Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 18 della Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 9, "Norme per l'Esercizio del Turismo Rurale in Molise", è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le ditte già ammesse a finanziamento nell'ambito della Tipologia "C" - Turismo Rurale -, ai sensi del Bando regionale "Interventi di ristrutturazione degli immobili per fini turistici-ricettivi" approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n. 583, e pubblicato nel B.U.R.M. del 16 giugno 2009, n. 13, restano soggette, relativamente ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), e dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, alla disciplina della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19."
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.