regione nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012 e deliberato dal CIPE nella seduta dell'11 luglio 2012.


Art. 12
(Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4)


1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002 è sostituito dal seguente: "2. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.".
2. Il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002 è sostituito dal seguente: "3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.".
3. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014.


Art. 13
(Abrogazioni)


1. La legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari) è abrogata.


Art. 14
(Fondo nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale)


1. Dal 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in conseguenza dell'unitarietà del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sono da considerare unificate per destinazione ed utilizzabilità le risorse iscritte nei capitoli di uscita del bilancio di previsione regionale per le diverse forme di trasporto pubblico.


Art. 15
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.



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