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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale molise 13 luglio 2011 n 15
Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive»
 

ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione detta disposizioni dirette a garantire il miglioramento della salute e della qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro ed a garantire la prevenzione della diffusione della legionella all’interno degli impianti idrici e di climatizzazione nel rispetto:
a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro);
b) dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
c) delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, approvate il 4 aprile 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d) delle linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati, fissate nell’accordo Stato - Regioni del 27 settembre 2001;
e) delle linee guida per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali, fissate nel provvedimento 13 gennaio 2005, n. 16718, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
f) dell’intesa n. 63/CSR del 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012, sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)


1. La presente legge, in armonia con le disposizioni di cui all’articolo 1, è
posta a tutela della salute e della sicurezza collettiva nei luoghi di lavoro e si applica a tutte le strutture aventi impianti idrici e di climatizzazione sia in assenza di condotte che in presenza di condotte, installati in strutture: sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate di cui all’articolo 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, penitenziarie, alberghiere, turistico-ricettive, di pubblici esercizi, di centri sportivi e ricreativi in generale, di centri benessere, scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, di centri commerciali, per attività commerciali in generale, di convitti, di stabilimenti termali, di saune ed affini, di piscine, di palestre, di cinema multisala, di sale bingo e affini, di stabilimenti industriali e similari, e comunque in ogni ambiente, sia pubblico che privato, con un volume d’aria superiore a metri cubi 1.000.

ARTICOLO 3
(Verifiche preliminari su nuovi impianti e requisiti tecnici)


1. Al termine dell’installazione ed a seguito del collaudo di nuovi impianti aeraulici deve essere effettuata un’ispezione tecnica al fine di accertare che:
a) l’aria immessa nell’ambiente, in particolare in quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;
b) l’aria immessa nell’ambiente, in particolare in quelli confinati, non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica prevista all’articolo 5;
c) il particolato presente e depositato nei condotti di distribuzione aria, all’atto del collaudo ovvero del primo avviamento, non deve essere superiore a 0,1 g/mq.;
d) l’accertamento del particolato depositato deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione come indicato nelle linee guida del 5 ottobre 2006 di cui all’articolo 1/c (metodo Vaccum Test);
e) nelle vaschette di raccolta della condensa/umidificazione all’interno delle Unità di Trattamento Aria non deve essere riscontrato alcun ristagno di acqua, in particolare dovrà essere accertato che gli scarichi di drenaggio siano liberi e non ostruiti. In caso di eventuali ristagni di acqua effettuare opportune analisi di verifica delle cariche microbiche/batteriologiche.
2. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione ovvero in seguito ad interventi di ristrutturazione devono rispondere ai requisiti costruttivi di cui alle norme:
a) requisiti tecnici: Norma UNI 10339 - 06/1995 (Generalità, classificazione e requisiti degli impianti aeraulici ai fini del benessere);
b) condotte: Norma UNI 10381-1 - 05/1996 (Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera);
c) distribuzione canalizzazioni: Norma UNI ENV 12097 - 04/1999 (Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte).
I parametri summenzionati non trovano applicazione nei casi in cui la materia è disciplinata da specifiche normative di settore.
3. Al termine dell’installazione ed a seguito del collaudo di nuovi impianti idrici deve essere effettuata un’ispezione tecnica al fine di accertare che:
a) non vi siano rami ciechi che possano costituire sacche di ristagno d’acqua;
b) le temperature massime di esercizio in prossimità dei punti distali non siano inferiori a 48°C e non siano superiori a 50°C;
c) siano rispettati i parametri di potabilità in un numero rappresentativo di campioni;
d) non vi siano, nell’acqua e nell’impianto stesso, valori difformi di agenti patogeni trasmessi da nebulizzazione che attaccano le vie respiratorie.

ARTICOLO 4
(Manutenzione e controlli)


1. Il datore di lavoro, nonché il proprietario dell’impianto devono porre in essere ogni misura tecnica atta a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti idrici ed aeraulici ovvero dell’acqua e dell’aria da essi erogati.
2. La salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti idrici ed aeraulici è garantita attraverso:
a) ispezioni periodiche dell’impianto aeraulico e dell’impianto idrico. Dette ispezioni tecniche devono essere effettuate almeno due volte all’anno da un tecnico di comprovata esperienza nella valutazione dello stato igienico degli impianti idrici, di climatizzazione e dell’IAQ (Indoor Air Quality);
b) prelievo periodico di campioni per analisi di verifica sul mantenimento costante dell’igiene; dette prove potranno essere effettuate in concomitanza delle ispezioni periodiche al fine di poter effettuare una valutazione complessiva più puntuale anche alla luce dei riscontri analitici;
c) le analisi che devono essere effettuate in laboratori accreditati dal SINAL
(Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori).
3. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione intesa come pulizia e sanitizzazione degli impianti deve essere effettuata periodicamente cosi come indicato nel d. lgs n. 106/2009 con una cadenza minima di 12 mesi o ogni qualvolta necessario.
4. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione intesa come pulizia e sanitizzazione degli impianti deve essere esercitata da personale esperto nell’igiene degli impianti e deve essere effettuata nel
rispetto dei protocolli tecnici dettati dalle linee guida del 5 ottobre 2006 ovvero dei protocolli ACR 2006 (Assessment, Cleaning and Restoration). Al termine delle operazioni deve essere accertato il rispetto dei limiti di cui all’articolo 5.
5. Ad ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale vengono annotati i singoli interventi effettuati, la data degli stessi, la ditta esecutrice, il nominativo dell’esperto in materia di igiene degli impianti di condizionamento e il laboratorio di analisi che esegue le prove.

ARTICOLO 5
(Limiti di contaminazione nella manutenzione)


1. Il sistema aeraulico è considerato pulito e quindi igienicamente idoneo quando tutte le superfici, comprese quelle interne alle condotte dell’aria, presentano una quantità di particolato inferiore o uguale ad 1 g/mq. 2. Un impianto aeraulico è considerato contaminato quando:
a) a seguito dell’ispezione periodica risulta essere visivamente sporco;
b) la quantità di particolato presente sulle superfici interne dei condotti è superiore ad 1 g/mq;
c) la presenza di agenti patogeni supera una concentrazione di carica micotica pari a 5.000 CFU/g e la carica batterica totale è pari o superiore a 10.000 CFU/g.
3. L’impianto idrico è considerato contaminato quando:
a) visivamente sono riscontrabili punti di ruggine, di calcare, di biofilm, ristagni d’acqua, rami ciechi di tubazioni e quant’altro possa inficiare lo stato di conservazione igienica in generale;
b) a seguito di verifiche analitiche si riscontrano valori superiori ai limiti di potabilità;
c) non rispetti i parametri stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

ARTICOLO 6
(Vigilanza e controlli)


1. Le funzioni di vigilanza e controllo sullo stato igienico-sanitario degli impianti aeraulici ed idrici sono svolte dal personale tecnico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM).
2. La vigilanza consiste nella verifica delle procedure di pulizia e sanificazione messe in atto e dello stato igienico-sanitario degli impianti idrici e di climatizzazione per mezzo di ispezioni visive e, a discrezione del tecnico-sanitario, anche per mezzo di prove analitiche di laboratorio; inoltre la vigilanza consiste anche nella verifica della regolare tenuta ed aggiornamento del registro delle manutenzioni degli impianti di climatizzazione e di quelli idrici ai sensi delle normative vigenti.
3. Il tecnico sanitario del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza dell’ARPAM può verificare visivamente lo stato igienico degli impianti basandosi sulle indicazioni tecniche di cui agli articoli 4 e 5.
4. Le analisi devono essere effettuate in laboratori pubblici o privati iscritti nell’elenco della Regione Molise ed in possesso di accreditamento ai sensi dell’articolo 4.
5. I dati rilevati dall’ARPAM Molise sono trasmessi ai Dipartimenti di prevenzione dell’ASREM territorialmente competenti ed all’Assessorato regionale alla sanità.

ARTICOLO 7
(Informazione)


1. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e la collaborazione degli enti locali, promuove campagne divulgative dirette ad informare i cittadini sui rischi connessi alla non corretta gestione degli impianti aeraulici e sui contenuti della presente legge.

ARTICOLO 8
(Sanzioni)


1. In caso di mancata osservanza di quanta disciplinato dalla presente legge è comminata la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 350 ed un massimo di euro 5.000, fatta salva l’applicazione di sanzioni diverse previste da altre disposizioni legislative o regolamentari, seguita da una specifica ordinanza con la indicazione dei tempi per l’adeguamento.
2. Qualora l’inottemperanza dovesse reiterarsi seguirà la sospensione dell’attività fino al comprovato adeguamento.
3. La sospensione dell’attività totale o parziale è prevista anche nel caso in cui venissero riscontrate contaminazioni consistenti con valori al di sopra dei limiti indicati nell’articolo 6 che possano costituire un pericolo per la salute dei cittadini.
4. Se dall’inottemperanza all’ordinanza dovesse scaturire una comprovata diffusione di malattie infettive, si applica quanto previsto dall’articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 9
Regolamento di attuazione)


1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione.
2. I Comuni, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, provvedono all’adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.



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