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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge Regionale Molise 07 giugno 2011, n. 9
Norme per l’Esercizio del Turismo Rurale in Molise
 

Il Consuglio Regionale


ha approvato


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Finalita)


1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale del proprio territorio, promuove lo sviluppo del turismo rurale, integrandolo con l’offerta agrituristica e turistica regionale. Per queste finalità definisce le norme per l’esercizio e la promozione della forma di turismo, denominata "turismo rurale".
2. La presente legge è finalizzata a favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l’integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali;
b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;
c) la salvaguardia dell’ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale;
d) la valorizzazione di prodotti tipici dell’agricoltura e della gastronomia tradizionale molisana;
e) la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;
f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali nel mondo rurale;
g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali.
3. La Regione intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico-ricettive rurali, mediante:
a) l’istituzione di marchi di qualità per il turismo rurale;
b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori del turismo rurale;
c) la definizione di programmi di promozione integrata del turismo rurale.


ARTICOLO 2
(Definizione di turismo rurale)


1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell’offerta turistica regionale composta da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’agricoltura locale nonché all’ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.
2. Le attività ricettive e di ristorazione sono svolte in immobili gia esistenti, ubicati in aree rurali, o in centri abitati, frazioni o borghi posti al di fuori del capoluogo del comune, recanti caratteristiche di ruralità e che conservino le peculiarità dell’edilizia tradizionale della zona. Le attività sono comunque consentite, a prescindere dall’ubicazione, in immobili che risultino gia continuativamente utilizzati, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, per l’esercizio del turismo rurale o dell’agriturismo. Gli immobili assumono la denominazione di "Dimora rurale".
3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la tradizione di ciascun territorio.
4. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento regionale finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale:
a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione;
b) le caratteristiche e le tipologie dei servizi.


ARTICOLO 3
(Operatori del turismo rurale e relative attività di esercizio)


1. Sono ammessi a svolgere, nelle aree di cui all’articolo 2, attività di turismo rurale i seguenti operatori:
a) imprenditori del turismo e imprenditori agricoli, singoli o associati di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) gestori, singoli o associati, di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2, che esercitano l’attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all’aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio.
2. L’attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni e tipologie:
a) offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri, con un minimo di tre e non oltre venticinque camere fino ad un massimo di cinquanta posti letto per ogni singola unita immobiliare di ospitalità. Può essere aggiunto, temporaneamente e per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a 12 anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Tali letti aggiunti non sono considerati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;
b) offerta di ristorazione fino ad un massimo di 100 coperti in atto di somministrazione basata su un’offerta gastronomica tipica della zona in cui l’edificio è ubicato, preparata con l’utilizzazione di materie prime provenienti, in forte prevalenza, da aziende agricole regionali e svincolata dal numero di utenti dimoranti all’interno delle unita immobiliari di ospitalità;
c) offerta di servizi di organizzazione e di supporto finalizzati alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, all’esercizio di pratiche sportive e del tempo libero individuali e collettive non rumorose nonché di attività distensive all’aria aperta.


ARTICOLO 4
(Elenco degli operatori del turismo rurale)


1. E’ istituito l’elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;
b) esercizi di ristorazione;
c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all’aria aperta;
d) residenze rurali.
2. L’elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.
3. All’elenco possono essere iscritti i soggetti di cui all’articolo 3 in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 e dell’attestato di frequenza del corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale.
4. La domanda di iscrizione all’elenco è presentata alla Provincia competente per territorio.
5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull’iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta.
6. Il provvedimento che respinge la domanda è comunicato, entro cinque giorni dall’adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni successivi alla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto, tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l’indicazione della data di ricevimento da parte della Provincia.
7. Ogni tre mesi le Province trasmettono ai Comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi iscritti.
8. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.
9. Gli imprenditori agricoli che non hanno più i requisiti per svolgere l’attività agrituristica possono essere iscritti nell’elenco regionale degli operatori del turismo rurale entro trenta giorni dalla richiesta, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge.


ARTICOLO 5
(Verifiche, sospensione e cancellazione dell’iscrizione)


1. Le Province effettuano almeno ogni biennio le verifiche sulla conservazione dei requisiti richiesti dalla presente legge per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione.
3. L’accertata perdita dei requisiti di legge comporta l’immediata chiusura dell’esercizio, la contestuale cancellazione dall’elenco regionale e la revoca dei contributi relativi, eventualmente concessi ai sensi dell’articolo 9.
4. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di un esercizio iscritto nell’elenco regionale, il subentrante e tenuto a ripresentare alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.


ARTICOLO 6
(Esercizio dell’attività ricettiva e segnalazione)


1. Coloro i quali intendano esercitare l’attività ricettiva in forma imprenditoriale sono tenuti a presentare una segnalazione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "segnalazione", al Comune dove ha sede la struttura stessa.
2. La segnalazione è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione e incendi, ai sensi della normativa vigente. L’interessato può avviare l’attività dalla data di presentazione della segnalazione.
3. La segnalazione contiene, altresì, la seguente certificazione:
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
b) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
c) stipula di una assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
d) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l’indicazione per ognuna delle camere o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura annuale o stagionale;
e) dichiarazione delle tariffe da applicare.
4. La variazione, anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 3, e comunicata al Comune competente entro quindici giorni.
5. In caso di subentro nella titolarità dell’attività ricettiva, il subentrante presenta la segnalazione dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 3.
6. Il Comune competente, successivamente all’inizio dell’attività, ha l’obbligo di effettuare controlli, con particolare riferimento ai servizi offerti, entro sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione. Il Comune comunica alla Provincia competente i dati concernenti i controlli.
7. Il Comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai
sensi della normativa vigente.
8. Restano ferme tutte le competenze affidate ai Comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia per l’esercizio delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 4.


ARTICOLO 7
(Obblighi degli operatori)


1. Gli operatori che svolgono l’attività di turismo rurale sono obbligati a:
a) esporre al pubblico il documento comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del turismo rurale;
b) rispettare i requisiti ed i limiti stabiliti dalle disposizioni della presente legge;
c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
d) affiggere il simbolo regionale di cui all’articolo 8.


ARTICOLO 8
(Simbolo del turismo rurale)


1. La Giunta regionale adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all’elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. L’utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti nell’elenco regionale.


ARTICOLO 9
(Contributi finanziari)


1. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del turismo rurale è condizione necessaria per accedere ai contributi finanziari erogati dalla Regione, anche per interventi cofinanziati.


ARTICOLO 10
(Competenze della Regione)


1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Regione provvede alla:
a) elaborazione del programma speciale del turismo rurale;
b) istituzione del marchio regionale di qualità.
2. Il programma di cui alla lettera a) del comma 1 definisce:
a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l’esercizio del turismo rurale;
b) criteri e modalità per la concessione dei contributi;
c) tipologia dei progetti ammissibili al contributo;
d) criteri per l’elaborazione dei programmi di studio, realizzazione e promozione di itinerari del turismo rurale;
e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;
f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.
3. Il programma deve essere coordinato con il Piano di promozione turistica regionale ed e approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, previa consultazione delle organizzazioni professionali, agricole, del settore turistico-ricettivo, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.


ARTICOLO 11
(Programmi provinciali per lo sviluppo del turismo rurale)


1. Le Province, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all’articolo 10, definiscono i programmi provinciali del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali per l’agriturismo.


ARTICOLO 12
(Istituzione dei marchi di qualità per gli esercizi del turismo rurale)


1. La Regione istituisce il marchio di qualità con profilo uniforme per gli esercizi del turismo rurale.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità, i parametri di valutazione delle caratteristiche dell’esercizio e le procedure per l’attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca del marchio stesso.


ARTICOLO 13
(Ristrutturazione degli edifici destinati all’esercizio del turismo rurale)


1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all’esercizio del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio, conservandone l’aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali l’utilizzo dei locali è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dai regolamenti comunali, purchè nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1 possono prevedere un aumento della volumetria esistente, fino al massimo consentito dalla normativa vigente, quando risulti indispensabile ad assicurare l’abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Le ristrutturazioni realizzate con i finanziamenti pubblici sono vincolate alla specifica destinazione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo.


ARTICOLO 14
(Formazione professionale)


1. La Regione promuove, attraverso enti di formazione accreditati dal sistema regionale, corsi di formazione per operatori e preposti all’espletamento di attività di turismo rurale.


ARTICOLO 15
(Obblighi fiscali e tributari)


1. L’attività di turismo rurale è soggetta agli obblighi fiscali e tributari previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.


ARTICOLO 16
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati:
a) il Titolo II della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 (Incentivazione dell’offerta turistica nei settori alberghieri e di turismo rurale);
b) il regolamento regionale 30 luglio 1998, n. 1 (Regolamento attuativo per l’esercizio dell’attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 - Titolo II).


ARTICOLO 17
(Sanzioni amministrative)


1. Il titolare di attività di turismo rurale che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio di ciascun ospite riscontrato in esubero.
2. Chi opera in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.
3. E’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro nei casi di:
a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni, con qualsiasi altro mezzo, di un’attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
c) mancata esposizione al pubblico di autorizzazioni, laddove previste dalla vigente legislazione in materia.
4. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 3 sono raddoppiate;
viene altresì disposta la chiusura dell’esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune deve procedere alla revoca dell’autorizzazione.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.


ARTICOLO 18
(Disposizioni transitorie)


1. Gli operatori del turismo rurale, iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 19/1995, in possesso dell’autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all’elenco di cui all’articolo 4 e sono esonerati dall’obbligo di frequenza dei corsi per operatore di turismo rurale di cui all’articolo 4, comma 3, ed all’articolo 14.


ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)


1. La presente legge non comporta oneri per l’esercizio finanziario in corso.
2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.


ARTICOLO 20
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.



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