Art. 1
Oggetto
1. La presente legge detta disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione e l'estinzione delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), e ad integrazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane), con particolare riferimento alla ricollocazione del personale in servizio presso le soppresse Comunità montane con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2011.
Art. 2
Ricollocazione del personale delle soppresse Comunità montane. Progetto di mobilità
1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2/2012, promuove e coordina la ricollocazione del personale delle soppresse Comunità montane, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2011, verso altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, secondo le disposizioni del presente articolo e previa informativa sindacale.
2. La Regione provvede, mediante la stipulazione di accordi, a favorire la copertura di posti liberi e disponibili negli organici di enti locali, associazioni di comuni ed altre amministrazioni pubbliche aventi sede o uffici nel territorio regionale con personale proveniente dalle soppresse Comunità montane, secondo le vigenti norme sulla mobilità volontaria e obbligatoria e sul passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività e funzioni, prevedendo forme di incentivazione mediante erogazione di risorse finanziarie alle amministrazioni riceventi per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per non oltre i quattro esercizi successivi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, fermo restando quanto disposto al comma 16.
3. Le amministrazioni pubbliche che aderiscono al progetto di mobilità proposto dalla Regione fissano, quale criterio prioritario di scelta, l'acquisizione di personale proveniente da Comunità montane il cui ambito territoriale coincide o, in alternativa, sia confinante con la nuova sede di lavoro.
4. Il personale trasferito dalle soppresse Comunità montane ad altre amministrazioni pubbliche mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
5. I dipendenti in possesso dei necessari requisiti professionali, pur rimanendo inquadrati nella medesima categoria, possono chiedere di essere inquadrati in un diverso profilo professionale.
6. Il personale può presentare più domande fermo restando che la definitiva accettazione di una istanza comporta l'automatica rinuncia alle altre.
7. Entro sessanta giorni dalla data della stipula dell'accordo le amministrazioni stipulanti provvedono alla pubblicazione dei relativi bandi e al personale dipendente degli enti montani sono assicurati trenta giorni per la presentazione delle domande di mobilità, decorrenti dalla notifica degli stessi bandi alle Comunità montane.
8. Le Unioni di comuni costituite in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ricoprono in prima applicazione il posto di segretario dell'ente mediante conferimento dell'incarico al segretario generale di una delle Comunità montane soppresse e, in mancanza di disponibilità, provvedono secondo statuto.
9. La Giunta regionale, per motivate esigenze organizzative, è autorizzata, per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni, ad attivare la procedura finalizzata all'utilizzazione in assegnazione temporanea secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Il personale in assegnazione temporanea mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, a cui continua a far capo l'onere relativo all'intero trattamento economico.
11. La Regione, al fine di accelerare l'estinzione delle soppresse Comunità montane, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante corresponsione di un incentivo.
12. Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la misura dell'incentivo e le norme di divieto ed incompatibilità sono determinate dalla Giunta regionale.
13. Non può essere interessato dalle procedure di ricollocazione e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il personale delle soppresse Comunità montane già in possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza.
14. Il personale che, pur potendo accedere alla mobilità di cui al presente articolo, non faccia domanda di trasferimento è sottoposto, dalla data di collocamento in disponibilità appositamente indicata dalla Giunta regionale, alla disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
15. La Giunta regionale individua il servizio regionale competente per il coordinamento delle procedure di ricollocazione del personale delle soppresse Comunità montane.
16. Per il corrente esercizio finanziario e, nei limiti previsti al comma 2, per gli esercizi successivi, il costo complessivo lordo delle unità di personale transitate ad altre amministrazioni pubbliche è interamente rimborsato dalla Regione mediante trasferimenti trimestrali. Contestualmente, con pari periodicità e per pari importi, sono ridotti i trasferimenti che la Regione effettua a favore delle soppresse Comunità montane, in relazione alle unità di personale che risultano cedute.
17. Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004, possono essere attivate apposite convenzioni per l'utilizzazione del personale delle soppresse Comunità montane, a richiesta dei commissari liquidatori e previo assenso del dipendente, per il compimento della procedura di liquidazione.
18. Per l'esercizio finanziario 2012, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è utilizzato lo stanziamento iscritto alla UPB n. 241, capitolo 28300 (Contributi a comunità montane in spese correnti per funzionamento organi e uffici), dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La Giunta regionale provvederà alle necessarie variazioni del bilancio gestionale. Per i successivi esercizi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.
Art. 3
Norme relative alla procedura di liquidazione delle Comunità montane
1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti alla liquidazione delle disciolte Comunità montane, ivi compresa la eventuale compensazione tra debiti e crediti nei confronti della Regione.
2. I commissari liquidatori, oltre a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, lettere f) e g), della legge regionale n. 6/2011, provvedono:
a) all'avvio delle procedure nei confronti degli enti mutuanti per la novazione soggettiva, in capo agli enti singoli o associati subentranti, dei mutui delle Comunità montane con oneri a totale carico dello Stato o coperti, totalmente o in parte, da contributi a carico del bilancio regionale;
b) al trasferimento dei mutui e relative annualità a carico di comuni già partecipanti all'ente montano, nel caso di investimenti riconducibili per loro natura ad opere di urbanizzazione ricadenti nei rispettivi territori;
c) all'estinzione dei mutui non riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera b); a tale fine provvedono anche mediante l'alienazione di beni della Comunità montana;
d) a proporre alla Giunta regionale, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, l'individuazione di soggetti attuatori per gli interventi e le opere assistiti da contributo regionale, di cui l'ente montano risulta beneficiario finale;
e) al trasferimento degli archivi delle Comunità montane agli enti subentranti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
f) ad impegnare i comuni appartenenti all'ambito del disciolto ente montano, per i rapporti non estinti, alla solidarietà passiva secondo criteri di equità e proporzionalità;
g) ad approvare, alla chiusura delle procedure di liquidazione, un conto consuntivo straordinario che trasmettono alla Giunta regionale.
3. I commissari liquidatori sono inoltre impegnati, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 6/2011, a far fronte al ripianamento delle passività derivanti dal riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante alienazione del patrimonio disponibile, privo dei vincoli di destinazione d'uso derivanti da disposizioni legislative o amministrative, anche comunitarie, e libero da controversie in merito ai titoli di proprietà, tenendo conto:
a) che il prezzo di stima dei beni in alienazione è determinato sulla base di documentate indagini sul prezzo di mercato effettuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunitario, o, in mancanza, da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni;
b) che i beni in alienazione sono prioritariamente offerti al prezzo di stima a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di concessione, di contratti di comodato, locazione e fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati, a condizione che si trovino in regola con il pagamento di canoni e accessori;
c) che per le procedure di alienazione si fa riferimento a quanto dettato dalle leggi di settore e dai regolamenti approvati dalle Comunità montane;
d) che, per i beni del patrimonio disponibile in uso di enti locali, occorre prioritariamente acquisire l'eventuale manifestazione d'interesse dell'ente all'acquisto della proprietà.
Art. 4
Norme relative alla procedura di estinzione delle Comunità montane
1. Il Presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 6/2011, con il decreto di estinzione della Comunità montana provvede a dettare disposizioni per il trasferimento agli enti subentranti delle funzioni assegnate dalla Regione e relative risorse finanziarie.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della Comunità montana, può adottare ogni atto comunque necessario alla successione nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente soppresso.
3. Il decreto di cui al comma 2 può altresì stabilire che un comune o un'associazione di comuni siano individuati quale ente responsabile per la chiusura definitiva dei rapporti attivi o passivi e dei procedimenti in corso che residuano dalla procedura di liquidazione.
4. La Giunta regionale può erogare contributi ad enti locali subentranti per far fronte agli oneri derivanti dalla successione nelle obbligazioni.
5. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione ad ogni ente interessato e al Ministero dell'Interno ai fini della destinazione agli enti subentranti di trasferimenti erariali, così come disposto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6. La Giunta regionale, al fine di favorire il completamento delle operazioni di liquidazione delle soppresse Comunità montane e l'attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2/2012, promuove il raggiungimento di intese con gli enti del Sistema regionale di cui alla legge regionale n. 2/2012 per la mobilità del personale a tempo indeterminato, che, al netto di quanto prevede l'articolo 2, comma 13, non abbia trovato ricollocazione in altra pubblica amministrazione.
7. La Giunta regionale individua il servizio regionale competente per il coordinamento delle procedure di liquidazione delle soppresse Comunità montane.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.